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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 17991/2023

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Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21167/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 10 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon. 174/2021, depositata il20.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.4.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 21167/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. all’esecuzione avviata dinanzi al Tribunale di Milano dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA], 10, Milano, in danno di [OSCURATO:PERSONA], iscritta al N. 3955/2010 R.G.E. e fondata su decreto ingiuntivo per spese condominiali, [OSCURATO:PERSONA] chiese di accertarsi la sua proprietà sul bene immobile pignorato, assumendo che esso non appartenesse alla debitrice esecutata- propria moglie da cui si era frattanto separato- che ne era solo formale intestataria.

Dedusse infatti l’opponente che egli e la Giussani, debitrice esecutata, avevano rego lato vicendevoli rapporti familiari con disposizione dei beni immobili nei confronti dei figli e che in virtù di tali atti la debitrice non fosse realmente proprietaria dell’immobile staggito, il cui acquisto era stato interamente finanziato da esso Fiorenza, affinché fosse poi destinato, in futuro, al figlio Giuseppe (mentre altro appartamento, contiguo e già di effettiva proprietà della Giussani, era stato da questa donato alla figlia Giulia) .

In subordine, il Fiorenza chiese di vedersi riconosciuto il diritto di partecipare alla distribuzione per l’importo di € 216.701,75, pagate per l’ a cquisto dell’immobile, oltre le rate di mutuo successive al luglio 2015.

Negata la sospensione dal g.e., il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione con sentenza del 22.2.2019.

La Corte d’appellodi Milano, adita dal Fiorenza, rigettò il gravame con sentenza del 20.1.2021.

In particolare, il giudice d’appello osservò che l’accertamento sulla proprietà dell’immobile era già stato eseguito in altro procedimento ed in senso sfavorevole all’appellante eche, ad ogni modo, le risultanze dei RR.II. non giovavano al medesimo N. 21167/21R.G.

Fiorenza, tanto più che non era rimasta dimostrata la mala fede del Condominio, come pure dallo stesso dedotto ; infine, si rilevò che l’azione ex art. 619 c.p.c. poteva consentire il solo accertamento della proprietà, ma non anche della sussistenza del diritto di credito invocato dallo stesso Fiorenza, seppur al fine di partecipare alla distribuzione.

Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta “art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. - violazione di norme processuali –carenza totale di motivazione art. 132 n. 4 c.p.c. – Errata applicazione delle norme in tema di giudicatoe/o di sospensione della causa –artt. 2909 c.c., art. 619 c.p.c. – art. 295 c.p.c. ” , per aver la Corte d’appelloreso una motivazione inesistente o perplessa, laddove ha rilevato da un lato la parziale sovrapponibilità dellamateria oggetto della presente causa rispetto ad altra precedentemente avviata tra le parti, e dall’altro non ha ritenuto di dover disporre la sospensione necessaria per pregiudizialità, senza che se ne possano comprendere le ragioni. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia “art. 360 n. 3 cpc – omesso esame della domanda di accertamento della proprietà dell’immobile oggetto di esecuzione Violazione dell’art. 112 c.p.c. – mancata assunzione delle prove dedotte nelle memorie di primo grado”, per non aver la Corte d’appello N. 21167/21R.G. preso in esame “l’altra fondamentale domanda di accertamento della proprietà”,pure dedotta col primo motivo d’appello, non sussistendo alcuna preclusione al riguardo: infatti, qualora non avesse ritenuto di dover sospendere il giudizio, essa avrebbe dovuto esaminare nel merito la proposta domanda di accertamento, in quanto connaturata con l’essenza dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. 1.3– Con il terzo motivo si denuncia “ art. 360 n. 3 cpc – Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di buona fede artt. 1416, 2652 n. 4 e 2915 c.c., 2697 c.c.”, per aver la Corte d’appello ritenuto che la mala fede del Condominio (ossia la sua consapevolezza di agire esecutivamente sul bene di proprietà di esso Fiorenza, anziché della Giussani)non fosse né presunta, né provata, quando al contrario la buona fede non può presumersi, spettando alla controparte, in caso di contestazione, darne prova. 1.4– Con il quarto motivo si denuncia “ art. 360 n. 5 cpc – omesso esame di fatti decisivi ed istanze di prova”, per aver la Corte d’appello ritenuto non provata la mala fede del Condominio, benché esso Fiorenza avesse articolato apposite istanze istruttorie, tanto più che il preteso debito della Giussani verso il Condominio era inesistente, fatto del tutto pretermesso dal giudice d’appello, benché denunciato; la Corte territoriale non ha neppure tenuto conto che la stessa Giussani, visti i contrasti coniugali, non aveva alcun interesse ad opporsi all’azione esecutiva, anche per fare un torto all’effettivo proprietario e contravvenendo agli impegni familiari. 1.5– Con il quinto motivo si denuncia “ art. 360 n. 3 cpc – errata e falsa applicazione dell’art. 619 c.p.c. sul motivo d’appello n. 3 sul requisito della N. 21167/21R.G. buona fede –errata applicazione delle norme in materia di tutela del terzo, art. 404 cpc ed art. 295 c.p.c.”, per aver la Corte d’appello ritenuto che l’ordinamento processuale attribuisce al terzo, rispetto all’esecuzione avviata verso altri, la sola opposizione ex art. 619 c.p.c., non essendogli consentito di dedurre l’inesistenza del debito per cui si procede, così giungendo alla confusione e sovrapposizione di due doglianze distinte: l’una, svolta in subordine, tendente ad ottenere ilpagamento della somma di € 219.000,00, mentre l’altra avanzata col terzo motivo d’appello, tanto più che il terzo ben può denunciare l’inesistenza del credito per cui si procede. 1.6– Con il sesto motivo , infine, si denuncia “ art. 360 n. 3 cpc – errata e falsa applicazione dell’art. 619 c.p.c. sul motivo di appello n. 3 sul requisito della buona fede - errata applicazione delle norme in materia di tutela del terzo, art. 404 cpc ed art. 295 c.p.c.”, per aver la Corte d’appello considerato la domanda di condanna al pagamento della somma di € 219.000,00 quale azione ex art. 620 c.p.c., quindi inammissibile, mentre in realtà si trattava di domanda risarcitoriaaccessoria e subordinata rispetto a quella principale, relativa all’ammontare delle rate di mutuo maturate sino a luglio 2015, con l’aggiunta delle rate successive, per l’acquisto dell’immobile staggito. 2.1 –Il primo motivo è infondato.

La Corte lombarda, rilevando la pendenza di altra controversia tra il Fiorenza e la Giussaniall’atto della proposizione dell’opposizione ex art. 619 c.p.c., avente ad oggetto proprio la medesima questione dell’accertamento N. 21167/21R.G. della proprietà dell’immobile staggito e precedentemente instaurata dal medesimo Fiorenza, ha aggiunto da un lato che la stessa opposizione recava un ulteriore addentellato processuale (ossia, il rapporto col Condominio, risolvibile in base ad altro percorso logico-giuridico, ritenuto più liquido) e, dall’altro, ha negato che, proprio per tale ragio ne, sussistessero i presupposti della sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., aggiungendo che il Tribunale di Milano, qualora fosse stato informato della pendenza della seconda causa, avrebbe dovuto dichiarare la continenza ex art. 39 c.p.c. eprovvedere di conseguenza.

Ora, premessa l’evidente erroneità di tale ultima statuizione (giacché la continenza può essere dichiarata solo nel caso in cui le cause connesse pendano dinanzi ad uffici giudiziari diversi, mentre nella specie è indiscusso che le stesse pendessero dinanzi al Tribunale di Milano, al tempo della proposizione dell’opposizione ex art. 619 c.p.c.), emerge nella specie che l’errore denunciato dal Fiorenza con l’appello – ossia, il non avere il Tribunale disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., a fronte della prima causa dallo stesso avviata – è insussistente, giacché, proprio per quanto prima evidenziato, avrebbe potuto al più porsi un problema di riunione delle causeex art. 274 c.p.c., potere il cui esercizio (o il cui mancato esercizio) da parte del giudice non è comunque sindacabile in sede di gravame ( ex multis, Cass. n. 24496/2014).

Il motivo, dunque, emendata ut supra la motivazione della decisione impugnata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c., è rigettato, da un lato essendo comunque comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice N. 21167/21R.G. d’appello, e dall’altro risultando, sia pure per altro, esclusa la lamentat a violazione di legge. 3.1 –Il secondo motivo è anch’esso infondato.

