CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02851/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa di parte civile, nel senso dell'accoglimento del ricorso (con deposito di nota spese); [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Fermo con la pronuncia indicata in epigrafe, in qualità di giudice d'appello e ribaltando la sentenza condannatoria emessa dal Giudice di Pace di Fermo, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 590 cod. pen. contestato come commesso, il 15 febbraio 2011, in violazione delle norme sulla circolazione stradale e in offesa di [OSCURATO:PERSONA] (costituitosi parte civile), con conseguente revoca delle statuizioni civili (implicanti una provvisionale di 5.000,00 euro). 2. Avverso la sentenza d'appello la costituita parte civile ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo si evidenzia che nel corso del giudizio di primo grado il giudice di pace ha nominato un perito conferendogli l'incarico di «accertare attraverso l'utilizzazione di tutti gli atti nel fascicolo le modalità del sinistro per cui è giudizio». La relativa relazione è stata depositata presso la cancelleria del giudicante dal tecnico che è poi deceduto prima della sua escussione dibattimentale ex art. 501 cod. proc. pen. Sicché, il giudice di primo grado, senza disporre una nuova perizia né l'acquisizione della relazione tecnica del perito quale documentazione né la lettura della stessa ex art. 512 cod. proc. pen., ha proceduto nel dibattimento emettendo all'esito una sentenza di condanna dell'imputato per la fattispecie contestatagli oltre che, in solido con il responsabile civile, al pagamento di una provvisionale in favore della danneggiata persona offesa. In forza di appello proposto dal solo imputato, con il quale la difesa, a dire del ricorrente, avrebbe chiesto una pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per prescrizione dello stesso, intervenuta successivamente alla sentenza di primo grado, il Tribunale ha ribaltato la pronuncia condannatoria assolvendo l'imputato con conseguente revoca delle statuizioni civili, utilizzando la relazione peritale di cui innanzi ex art. 512 cod. proc. pen. e in ragione del decesso del perito. Ciò premesso, il ricorrente deduce l'error in procedendo nel quale sarebbe incorso il giudice d'appello nell'aver utilizzato la perizia ai fini della decisione, peraltro quale unica fonte di convincimento e senza riferimento alcuno alle ragioni logico-giuridiche sottese alla sentenza di primo grado. Avrebbe errato il Tribunale nel ritenere l'ipotesi del decesso del perito antecedentemente alla sua escussione sussumibile nell'astratta previsione di cui all'art. 512 cod. proc. pen. oltre che, comunque, nel considerare irripetibile la perizia in concreto espletata, essendo stata eseguita in considerazione di prove documentali e testimoniali acquisite e assunte nel dibattimento di primo grado. A ciò si aggiungerebbe l'ulteriore errore nell'aver ritenuto l'utilizzabilità di cui innanzi, nonostante l'eccezione formulata dalla difesa in sede d'appello, con riferimento a un documento, la relazione peritale, mai formalmente entrato nel processo in quanto non acquisito al dibattimento di primo grado ma solo depositato dal perito presso la cancelleria del giudice di pace. Ne conseguirebbe infine la nullità generale a regime intermedio, quale conseguenza dell'utilizzazione della relazione peritale in assenza del preventivo esame del perito, per violazione degli artt. 501, 508 e 511 cod. proc. pen., non essendo stato esaminato il perito e non avendo quindi la difesa potuto porre domande. 2.2. Con i motivi secondo e terzo, al di là della tecnica redazionale utilizzata nella formulazione delle rispettive rubriche, si deducono vizi motivazionali. Si prospetta altresì l'inattendibilità di un testimone e la mancata valutazione della sentenza civile di annullamento delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada comminate alla costituita parte civile in ragione della condotta di guida tenuta al momento dei fatti. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale dell'assolvere l'imputato nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, eccepita dalla difesa dello stesso appellante. 3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in termini di inammissibilità del ricorso e dalla difesa di parte civile, che ha insistito nell'accoglimento delle censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, ancorché nei termini di seguito specificati. 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce l'error in procedendo consistente nella sostanziale acquisizione da parte del giudice d'appello della relazione peritale, depositata nella cancelleria del Giudice di pace e mai acquisita in primo grado, in assenza di previa escussione del perito. 2.1. La censura è fondata. 2.2. Occorre premettere, in punto di diritto, che in caso di conferimento di incarico peritale, ove il perito abbia chiesto di poter rispondere con relazione scritta e la stessa sia stata depositata ma il perito non sia stato citato per essere esaminato a dibattimento, sussiste violazione degli artt. 508, 511 e 501 cod. proc. pen., perché il perito non è stato esaminato e la difesa non ha potuto porre domande (Sez. 3, Sentenza n. 8497 del 22/04/1999, Pilati, Rv. 214222). In tema di istruzione dibattimentale, difatti, allorché, su richiesta di parte o d'ufficio, sia disposta una perizia, deve ritenersi consentita al perito la presentazione di una relazione scritta, prevista in linea generale dall'art. 227 cod. proc. pen. e non esclusa dall'art. 508, comma 3, stesso codice, là dove è stabilito che il perito stesso risponda ai quesiti, senza però specificare che ciò debba avvenire solo oralmente. Della relazione deve essere data lettura, previo esame del perito, ai sensi degli artt. 508, comma 3, e 511, comma 3, cod. proc. pen., e in assenza di esso, la lettura non determina l'inutilizzabilità della perizia, ma una nullità generale non assoluta per violazione dei diritti della difesa, soggetta pertanto ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alle sanatorie di cui all'art. 183 (Sez. 6, n. 6945 del 08/03/1991, D'acci, Rv. 187674; si veda sul punto altresì Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, L M, Rv. 267637; Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259200). 