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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37477/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. 2.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per essere il decreto di citazione a giudizio in appello stato notificato all'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., invece che presso il domicilio dichiarato contestualmente alla nomina del difensore di fiducia.

Si osserva che la Corte territoriale, alla luce della comunicazione datata 8 giugno 2021 dei carabinieri, dalla quale risultava che l'imputato non era reperibile nella giurisdizione di competenza e non risultava abitare nel domicilio dichiarato, non aveva considerato: a) che l'abitazione presso la quale era stato dichiarato il domicilio era esistente ed effettiva e presso di essa vivevano e vivono i familiari del destinatario; b) che, pertanto (e anche in caso di mancata rintracciabilità dell'imputato), si sarebbe dovuto notificare l'atto mediante consegna a persona convivente o, in mancanza, a chi ne fa le veci e ciò a prescindere dal mancato rinvenimento del destinatario.

2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla revoca, disposta dal giudice di primo grado della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza di patteggiameito del Tribunale di Macerata del 29 ottobre 2014, irrevocabile in data 14 novembre 2014.

Si osserva che quest'ultima sentenza aveva condannato l'imputato alla pena di quattro mesi di reclusione, che, unitamente alla sanzione irrogata nel presente procedimento di un anno di reclusione, non superava il limite di pena di cui all'art. 163 cod. pen.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si versava in ipotesi di revoca obbligatoria, ma meramente facoltativa, della sospensione condizionale della pena.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge per non avere i giudici di merito considerato che il reato oggetto della sentenza di pal:teggiamento del Tribunale di Macerata del 29 ottobre 2014 si era estinto poiché il delitto di cui al presente procedimento non è stato accertato in via definitiva nel termine di cinque anni di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., maturato il 14 novembre 2019.3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 2E , ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Come risulta dagli atti ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto, i carabinieri della stazione di Senigallia, in occasione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ebbero a redigere un verbale di vane ricerche del Boukhama, dal quale risulta che lo stesso era stato cancellato dal Portale dell'Anagrafe per scadenza del permesso di soggiorno e che non risultava abitare nell'immobile di via Mameli, 265/B di Senigallia.

Come puntualizza lo stesso ricorso, tale era il domicilio dichiarato dal Boukhama al momento della nomina del difensore di fiducia.

Ora, secondo una risalente e mai smentita giurisprudenza, l'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciariamente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali (Sez. 1, n. 4870 del 15/12/1995 - dep. 1996, Pedde, Rv. 204633 - 01).

Diversamente, la dichiarazione di domicilio non vale ad identificare alcun soggetto come destinatario degli atti in nome e per conto dell'imputato.

A fronte dell'accertamento operato dai carabinieri sopra ricordato - ossia il fatto che l'imputato non risultava abitare nel luogo sopra indicato, vanamente insiste il ricorso sulla possibilità di consegnare l'atto ad altre persone, posto che la rilevanza della convivenza con l'imputato presuppone che quest'ultimo abiti nello stesso luogo dei familiari (e lo stesso vale per la rilevanza assegnata alla figura del portiere dello stabile nel quale il destinatario abita).

Mancando siffatto presupposto, appare evidente l'inidoneii:à del domicilio dichiarato, che consente la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

Al riguardo, questa Corte ha ribadito anche di recente che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383 - 01).

2. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo.

Va premesso, posto che il ricorrente denuncia anche vizi motivazionali, che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).

Ciò posto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (v., ad es., Sez. 1, Sentenza n. 11612 del 25/02/2021, Ahnnetovic, Rv. 280682 - 01).

Nel caso di specie, il giudice di primo grado, nel presente procedimento, ha appunto escluso che ricorressero i presupposti per disporre la sospensione condizionale della pena irrogata e siffatta decisione è stata confermata dalla Corte territoriale.

3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

È certo esatto che la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto. (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201 - 01).

Ma siffatta dichiarazione, nel caso di specie, non è neppur dedotto che sia intervenuta, mentre è sicuro che il nuovo reato è stato commesso in data 26 giugno 2017, ossia nei cinque anni - assunti come rilevanti dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - dalla data della precedente sentenza di condanna per delitto del Tribunale di Macerata del 29 ottobre 2014, irrevocabile il 14 novembre 2014.

