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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43969/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; t OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errata applicazione dell'art. 73d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto il mancato accertamento da parte dei giudici di merito della quantità della sostanza stupefacente vizierebbe la valutazione relativa alla non tenuità della condotta ai sensi del quinto comma della disposizione predetta; Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a riproporre una censura già congruamente disattesa dalla Corte di appello non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e, segnatamente, con il rilievo delle specifiche modalità della condotta, con il numero di episodi di cessione accertati e la loro commissione nell'ambito della gestione di una piazza di spaccio di cocaina (alle pagg. 31 e 32 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; t OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'errata applicazione dell'art. 73d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto il mancato accertamento da parte dei giudici di merito della quantità della sostanza stupefacente vizierebbe la valutazione relativa alla non tenuità della condotta ai sensi del quinto comma della disposizione predetta; Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a riproporre una censura già congruamente disattesa dalla Corte di appello non si è confrontato con la motivazione della sentenza impugnata e, segnatamente, con il rilievo delle specifiche modalità della condotta, con il numero di episodi di cessione accertati e la loro commissione nell'ambito della gestione di una piazza di spaccio di cocaina (alle pagg. 31 e 32 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre
Sentenza Cassazione n. 43969/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris