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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 33259/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina concedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna emessa il 18/2/2021 dal locale Tribunale, che lo aveva giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 515 cod. pen. e condannato alla pena di tre mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al profilo soggettivo del reato.

La Corte di merito avrebbe risposto con argomento viziato alle censure sollevate in punto di dolo, e non avrebbe considerato, in particolare, che il gasolio era risultato mescolato con benzina, ossia con un prodotto più costoso; la commistione, dunque, sarebbe stata del tutto antieconomica, per il ricorrente e per la società petrolifera, e nessun interesse gli stessi avrebbero avuto a consumare il delitto.

La tesi difensiva dell'errore da parte del fornitore, commesso prima dello sversamento nelle cisterne (peraltro rigidamente divise), avrebbe, quindi, piena ragionevolezza; a differenza, invece, di quanto sostenuto in sentenza con riferimento ad ulteriori analisi che il ricorrente non avrebbe fatto svolgere, delle quali, infatti, lo stesso non aveva mai avvertito alcuna necessità, non ritenendo che il fornitore avesse commesso alcun reato; - si lamenta, infine, la mancanza di motivazione quanto al terzo motivo di gravame, in punto di entità della pena, che non sarebbe stato trattato; omissione che, peraltro, risulterebbe ancor più evidente dal riconoscimento della non menzione della condanna, ad opera proprio della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Con riguardo alla prima censura, in punto di dolo del delitto contestato, emerge evidente il vizio della motivazione.

Con il gravame, in particolare, la difesa aveva sottolineato che il gasolio dell'impianto di proprietà del Santamaria era risultato commisto a benzina, così riducendosi il punto di infiammabilità dello stesso carburante; ancora, si era sostenuto che difficilmente la frode nell'esercizio del commercio si consuma mescolando un prodotto con altro di maggior qualità, o quantomeno di maggior costo, così da apparire ben più verosimile la tesi difensiva dell'errore da parte del fornitore (ad esempio, mancata corretta pulizia di una cisterna), non riscontrabile né emendabile da parte del gestore dell'impianto finale.

5. Ebbene, chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte di merito ha sostenuto, in primo luogo, che la versione dell'appellante doveva ritenersi inconsistente alla luce sia della sostanziale "contaminazione" del prodotto, tale da abbassare il punto di infiammabilità dell'intero carico, sia della rigida separazione dei depositi di gasolio e benzina; ebbene, il Collegio osserva che mentre la prima considerazione si limita a rispecchiare il dato oggettivo riscontrato, senza aggiungervi valenza psicologica, il secondo - come si legge nel ricorso - pare avallare le parole dell'appellante, sottolineando una rigida separazione dei depositi in loco che renderebbe impossibile una commistione casuale (oltre che antieconomica quella volontaria).6.

Di seguito, la sentenza ha sostenuto che l'imputato, all'emergere del controllo, avrebbe potuto chiedere la revisione delle analisi; nulla è spiegato, tuttavia, quanto alle ragioni che avrebbero dovuto indurre il Santamaria ad una tale istanza, dato che la tesi difensiva non contestava affatto l'esito degli accertamenti, ma la causa dell'anomalia che questi avevano evidenziato.

7. Negli stessi termini, l'affermazione secondo cui il ricorrente, per discolparsi, avrebbe potuto soltanto ricostruire i rapporti con i fornitori, individuando illeciti "a monte" e presentando se del caso una denuncia, come si legge nella sentenza impugnata, risulta ancora del tutto illogica rispetto alla tesi difensiva, non esaminata in appello, che - si ribadisce - invocava un semplice errore, non riferibile al Santamaria ma del quale questi non intendeva incolpare altri.

8. Del tutto omessa, infine, la motivazione in punto di entità della pena.

9. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio; nelle more, tuttavia, sono maturati i termini di cui agli artt. 157-161 cod. pen., imponendosi, dunque, l'annullamento della stessa senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Messina concedeva ad [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna emessa il 18/2/2021 dal locale Tribunale, che lo aveva giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 515 cod. pen. e condannato alla pena di tre mesi di reclusione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al profilo soggettivo del reato. La Corte di merito avrebbe risposto con argomento viziato alle censure sollevate in punto di dolo, e non avrebbe considerato, in particolare, che il gasolio era risultato mescolato con benzina, ossia con un prodotto più costoso; la commistione, dunque, sarebbe stata del tutto antieconomica, per il ricorrente e per la società petrolifera, e nessun interesse gli stessi avrebbero avuto a consumare il delitto. La tesi difensiva dell'errore da parte del fornitore, commesso prima dello sversamento nelle cisterne (peraltro rigidamente divise), avrebbe, quindi, piena ragionevolezza; a differenza, invece, di quanto sostenuto in sentenza con riferimento ad ulteriori analisi che il ricorrente non avrebbe fatto svolgere, delle quali, infatti, lo stesso non aveva mai avvertito alcuna necessità, non ritenendo che il fornitore avesse commesso alcun reato; - si lamenta, infine, la mancanza di motivazione quanto al terzo motivo di gravame, in punto di entità della pena, che non sarebbe stato trattato; omissione che, peraltro, risulterebbe ancor più evidente dal riconoscimento della non menzione della condanna, ad opera proprio della Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. Con riguardo alla prima censura, in punto di dolo del delitto contestato, emerge evidente il vizio della motivazione. Con il gravame, in particolare, la difesa aveva sottolineato che il gasolio dell'impianto di proprietà del Santamaria era risultato commisto a benzina, così riducendosi il punto di infiammabilità dello stesso carburante; ancora, si era sostenuto che difficilmente la frode nell'esercizio del commercio si consuma mescolando un prodotto con altro di maggior qualità, o quantomeno di maggior costo, così da apparire ben più verosimile la tesi difensiva dell'errore da parte del fornitore (ad esempio, mancata corretta pulizia di una cisterna), non riscontrabile né emendabile da parte del gestore dell'impianto finale. 5. Ebbene, chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte di merito ha sostenuto, in primo luogo, che la versione dell'appellante doveva ritenersi inconsistente alla luce sia della sostanziale "contaminazione" del prodotto, tale da abbassare il punto di infiammabilità dell'intero carico, sia della rigida separazione dei depositi di gasolio e benzina; ebbene, il Collegio osserva che mentre la prima considerazione si limita a rispecchiare il dato oggettivo riscontrato, senza aggiungervi valenza psicologica, il secondo - come si legge nel ricorso - pare avallare le parole dell'appellante, sottolineando una rigida separazione dei depositi in loco che renderebbe impossibile una commistione casuale (oltre che antieconomica quella volontaria).6. Di seguito, la sentenza ha sostenuto che l'imputato, all'emergere del controllo, avrebbe potuto chiedere la revisione delle analisi; nulla è spiegato, tuttavia, quanto alle ragioni che avrebbero dovuto indurre il Santamaria ad una tale istanza, dato che la tesi difensiva non contestava affatto l'esito degli accertamenti, ma la causa dell'anomalia che questi avevano evidenziato. 7. Negli stessi termini, l'affermazione secondo cui il ricorrente, per discolparsi, avrebbe potuto soltanto ricostruire i rapporti con i fornitori, individuando illeciti "a monte" e presentando se del caso una denuncia, come si legge nella sentenza impugnata, risulta ancora del tutto illogica rispetto alla tesi difensiva, non esaminata in appello, che - si ribadisce - invocava un semplice errore, non riferibile al Santamaria ma del quale questi non intendeva incolpare altri. 8. Del tutto omessa, infine, la motivazione in punto di entità della pena. 9. La sentenza, pertanto, dovrebbe essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio; nelle more, tuttavia, sono maturati i termini di cui agli artt. 157-161 cod. pen., imponendosi, dunque, l'annullamento della stessa senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 14 giugn
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