2.3. Premesso quanto innanzi, in punto di fatto, dagli atti processuali, ai quali la Suprema Corte ha accesso in ragione della natura processuale del dedotto errore, emerge che in primo grado è stata disposta perizia la cui relativa relazione è stata depositata in cancelleria in vista dell'esame dibattimentale del perito. Alla successiva udienza, constatato dal giudice l'impedimento del perito (che decederà nelle more del giudizio di primo grado), il difensore di parte civile, differentemente dalla difesa dell'imputato, non ha prestato il consenso all'acquisizione e all'utilizzazione della relazione peritale senza la previa escussione ex art. 501 cod. proc. pen., e il Giudice di pace, ritenendo esaurita l'istruttoria dibattimentale, ha rinviato per la discussione. La difesa di parte civile, con memorie depositate in vista della discussione, ha argomentato nel senso dell'inutilizzabilità della relazione peritale, in assenza di escussione del perito, e, dichiarata chiusa la discussione, il giudice ha emesso sentenza di condanna la cui motivazione (correttamente), non ha argomentato in forza della relazione peritale (non acquisita al processo in ragione della mancata preventiva escussione del perito e del dissenso della parte civile). 2.4. Quanto al giudizio di secondo grado, emerge che alla prima udienza, successiva all'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, la parte civile ha depositato memoria in vista della discussione, deducendo l'inutilizzabilità della relazione peritale e ribadendo la propria eccezione anche con dichiarazione resa in udienza e verbalizzata. Reiterata l'eccezione di cui innanzi e all'esito della successiva discussione, è stata emessa sentenza di secondo grado con la quale l'imputato è stato assolto in ragione di un iter logico- -- giuridico che argomenta dalla relazione peritale, ritenuta dal Tribunale (come emerge solo dalla motivazione della sentenza) utilizzabile ex art. 512 cod. proc. pen., e la difesa di parte civile, con il primo motivo del ricorso per cassazione, ha dedotto il relativo error in procedendo. 2.5. Orbene, procedendo nei termini di cui innanzi, e, quindi, sostanzialmente acquisendo la relazione peritale senza il previo esame del perito ex art. 511, comma 3, cod. proc. pen., peraltro in assenza di lettura o di specifica indicazione di utilizzabilità emergenti dai verbali d'udienza, si è integrato il dedotto error in procedendo, in ragione della violazione del principio di diritto di cui innanzi e in questa sede ribadito. È stata difatti utilizzata dal giudice d'appello la relazione peritale in violazione delle norme che disciplinano lo specifico meccanismo di acquisizione mediante lettura, ex artt. 508, comma 3, 501 e 511, comma 3, cod. proc. pen., per il quale della relazione deve essere data lettura previo esame del perito. L'errore di cui innanzi, incidendo sull'esercizio del diritto di difesa delle parti, le quali, a causa del mancato esame, non hanno avuto la possibilità di porre domande al perito, ha dato luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quindi soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma 1, lett. a), stesso codice, che, nella specie, è stata tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione. Si mostra quindi non pertinente il richiamo operato dal giudice d'appello all'art. 512 cod. proc. pen., non ricorrendo i relativi presupposti. La disciplina della lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, difatti, non riguarda il caso della perizia, non potendo essa operare ai fini dell'acquisizione mediante lettura della relazione per il caso di impossibilità sopravvenuta di escussione del perito. La regola particolare relativa alla perizia, di cui al descritto meccanismo basato sulla necessaria sequenza "escussione del perito/acquisizione della relazione mediante lettura", è confermata dalla circostanza per cui l'art. 511, comma 3, cod. proc. pen., nel disporre che la lettura della relazione è disposta solo dopo l'esame del perito, non ripete quanto statuito dall'inciso contenuto nel precedente comma 2 dello stesso articolo. Solo quest'ultimo, difatti, in merito ai verbali di dichiarazioni prevede che sia disposta la lettura solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo. 2.6. Espungendo dalla motivazione della sentenza impugnata i riferimenti alla perizia, infine, la decisione non supera la prova di resistenza in quanto l'assoluzione dell'imputato, argomentata solo in forza della relazione peritale, rimane priva di apparato motivazionale tale da esplicitarne il sotteso l'iter logico- giuridico, con conseguente accoglimento anche del secondo motivo d'appello, nella parte in cui deduce il detto profilo di censura, e assorbimento degli altri motivi di ricorso. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ex art. 622 cod. proc. pen., che provvederà anche alla liquidazione delle spese tra le parti relative a questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione del