CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37718/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 19095/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex amministratore unico, ex liquidatore, ex legale rappresentante ed ex socio della fallita Ecosteel in liquidazione Srl,rappresentato e difeso da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , presso studio dei quali è domiciliato in Roma viale [OSCURATO:PERSONA], n. 134 , giusta procura specialein calce al ricorso incidentale; –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4570/14/2019, depositata il 15 novembre 2019. Uditala relazione svolta nella pubblica udienza del 24 novembre 202 2 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti -[OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. Udito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate, a seguito di verifica, emetteva avviso di accertamento per l’anno2011 ai fini Iva , Ires e Irap nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] con socio unico, con cui contestava la deduzione di costi fittizi per € 3.664.806,00 e l’indebita detrazione dell’Iva per operazioni oggettivamente inesistenti relative ad acquisti di rottami metallici effettuati in regime di inversione contabile, irrogando le conseguenti sanzioni. L’Ufficio, in particolare, rilevava che la contestazione si inseriva nell’ambito di una articolata frode carosello tra la contribuente e le società [OSCURATO:PERSONA] e B B [OSCURATO:PERSONA]: queste ultime, mere cartiere, fornivano alla prima documenti di trasporto e fatture relative ad operazioni inesistenti e mai avvenute, i cui importi erano dapprima pagati dalla [OSCURATO:PERSONA] alle seconde mediante bonifico e, successivamente, da queste restituiti in contanti, salva la ritenuta di una percentuale quale compenso per il servizio reso. La documentazione fittizia era poi utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] a copertura di acquisti “in nero”. L’avviso era impugnato dalla contribuente, che deduceva il difetto di motivazione dell’avviso per aver richiamato il pvc, secondo il quale le operazioni erano soggettivamente inesistenti, ed aver, invece, qualificato le stesse come oggettivamente inesistenti, nonché l’effettività delle operazioni sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo; in subordine chiedeva riduzione della pretesa impositiva, con riconoscimento della deducibilità del 10% dei costi e la decurtazione dai costi indeducibili della percentuale dei costi per i compensi del fornitore. Chiedeva altresì la rideterminazione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens, di cui all’art. 6, comma 9bis.3, d.lgs. n. 471 del 1997 L’impugnazione, accolta dalla CTP di Milano, era respinta dalla CTR in epigrafe che – qualificate le operazioni come soggettivamente inesistenti – riteneva fondata la ripresa quanto all’indeducibilità dei costi per il costo pattuito con la società emittente. L’Agenzia delle entrate ricorreper cassazione con due motivi. Fallita la società, ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex amministratore unico, ex liquidatore, ex legale rappresentante ed ex socio della fallita Ecosteel in liquidazione Srl, proponendo altresì ricorso incidentale con tre motivi, poi illustraticon memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che, fallita la società, il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di ex amministratore, ex liquidatore, ex legale rappresentante ed ex socio,si è costituito con controricorso ed ha altresì proposto ricorso incidentale. Ha carattere preliminare la valutazione sull’ammissibilità della suddetta costituzione e del ricorso incidentale ivi proposto, questione che, peraltro, con ordinanza interlocutoria n. 25373/2022, è stata rimessa alle Sezioni Unite. Va, pertanto,disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa