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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18153/2026

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orte di Appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile Ares-118, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale enota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 5 maggio 2025 con cui la Corte di Appello di Roma, haconfermato la sentenza emessa, in data 25 novembre 2020, con la quale ilTribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro700,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 635 cod. pen.2.

Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce l’omessadeclaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.La difesa sostiene che il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuteequivalenti alla contestata recidiva, abbia determinato la neutralizzazionedell’aumento di pena previsto dall’art. 99 cod. pen., con la conseguenza che larecidiva non avrebbe dovuto essere considerata ai fini del computo del termineprescrizionale.Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che, escluso l’aumento connesso allarecidiva in virtù del giudizio di equivalenza già espresso dal giudice di primo grado,il reato di danneggiamento avrebbe dovuto essere dichiarato estinto perprescrizione.3.

Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del reato di danneggiamento.Il ricorrente censura il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello,ritenendolo illogico nella parte in cui, pur avendo riconosciuto il peculiare statopsicologico in cui egli versava nei momenti immediatamente successivi alla mortedel padre, hanno nondimeno rigettato la richiesta difensiva volta ad escluderel’elemento soggettivo del reato.Secondo la prospettazione difensiva, tale conclusione sarebbe stata raggiunta inassenza di un’adeguata indicazione degli elementi probatori posti a fondamentodella decisione, facendo ricorso a mere presunzioni, del tutto sganciate dallerisultanze istruttorie.4. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, deduce violazione dell’art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa diesclusione della punibilità.Il giudice di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto medianteun’argomentazione apodittica, omettendo di procedere a una concretaquantificazione economica del danno asseritamente cagionato, idonea a fornireun’effettiva misura della sua gravità.La motivazione viene, altresì, denunciata come contraddittoria nella parte in cui laCorte territoriale, dopo aver riconosciuto che il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] rientratra quelli per i quali è astrattamente applicabile la causa di non punibilità invocatadalla difesa, ha nondimeno rigettato il motivo di appello sulla base del presuntovalore significativo dell’intervento riparatorio, senza procedere alla necessariavalutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta.5.

Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art.99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla omessa esclusione dellacontestata recidiva reiterata ed alla conseguente mancata riduzione della pena aisensi dell’art. 62-bis cod. pen.Il riconoscimento della recidiva sarebbe stato fondato esclusivamente suiprecedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], senza che i giudici di appello abbianoesaminato le specifiche censure formulate con i motivi di gravame.

In particolare,si deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare in concreto se lareiterazione dell’illecito fosse effettivamente indicativa di una maggioreriprovevolezza della condotta e della pericolosità dell’agente, alla luce della naturadei reati, del tipo di devianza, del grado di omogeneità tra gli stessi e dell’eventualeoccasionalità della ricaduta nel reato.Si lamenta, in particolare, che tale valutazione sia stata compiuta senza tenereadeguatamente conto della condizione psicologica di profondo dolore in cuiversava il ricorrente a seguito dell’improvviso decesso del genitore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato.La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha fattocorretta applicazione della disciplina dettata dall’art. 157 cod. pen., tenendodebitamente conto dell’aumento di due terzi del termine massimo di prescrizioneconseguente alla ritenuta recidiva reiterata.In tale coerente prospettiva argomentativa, il giudice di appello ha, quindi,concluso nel senso della perdurante perseguibilità delle condotte rubricate,escludendone l’estinzione per prescrizione alla data della pronuncia della sentenzadi appello, atteso che il relativo termine non sarebbe maturato prima del 23 agosto2026 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).La Corte distrettuale si è attenuta al principio di diritto secondo cui la recidivadeve ritenersi non solo formalmente riconosciuta, ma anche effettivamenteapplicata, non soltanto nei casi in cui esplichi il proprio effetto tipico diaggravamento del trattamento sanzionatorio, ma anche quando produca,nell’ambito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuantiprevisto dall’art. 69 cod. pen., uno degli ulteriori effetti che le sono propri,consistente nella neutralizzazione di una circostanza attenuante.In tale ottica, va ribadito che l’incidenza della recidiva non si esauriscenell’aumento della pena ma si manifesta anche nella sua attitudine a paralizzare ilrilievo favorevole delle circostanze attenuanti nel giudizio di bilanciamento,integrando, in tal modo, un’applicazione concreta della circostanza aggravante(Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271–01; Sez. 5, n. 25962 del03/03/2022, Magliano, Rv. 283815–01).2.

Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse insede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penaleresponsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 635, comma secondo,n. 1, cod. pen. (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, innessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, èfondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà odi manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.La Corte distrettuale, peraltro, ha correttamente dato seguito al principio di dirittosecondo cui per la perfezione dell'elemento soggettivo del reato didanneggiamento non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente lacoscienza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosaaltrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità (Sez. 5, n. 5134 del05/04/2000, Ferreri, Rv. 216063 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 981 del 28/11/2024,Sicignano, non massimata).Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici diappello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcunaevidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa,tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, ilcostrutto argomentativo della decisione impugnata con conseguente aspecificitàdella doglianza.3.

Il quarto motivo non è consentito.Il riconoscimento della recidiva risulta sorretto da un apparato motivazionaleadeguato, immune da vizi logici e pienamente coerente con le emergenzeprocessuali, sicché esso si sottrae al sindacato di questa Corte.La Corte territoriale, infatti, ha proceduto a una valutazione puntuale e nonmeramente apparente della personalità dell’imputato, valorizzando laprogressione criminosa desumibile dalla reiterazione di condotte delittuose,indicative di una pericolosità in progressivo aggravamento.

In tale prospettiva, èstato evidenziato come la pluralità dei reati commessi nel tempo dal ricorrenteintegri un indice sintomatico di una più accentuata capacità a delinquere, trovandoulteriore conferma nella commissione del delitto oggetto del presente giudizio (cfr.pag. 3 della sentenza impugnata).Ne consegue che il giudice di appello ha fornito una motivazione conforme aiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di recidiva, avendoadeguatamente esplicitato le ragioni giustificative del relativo riconoscimento conargomentazioni esenti da aporie, contraddizioni o manifeste illogicità e, quindi,non sindacabili in sede di legittimità.4.

Il terzo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è fondatoLa sentenza di appello è priva di una effettiva valutazione in ordine alla doglianzacon la quale l’appellante aveva espressamente evidenziato la sussistenza deipresupposti per l’applicazione della causa di non punibilità né i motivi del rigettodell’istanza difensiva sono desumibili dal complessivo percorso argomentativoposto a fondamento dell'affermazione di responsabilità.I giudici di appello si sono limitati ad affermare in modo del tutto apodittico che ildanno non poteva ritenersi di particolare tenuità in considerazione del costo “noninsignificante” delle “spese necessarie per riparare il finestrino” (pag. 3 dellasentenza impugnata) senza indicare le ragioni poste a fondamento di tale assertivaaffermazione e senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni contenutenell’atto di appello.Tale motivazione si appalesa meramente apparente e, comunque, non conformeal principio di diritto secondo cui -in tema di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto- il giudice è onerato di un puntuale obbligo motivazionale in ordine alleconcrete modalità di estrinsecazione della condotta incriminata.In particolare, il decidente è tenuto a scrutinare le forme del comportamento, alfine di apprezzarne la gravità, il grado di offensività rispetto al precetto normativoe, conseguentemente, la sussistenza o meno del bisogno di pena.

A tal fine, nonpuò ritenersi sufficiente il ricorso a formule di stile o a proposizioni assertive privedi contenuto sostanziale, risultando invece necessario un esame specifico eindividualizzato delle circostanze emerse nel corso del procedimento (vedi Sez. 6,n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940 – 01; Sez. 1, n. 34348 del07/05/2024, Saruis, non massimata; Sez. 1, n. 26017 del 15/05/2025, Gilotti,non massimata).Deve essere, in proposito, evidenziato che ai fini della configurabilità della causadi esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sullatenuità richiede, pertanto, una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall'art. 133, primocomma, cod. pen., che può prendere in considerazione anche le ragioni che hannospinto l’imputato a delinquere qualora, come nel caso oggetto di scrutinio, incidanosull'intensità del dolo.Nel caso di specie, l’estrema sinteticità e genericità della motivazione impedisce diaccertare se la Corte distrettuale abbia considerato gli indici di gravità oggettivadel reato e il grado di colpevolezza dell'imputato con conseguente sussistenzadell’eccepito vizio di motivazione.L’apparenza della motivazione sul punto comporta l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata affinché la Corte territoriale possa, attraverso l'analisi dellerisultanze processuali, valutare se sia riconoscibile o meno la causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.5.

Ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere dichiaratal’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quantol’annullamento della sentenza è stato disposto per motivi che non incidono sullastatuizione relativa alla responsabilità del ricorrente, rimasta pertantodefinitivamente accertata.6.

La comparsa conclusionale depositata in data 14 aprile 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ricci, in ragione della sua manifesta genericità, si rivela inidonea a fornire uneffettivo contributo alla dialettica processuale, risultando priva di specifichededuzioni volte a contrastare, contenere o comunque incidere sulla pretesa fattavalere dal ricorrente (Sez.

U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 –01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).