E che rilevi, ai fini del rispetto del quinquennio, la data di commissione del nuovo reato e non quella del suo accertamento con decisione irrevocabile è confermato dall'orientamento di questa Corte, secondo il quale la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281642 - 01).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 settembre 2021 la Corte d'appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 496 cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per essere il decreto di citazione a giudizio in appello stato notificato all'imputato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., invece che presso il domicilio dichiarato contestualmente alla nomina del difensore di fiducia. Si osserva che la Corte territoriale, alla luce della comunicazione datata 8 giugno 2021 dei carabinieri, dalla quale risultava che l'imputato non era reperibile nella giurisdizione di competenza e non risultava abitare nel domicilio dichiarato, non aveva considerato: a) che l'abitazione presso la quale era stato dichiarato il domicilio era esistente ed effettiva e presso di essa vivevano e vivono i familiari del destinatario; b) che, pertanto (e anche in caso di mancata rintracciabilità dell'imputato), si sarebbe dovuto notificare l'atto mediante consegna a persona convivente o, in mancanza, a chi ne fa le veci e ciò a prescindere dal mancato rinvenimento del destinatario. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla revoca, disposta dal giudice di primo grado della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza di patteggiameito del Tribunale di Macerata del 29 ottobre 2014, irrevocabile in data 14 novembre 2014. Si osserva che quest'ultima sentenza aveva condannato l'imputato alla pena di quattro mesi di reclusione, che, unitamente alla sanzione irrogata nel presente procedimento di un anno di reclusione, non superava il limite di pena di cui all'art. 163 cod. pen. Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, non si versava in ipotesi di revoca obbligatoria, ma meramente facoltativa, della sospensione condizionale della pena. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge per non avere i giudici di merito considerato che il reato oggetto della sentenza di pal:teggiamento del Tribunale di Macerata del 29 ottobre 2014 si era estinto poiché il delitto di cui al presente procedimento non è stato accertato in via definitiva nel termine di cinque anni di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., maturato il 14 novembre 2019.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 2E , ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Come risulta dagli atti ai quali la Corte ha accesso in ragione della natura processuale del vizio dedotto, i carabinieri della stazione di Senigallia, in occasione della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ebbero a redigere un verbale di vane ricerche del Boukhama, dal quale risulta che lo stesso era stato cancellato dal Portale dell'Anagrafe per scadenza del permesso di soggiorno e che non risultava abitare nell'immobile di via Mameli, 265/B di Senigallia. Come puntualizza lo stesso ricorso, tale era il domicilio dichiarato dal Boukhama al momento della nomina del difensore di fiducia. Ora, secondo una risalente e mai smentita giurisprudenza, l'elezione di domicilio prescinde dalla situazione di fatto, cioè dal rapporto reale tra l'imputato e un determinato luogo, e ha natura negoziale e valore costitutivo, in quanto consiste nella manifestazione di volontà di designare un luogo diverso da quello dell'abitazione effettiva e una persona fiduciariamente scelta ai fini della notificazione degli atti processuali (Sez. 1, n. 4870 del 15/12/1995 - dep. 1996, Pedde, Rv. 204633 - 01). Diversamente, la dichiarazione di domicilio non vale ad identificare alcun soggetto come destinatario degli atti in nome e per conto dell'imputato. A fronte dell'accertamento operato dai carabinieri sopra ricordato - ossia il fatto che l'imputato non risultava abitare nel luogo sopra indicato, vanamente insiste il ricorso sulla possibilità di consegnare l'atto ad altre persone, posto che la rilevanza della convivenza con l'imputato presuppone che quest'ultimo abiti nello stesso luogo dei familiari (e lo stesso vale per la rilevanza assegnata alla figura del portiere dello stabile nel quale il destinatario abita). Mancando siffatto presupposto, appare evidente l'inidoneii:à del domicilio dichiarato, che consente la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. Al riguardo, questa Corte ha ribadito anche di recente che l'esito negativo di una notifica all'imputato nel domicilio dichiarato o eletto, per una ragione "definitiva" che renda impossibile l'esecuzione della notifica in tale luogo, quale il trasferimento dell'imputato o l'inesistenza ivi del suo nominativo, rende valide le successive notifiche, in ogni fase e grado del procedimento, effettuate direttamente al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza previa reiterazione del tentativo di notifica presso detto domicilio (Sez. 4, n. 3930 del 12/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280383 - 01). 2. Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il secondo motivo. Va premesso, posto che il ricorrente denuncia anche vizi motivazionali, che, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ciò posto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la revoca della sospensione condizionale della pena deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione quando, entro i termini previsti dall'art. 163 cod. pen., sopraggiunge condanna a pena non sospesa per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stata già accordato il beneficio, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che consentono la reiterazione della misura, poiché la valutazione di meritevolezza per la concessione di questa compete al solo giudice della cognizione (v., ad es., Sez. 1, Sentenza n. 11612 del 25/02/2021, Ahnnetovic, Rv. 280682 - 01). Nel caso di specie, il giudice di primo grado, nel presente procedimento, ha appunto escluso che ricorressero i presupposti per disporre la sospensione condizionale della pena irrogata e siffatta decisione è stata confermata dalla Corte territoriale. 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. È certo esatto che la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto. (Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201 - 01). Ma siffatta dichiarazione, nel caso di specie, non è neppur dedotto che sia intervenuta, mentre è sicuro che il nuovo reato è stato commesso in data 26 giugno 2017, ossia nei cinque anni - assunti come rilevanti dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. - dalla data della precedente sentenza di condanna per delitto del Tribunale di Macerata del 29 ottobre 2014, irrevocabile il 14 novembre 2014. E che rilevi, ai fini del rispetto del quinquennio, la data di commissione del nuovo reato e non quella del suo accertamento con decisione irrevocabile è confermato dall'orientamento di questa Corte, secondo il quale la commissione di un delitto nel termine di cinque anni comporta il rigetto della richiesta di estinzione del reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento solo se detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorché pronunciata oltre il quinquennio (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281642 - 01). 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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