Invero, la domanda di accertamento sottesa all’opposizione di terzo all’esecuzione, spiegata dal Fiorenza, è stata oggetto di specifico esame, contrariamente a quanto ritenuto dall’odierno ricorrente: la Corte d’appello, infatti, nel richiamare il generale principio per cui le azioni che hanno ad oggetto beni immobilirestano assoggettate al regime della trascrizione, ha pure evidenziato che il Fiorenzaneppure aveva ben spiegato il perché nella specie la pacifica anteriorità della trascrizione del pignoramento eseguito dal Condominio dovesse cedere rispetto alla successiva proposizione della domanda di simulazione sottesa all’opposizione ex art. 619 c.p.c. , con la conseguenza che tale “eccezione” (trattasi, in realtà, di argomento a sostegno della domanda, n.d.e.) era inammissibile perché appunto generica, con conseguente rigetto dell’appello sul punto.

In buona sostanza, dunque, l’accertamento invocato è stato denegato dalla Corte d’appello per l’inammissibilità della relativa censura (benché la stessa Corte abbia poi adottato la formula del rigetto del motivo di gravame), dal che deriva, a ben vedere, una concorrente e preliminare ragione di inammissibilità del mezzo in esame, per non aver il Fiorenza colto, sul punto,la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. 4.1 – A tal punto, restano conseguentemente assorbite le dog lianze sulla pretesa mancanza di buona fede del Condominio, avanzate dal Fiorenza con il terzo e il quarto mezzo, nonché (in parte qua) con il quinto e sesto mezzo N. 21167/21R.G. (con cui, a riprova della mala fede in discorso,si sostiene, rispettivamente, la compartecipazione in una truffa ai suoi danni, perpetrata dalla Giussani e dall’amministratore del Condominio, nonché la consapevolezza di questi circa l’inesistenza di alcun debito della stessa Giussani nei confronti del Condominio).

Infatti, posto il rigetto del motivo che precede, concernente l’accertamento della pretesa simulazione nell’acquisto dell’immobile per cui è processo, ne discende – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – non solo l’irrilevanza, ma lo stesso logico superamento della questione del se il Condominio fosse o meno a conoscenza che l’immobile pignorato appartenesse effettivamente ad esso Fiorenza, anziché alla Giussani, giacché l’accertamento richiesto dal disposto dell’art. 2652, n. 4, c.c. (che fa salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede che abbiano trascritto il proprio atto anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione), presuppone appunto che detta domanda sia accolta, il che è nella specie da escludere. 5.1 –Il quinto motivo e il sesto motivo ( in parte qua ) , talvolta davvero ai limiti dell’incomprensibilità, sono per un verso inammissibil i e per altro verso infondati.

Invero,in relazione alla domanda subordinata (ossia, l’accertamento di un credito del Fiorenza di € 219.000,00, da far valere in sede distributiva), la Corte d’appello ha rigettato il gravamedello stesso Fiorenza , rilevando che l’appello sul punto avesse come presupposto l’accertamento della fittizia N. 21167/21R.G. intestazione del bene in capo alla Giussani, il che nella specie era stato escluso.

Le censure spiegate al riguardo dal Fiorenza, a ben vedere, non colgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, p erché si limitano a ribadire la natura accessoria e subordinata della domanda in discorso (rispetto a quella principale), senza però investire l’affermazione per cui essa risultava preclusa dal rigetto della domanda principale, il cui presupposto è stato evidentemente ritenuto incompatibilecon la stessa domanda subordinata, nonostante la graduazione operata dalmedesimo Fiorenza.

Da qui, dunque, discende l’inammissibilità dei profili di censura in esame.