Ne discende il rigetto dell’istanza diliquidazione delle spese proposta nell’interesse della costituita parte civile Ares-118.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis c.p. con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Dichiarainammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Rigetta la richiesta di spese della parte civile.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di Appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore della parte civile Ares-118, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale enota spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza del 5 maggio 2025 con cui la Corte di Appello di Roma, haconfermato la sentenza emessa, in data 25 novembre 2020, con la quale ilTribunale di Roma, lo ha condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro700,00 di multa in relazione al reato di cui all’art. 635 cod. pen.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, eccepisce l’omessadeclaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.La difesa sostiene che il riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenuteequivalenti alla contestata recidiva, abbia determinato la neutralizzazionedell’aumento di pena previsto dall’art. 99 cod. pen., con la conseguenza che larecidiva non avrebbe dovuto essere considerata ai fini del computo del termineprescrizionale.Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che, escluso l’aumento connesso allarecidiva in virtù del giudizio di equivalenza già espresso dal giudice di primo grado,il reato di danneggiamento avrebbe dovuto essere dichiarato estinto perprescrizione.3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta violazione degliartt. 192 e 530 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del reato di danneggiamento.Il ricorrente censura il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello,ritenendolo illogico nella parte in cui, pur avendo riconosciuto il peculiare statopsicologico in cui egli versava nei momenti immediatamente successivi alla mortedel padre, hanno nondimeno rigettato la richiesta difensiva volta ad escluderel’elemento soggettivo del reato.Secondo la prospettazione difensiva, tale conclusione sarebbe stata raggiunta inassenza di un’adeguata indicazione degli elementi probatori posti a fondamentodella decisione, facendo ricorso a mere presunzioni, del tutto sganciate dallerisultanze istruttorie.4. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo, deduce violazione dell’art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa diesclusione della punibilità.Il giudice di appello avrebbe escluso la particolare tenuità del fatto medianteun’argomentazione apodittica, omettendo di procedere a una concretaquantificazione economica del danno asseritamente cagionato, idonea a fornireun’effettiva misura della sua gravità.La motivazione viene, altresì, denunciata come contraddittoria nella parte in cui laCorte territoriale, dopo aver riconosciuto che il reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] rientratra quelli per i quali è astrattamente applicabile la causa di non punibilità invocatadalla difesa, ha nondimeno rigettato il motivo di appello sulla base del presuntovalore significativo dell’intervento riparatorio, senza procedere alla necessariavalutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecieconcreta.5. Il ricorrente, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art.99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla omessa esclusione dellacontestata recidiva reiterata ed alla conseguente mancata riduzione della pena aisensi dell’art. 62-bis cod. pen.Il riconoscimento della recidiva sarebbe stato fondato esclusivamente suiprecedenti penali di [OSCURATO:PERSONA], senza che i giudici di appello abbianoesaminato le specifiche censure formulate con i motivi di gravame. In particolare,si deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare in concreto se lareiterazione dell’illecito fosse effettivamente indicativa di una maggioreriprovevolezza della condotta e della pericolosità dell’agente, alla luce della naturadei reati, del tipo di devianza, del grado di omogeneità tra gli stessi e dell’eventualeoccasionalità della ricaduta nel reato.Si lamenta, in particolare, che tale valutazione sia stata compiuta senza tenereadeguatamente conto della condizione psicologica di profondo dolore in cuiversava il ricorrente a seguito dell’improvviso decesso del genitore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di impugnazione è manifestamente infondato.La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha fattocorretta applicazione della disciplina dettata dall’art. 157 cod. pen., tenendodebitamente conto dell’aumento di due terzi del termine massimo di prescrizioneconseguente alla ritenuta recidiva reiterata.In tale coerente prospettiva argomentativa, il giudice di appello ha, quindi,concluso nel senso della perdurante perseguibilità delle condotte rubricate,escludendone l’estinzione per prescrizione alla data della pronuncia della sentenzadi appello, atteso che il relativo termine non sarebbe maturato prima del 23 agosto2026 (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).La Corte distrettuale si è attenuta al principio di diritto secondo cui la recidivadeve ritenersi non solo formalmente riconosciuta, ma anche effettivamenteapplicata, non soltanto nei casi in cui esplichi il proprio effetto tipico diaggravamento del trattamento sanzionatorio, ma anche quando produca,nell’ambito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuantiprevisto dall’art. 69 cod. pen., uno degli ulteriori effetti che le sono propri,consistente nella neutralizzazione di una circostanza attenuante.In tale ottica, va ribadito che l’incidenza della recidiva non si esauriscenell’aumento della pena ma si manifesta anche nella sua attitudine a paralizzare ilrilievo favorevole delle circostanze attenuanti nel giudizio di bilanciamento,integrando, in tal modo, un’applicazione concreta della circostanza aggravante(Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Scalici, Rv. 268271–01; Sez. 5, n. 25962 del03/03/2022, Magliano, Rv. 283815–01).2. Il secondo motivo è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti allaricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse insede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penaleresponsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 635, comma secondo,n. 1, cod. pen. (vedi pag. 2 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, innessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, èfondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà odi manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.La Corte distrettuale, peraltro, ha correttamente dato seguito al principio di dirittosecondo cui per la perfezione dell'elemento soggettivo del reato didanneggiamento non occorre il fine specifico di nuocere, essendo sufficiente lacoscienza e la volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosaaltrui, senza alcuna rilevanza di movente o finalità (Sez. 5, n. 5134 del05/04/2000, Ferreri, Rv. 216063 – 01; Sez. 7, Ordinanza n. 981 del 28/11/2024,Sicignano, non massimata).Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici diappello, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcunaevidenza di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa,tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, ilcostrutto argomentativo della decisione impugnata con conseguente aspecificitàdella doglianza.3. Il quarto motivo non è consentito.Il riconoscimento della recidiva risulta sorretto da un apparato motivazionaleadeguato, immune da vizi logici e pienamente coerente con le emergenzeprocessuali, sicché esso si sottrae al sindacato di questa Corte.La Corte territoriale, infatti, ha proceduto a una valutazione puntuale e nonmeramente apparente della personalità dell’imputato, valorizzando laprogressione criminosa desumibile dalla reiterazione di condotte delittuose,indicative di una pericolosità in progressivo aggravamento. In tale prospettiva, èstato evidenziato come la pluralità dei reati commessi nel tempo dal ricorrenteintegri un indice sintomatico di una più accentuata capacità a delinquere, trovandoulteriore conferma nella commissione del delitto oggetto del presente giudizio (cfr.pag. 3 della sentenza impugnata).Ne consegue che il giudice di appello ha fornito una motivazione conforme aiprincipi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di recidiva, avendoadeguatamente esplicitato le ragioni giustificative del relativo riconoscimento conargomentazioni esenti da aporie, contraddizioni o manifeste illogicità e, quindi,non sindacabili in sede di legittimità.4. Il terzo motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è fondatoLa sentenza di appello è priva di una effettiva valutazione in ordine alla doglianzacon la quale l’appellante aveva espressamente evidenziato la sussistenza deipresupposti per l’applicazione della causa di non punibilità né i motivi del rigettodell’istanza difensiva sono desumibili dal complessivo percorso argomentativoposto a fondamento dell'affermazione di responsabilità.I giudici di appello si sono limitati ad affermare in modo del tutto apodittico che ildanno non poteva ritenersi di particolare tenuità in considerazione del costo “noninsignificante” delle “spese necessarie per riparare il finestrino” (pag. 3 dellasentenza impugnata) senza indicare le ragioni poste a fondamento di tale assertivaaffermazione e senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni contenutenell’atto di appello.Tale motivazione si appalesa meramente apparente e, comunque, non conformeal principio di diritto secondo cui -in tema di non punibilità per particolare tenuitàdel fatto- il giudice è onerato di un puntuale obbligo motivazionale in ordine alleconcrete modalità di estrinsecazione della condotta incriminata.In particolare, il decidente è tenuto a scrutinare le forme del comportamento, alfine di apprezzarne la gravità, il grado di offensività rispetto al precetto normativoe, conseguentemente, la sussistenza o meno del bisogno di pena. A tal fine, nonpuò ritenersi sufficiente il ricorso a formule di stile o a proposizioni assertive privedi contenuto sostanziale, risultando invece necessario un esame specifico eindividualizzato delle circostanze emerse nel corso del procedimento (vedi Sez. 6,n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940 – 01; Sez. 1, n. 34348 del07/05/2024, Saruis, non massimata; Sez. 1, n. 26017 del 15/05/2025, Gilotti,non massimata).Deve essere, in proposito, evidenziato che ai fini della configurabilità della causadi esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sullatenuità richiede, pertanto, una valutazione complessa e congiunta di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta, in base ai criteri indicati dall'art. 133, primocomma, cod. pen., che può prendere in considerazione anche le ragioni che hannospinto l’imputato a delinquere qualora, come nel caso oggetto di scrutinio, incidanosull'intensità del dolo.Nel caso di specie, l’estrema sinteticità e genericità della motivazione impedisce diaccertare se la Corte distrettuale abbia considerato gli indici di gravità oggettivadel reato e il grado di colpevolezza dell'imputato con conseguente sussistenzadell’eccepito vizio di motivazione.L’apparenza della motivazione sul punto comporta l'annullamento con rinvio dellasentenza impugnata affinché la Corte territoriale possa, attraverso l'analisi dellerisultanze processuali, valutare se sia riconoscibile o meno la causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.5. Ai sensi dell’art. 624, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere dichiaratal’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in quantol’annullamento della sentenza è stato disposto per motivi che non incidono sullastatuizione relativa alla responsabilità del ricorrente, rimasta pertantodefinitivamente accertata.6. La comparsa conclusionale depositata in data 14 aprile 2026 dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ricci, in ragione della sua manifesta genericità, si rivela inidonea a fornire uneffettivo contributo alla dialettica processuale, risultando priva di specifichededuzioni volte a contrastare, contenere o comunque incidere sulla pretesa fattavalere dal ricorrente (Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886 –01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 2, n. 12784 del23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). Ne discende il rigetto dell’istanza diliquidazione delle spese proposta nell’interesse della costituita parte civile Ares-118. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis c.p. con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Rigetta la richiesta di spese della parte civile.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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