Inoltre, del tutto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il terzo che vanti un diritto reale ex art. 619 c.p.c. non è legittimato a far valere la pretesa illegittimità sostanziale dell’azione esecutiva, anche in relazione alla presunta insussistenza del credito per cui si procede, trattandosi di facoltà riservata al solo debitore esecutato e potendo il medesimo terzo solo anelare l’arresto della procedura esecutiva per la prevalenza del proprio diritto rispetto alle ragioni del creditore pignorante e dei creditori intervenuti (si veda, per l’ipotesi in cui il bene pignorato sia stato alienato dal debitore in corso di procedura, tra le altre, Cass. n. 8936/2013) , donde l’infondatezza degli ulteriori profili di doglianza. 6.1 –In definitiva,il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del N. 21167/21R.G. d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 21167/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 10 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milanon. 174/2021, depositata il20.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 4.4.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 21167/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. all’esecuzione avviata dinanzi al Tribunale di Milano dal Condominio di [OSCURATO:PERSONA], 10, Milano, in danno di [OSCURATO:PERSONA], iscritta al N. 3955/2010 R.G.E. e fondata su decreto ingiuntivo per spese condominiali, [OSCURATO:PERSONA] chiese di accertarsi la sua proprietà sul bene immobile pignorato, assumendo che esso non appartenesse alla debitrice esecutata- propria moglie da cui si era frattanto separato- che ne era solo formale intestataria. Dedusse infatti l’opponente che egli e la Giussani, debitrice esecutata, avevano rego lato vicendevoli rapporti familiari con disposizione dei beni immobili nei confronti dei figli e che in virtù di tali atti la debitrice non fosse realmente proprietaria dell’immobile staggito, il cui acquisto era stato interamente finanziato da esso Fiorenza, affinché fosse poi destinato, in futuro, al figlio Giuseppe (mentre altro appartamento, contiguo e già di effettiva proprietà della Giussani, era stato da questa donato alla figlia Giulia) . In subordine, il Fiorenza chiese di vedersi riconosciuto il diritto di partecipare alla distribuzione per l’importo di € 216.701,75, pagate per l’ a cquisto dell’immobile, oltre le rate di mutuo successive al luglio 2015. Negata la sospensione dal g.e., il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione con sentenza del 22.2.2019. La Corte d’appellodi Milano, adita dal Fiorenza, rigettò il gravame con sentenza del 20.1.2021. In particolare, il giudice d’appello osservò che l’accertamento sulla proprietà dell’immobile era già stato eseguito in altro procedimento ed in senso sfavorevole all’appellante eche, ad ogni modo, le risultanze dei RR.II. non giovavano al medesimo N. 21167/21R.G. Fiorenza, tanto più che non era rimasta dimostrata la mala fede del Condominio, come pure dallo stesso dedotto ; infine, si rilevò che l’azione ex art. 619 c.p.c. poteva consentire il solo accertamento della proprietà, ma non anche della sussistenza del diritto di credito invocato dallo stesso Fiorenza, seppur al fine di partecipare alla distribuzione. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria; gli intimati non hanno svolto difese.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta “art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. - violazione di norme processuali –carenza totale di motivazione art. 132 n. 4 c.p.c. – Errata applicazione delle norme in tema di giudicatoe/o di sospensione della causa –artt. 2909 c.c., art. 619 c.p.c. – art. 295 c.p.c. ” , per aver la Corte d’appelloreso una motivazione inesistente o perplessa, laddove ha rilevato da un lato la parziale sovrapponibilità dellamateria oggetto della presente causa rispetto ad altra precedentemente avviata tra le parti, e dall’altro non ha ritenuto di dover disporre la sospensione necessaria per pregiudizialità, senza che se ne possano comprendere le ragioni. 1.2 –Con il secondo motivo si denuncia “art. 360 n. 3 cpc – omesso esame della domanda di accertamento della proprietà dell’immobile oggetto di esecuzione Violazione dell’art. 112 c.p.c. – mancata assunzione delle prove dedotte nelle memorie di primo grado”, per non aver la Corte d’appello N. 21167/21R.G. preso in esame “l’altra fondamentale domanda di accertamento della proprietà”,pure dedotta col primo motivo d’appello, non sussistendo alcuna preclusione al riguardo: infatti, qualora non avesse ritenuto di dover sospendere il giudizio, essa avrebbe dovuto esaminare nel merito la proposta domanda di accertamento, in quanto connaturata con l’essenza dell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. 1.3– Con il terzo motivo si denuncia “ art. 360 n. 3 cpc – Violazione e falsa applicazione delle norme in tema di buona fede artt. 1416, 2652 n. 4 e 2915 c.c., 2697 c.c.”, per aver la Corte d’appello ritenuto che la mala fede del Condominio (ossia la sua consapevolezza di agire esecutivamente sul bene di proprietà di esso Fiorenza, anziché della Giussani)non fosse né presunta, né provata, quando al contrario la buona fede non può presumersi, spettando alla controparte, in caso di contestazione, darne prova. 1.4– Con il quarto motivo si denuncia “ art. 360 n. 5 cpc – omesso esame di fatti decisivi ed istanze di prova”, per aver la Corte d’appello ritenuto non provata la mala fede del Condominio, benché esso Fiorenza avesse articolato apposite istanze istruttorie, tanto più che il preteso debito della Giussani verso il Condominio era inesistente, fatto del tutto pretermesso dal giudice d’appello, benché denunciato; la Corte territoriale non ha neppure tenuto conto che la stessa Giussani, visti i contrasti coniugali, non aveva alcun interesse ad opporsi all’azione esecutiva, anche per fare un torto all’effettivo proprietario e contravvenendo agli impegni familiari. 1.5– Con il quinto motivo si denuncia “ art. 360 n. 3 cpc – errata e falsa applicazione dell’art. 619 c.p.c. sul motivo d’appello n. 3 sul requisito della N. 21167/21R.G. buona fede –errata applicazione delle norme in materia di tutela del terzo, art. 404 cpc ed art. 295 c.p.c.”, per aver la Corte d’appello ritenuto che l’ordinamento processuale attribuisce al terzo, rispetto all’esecuzione avviata verso altri, la sola opposizione ex art. 619 c.p.c., non essendogli consentito di dedurre l’inesistenza del debito per cui si procede, così giungendo alla confusione e sovrapposizione di due doglianze distinte: l’una, svolta in subordine, tendente ad ottenere ilpagamento della somma di € 219.000,00, mentre l’altra avanzata col terzo motivo d’appello, tanto più che il terzo ben può denunciare l’inesistenza del credito per cui si procede. 1.6– Con il sesto motivo , infine, si denuncia “ art. 360 n. 3 cpc – errata e falsa applicazione dell’art. 619 c.p.c. sul motivo di appello n. 3 sul requisito della buona fede - errata applicazione delle norme in materia di tutela del terzo, art. 404 cpc ed art. 295 c.p.c.”, per aver la Corte d’appello considerato la domanda di condanna al pagamento della somma di € 219.000,00 quale azione ex art. 620 c.p.c., quindi inammissibile, mentre in realtà si trattava di domanda risarcitoriaaccessoria e subordinata rispetto a quella principale, relativa all’ammontare delle rate di mutuo maturate sino a luglio 2015, con l’aggiunta delle rate successive, per l’acquisto dell’immobile staggito. 2.1 –Il primo motivo è infondato. La Corte lombarda, rilevando la pendenza di altra controversia tra il Fiorenza e la Giussaniall’atto della proposizione dell’opposizione ex art. 619 c.p.c., avente ad oggetto proprio la medesima questione dell’accertamento N. 21167/21R.G. della proprietà dell’immobile staggito e precedentemente instaurata dal medesimo Fiorenza, ha aggiunto da un lato che la stessa opposizione recava un ulteriore addentellato processuale (ossia, il rapporto col Condominio, risolvibile in base ad altro percorso logico-giuridico, ritenuto più liquido) e, dall’altro, ha negato che, proprio per tale ragio ne, sussistessero i presupposti della sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., aggiungendo che il Tribunale di Milano, qualora fosse stato informato della pendenza della seconda causa, avrebbe dovuto dichiarare la continenza ex art. 39 c.p.c. eprovvedere di conseguenza. Ora, premessa l’evidente erroneità di tale ultima statuizione (giacché la continenza può essere dichiarata solo nel caso in cui le cause connesse pendano dinanzi ad uffici giudiziari diversi, mentre nella specie è indiscusso che le stesse pendessero dinanzi al Tribunale di Milano, al tempo della proposizione dell’opposizione ex art. 619 c.p.c.), emerge nella specie che l’errore denunciato dal Fiorenza con l’appello – ossia, il non avere il Tribunale disposto la sospensione ex art. 295 c.p.c., a fronte della prima causa dallo stesso avviata – è insussistente, giacché, proprio per quanto prima evidenziato, avrebbe potuto al più porsi un problema di riunione delle causeex art. 274 c.p.c., potere il cui esercizio (o il cui mancato esercizio) da parte del giudice non è comunque sindacabile in sede di gravame ( ex multis, Cass. n. 24496/2014). Il motivo, dunque, emendata ut supra la motivazione della decisione impugnata, ex art. 384, ult. comma, c.p.c., è rigettato, da un lato essendo comunque comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice N. 21167/21R.G. d’appello, e dall’altro risultando, sia pure per altro, esclusa la lamentat a violazione di legge. 3.1 –Il secondo motivo è anch’esso infondato. Invero, la domanda di accertamento sottesa all’opposizione di terzo all’esecuzione, spiegata dal Fiorenza, è stata oggetto di specifico esame, contrariamente a quanto ritenuto dall’odierno ricorrente: la Corte d’appello, infatti, nel richiamare il generale principio per cui le azioni che hanno ad oggetto beni immobilirestano assoggettate al regime della trascrizione, ha pure evidenziato che il Fiorenzaneppure aveva ben spiegato il perché nella specie la pacifica anteriorità della trascrizione del pignoramento eseguito dal Condominio dovesse cedere rispetto alla successiva proposizione della domanda di simulazione sottesa all’opposizione ex art. 619 c.p.c. , con la conseguenza che tale “eccezione” (trattasi, in realtà, di argomento a sostegno della domanda, n.d.e.) era inammissibile perché appunto generica, con conseguente rigetto dell’appello sul punto. In buona sostanza, dunque, l’accertamento invocato è stato denegato dalla Corte d’appello per l’inammissibilità della relativa censura (benché la stessa Corte abbia poi adottato la formula del rigetto del motivo di gravame), dal che deriva, a ben vedere, una concorrente e preliminare ragione di inammissibilità del mezzo in esame, per non aver il Fiorenza colto, sul punto,la ratio decidendi dell’impugnata sentenza. 4.1 – A tal punto, restano conseguentemente assorbite le dog lianze sulla pretesa mancanza di buona fede del Condominio, avanzate dal Fiorenza con il terzo e il quarto mezzo, nonché (in parte qua) con il quinto e sesto mezzo N. 21167/21R.G. (con cui, a riprova della mala fede in discorso,si sostiene, rispettivamente, la compartecipazione in una truffa ai suoi danni, perpetrata dalla Giussani e dall’amministratore del Condominio, nonché la consapevolezza di questi circa l’inesistenza di alcun debito della stessa Giussani nei confronti del Condominio). Infatti, posto il rigetto del motivo che precede, concernente l’accertamento della pretesa simulazione nell’acquisto dell’immobile per cui è processo, ne discende – a prescindere da ogni ulteriore considerazione – non solo l’irrilevanza, ma lo stesso logico superamento della questione del se il Condominio fosse o meno a conoscenza che l’immobile pignorato appartenesse effettivamente ad esso Fiorenza, anziché alla Giussani, giacché l’accertamento richiesto dal disposto dell’art. 2652, n. 4, c.c. (che fa salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede che abbiano trascritto il proprio atto anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione), presuppone appunto che detta domanda sia accolta, il che è nella specie da escludere. 5.1 –Il quinto motivo e il sesto motivo ( in parte qua ) , talvolta davvero ai limiti dell’incomprensibilità, sono per un verso inammissibil i e per altro verso infondati. Invero,in relazione alla domanda subordinata (ossia, l’accertamento di un credito del Fiorenza di € 219.000,00, da far valere in sede distributiva), la Corte d’appello ha rigettato il gravamedello stesso Fiorenza , rilevando che l’appello sul punto avesse come presupposto l’accertamento della fittizia N. 21167/21R.G. intestazione del bene in capo alla Giussani, il che nella specie era stato escluso. Le censure spiegate al riguardo dal Fiorenza, a ben vedere, non colgono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, p erché si limitano a ribadire la natura accessoria e subordinata della domanda in discorso (rispetto a quella principale), senza però investire l’affermazione per cui essa risultava preclusa dal rigetto della domanda principale, il cui presupposto è stato evidentemente ritenuto incompatibilecon la stessa domanda subordinata, nonostante la graduazione operata dalmedesimo Fiorenza. Da qui, dunque, discende l’inammissibilità dei profili di censura in esame. Inoltre, del tutto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il terzo che vanti un diritto reale ex art. 619 c.p.c. non è legittimato a far valere la pretesa illegittimità sostanziale dell’azione esecutiva, anche in relazione alla presunta insussistenza del credito per cui si procede, trattandosi di facoltà riservata al solo debitore esecutato e potendo il medesimo terzo solo anelare l’arresto della procedura esecutiva per la prevalenza del proprio diritto rispetto alle ragioni del creditore pignorante e dei creditori intervenuti (si veda, per l’ipotesi in cui il bene pignorato sia stato alienato dal debitore in corso di procedura, tra le altre, Cass. n. 8936/2013) , donde l’infondatezza degli ulteriori profili di doglianza. 6.1 –In definitiva,il ricorso è rigettato. Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimati non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del N. 21167/21R.G. d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
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