CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 26485/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25923/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Avezzana n. 8, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 423/05/17, depositata il 20/07/2017. Oggetto: Tributi -Rimborso IVA - Sospensione.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2023, tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 423 / 0 5 /1 7 del 20 / 0 7 /201 7 la C ommissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CT R ) ha respinto l’impugnazione propostadall’Agenzia delle entrate ( di seguito AE ) nei confronti della sentenza n. 130 /01/16 della Commissione tributaria provinciale di Pesaro (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, GPS) avverso la sospensione del rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2014. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, la sospensione comminata dall’Amministrazione finanziaria per la somma di euro 1.281.803,39 veniva giustificata in ragione della notifica di un processo verbale di constatazione per gli anni d’imposta 2006-2011 e in «attesa della definizione delle pendenze in corso o della presentazione di idonea garanzia, senza limiti temporali, per l’ammontare dei contesti stessi, fino all’ammontare massimo del rimborso». 1.2. La CTR rigettava l’appello di AE osservando che : a) il provvedimento emesso ex art. 38 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 era illegittimo, in quanto la sospensione non poteva essere emessa con riferimento a reati (emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) concernenti altri periodi d’imposta; b) il provvedimento di sospensione era altresì carente di motivazione, non consentendo «al contribuente una difesa compiuta sulla base di una Cons. est. G.M. Nonno contestazione chiara e precisa»;c) «il riferimento, operato per la prima volta in sede di giudizio di primo grado, all’art. 23 Dlgs. 472/1997, appare insufficiente proprio per l’assoluta mancanza di motivazione», a fronte di un provvedimento di natura discrezionale e della emissione di una polizza fideiussoria scadente in data 25/06/2018 e idonea a garantire il credito dell’Amministrazione finanziaria per un ammontare di euro 1.370.396,63, che rendeva ancora più stringente l’obbligo di motivazione, essendo contrario all’ordine pubblico richiedere una garanzia senza limiti temporali. 2. Avverso la sentenza d ella CT R AE proponeva ricorso p er cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.GPS resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente per violazione dell’art. 366, primo comma,n. 6, cod. proc. civ., essendo il ricorso sufficientemente specifico. 2. Con l’unico motivo di ricorso, AE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 bisdel d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 23 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto l’insufficienza motivazionale dell’atto con il quale veniva disposta la sospensione del rimborso, recando detto atto in maniera sufficiente e comprensibile le ragioni della disposta sospensione. 2.1. Il motivo è infondato, anche se la motivazione del provvedimento impugnato deve essere corretta ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. 2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di rimborsi IVA, l'amministrazione finanziaria che abbia chiesto e ottenuto dal contribuente la garanzia in base all'art. 38 bis, comma 1, d.P.R. n.Cons. est. G.M. Nonno 633 del 1972, durante il periodo di vigenza della medesima non può fare uso degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997 e 69 del r.d. n. 2440 del 1923, determinandosi, altrimenti, una ingiustificata duplicazione della cautela in favore dell'amministrazione ed un carico eccessivo per il contribuente, in violazione del principio di collaborazione e buonafede posto dall'art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000, nonché del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost. che deve ispirare anche i rapporti tra Pubblica amministrazione e cittadino» (Cass. S.U. n. 2320 del 31/01/2020). 2.3. Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria, pur avendo ottenuto una polizza fideiussoria stipulata in data 25/06/2014 e scadente in data 25/06/2018 (così come accertato dalla CTR), ha deciso di procedere ugualmente alla sospensione cautelare del rimborso (con provvedimento datato 28/11/2014) pur nella vigenza della menzionata polizza, ritenuta insufficiente in presenza di un limite temporaledi durata. 2.4. Orbene, indipendentemente dalla questione concernente l’intervenuta abrogazione implicita dell’art. 38 bis, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 da parte dell’art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, non è dubbio che l’Amministrazione finanziaria abbia illegittimamente proceduto alla sospensione del rimborso, ciò comportando – i n applicazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite più sopra menzionato –una ingiustificata duplicazione della cautela in suo favore ed un carico eccessivo per il contribuente. 2.4.1. Invero, da un lato, non è previsto dalla legge che la polizza fideiussoria debba essere senza limiti di durata; dall’altro, la sospensione è intervenuta in presenza di una polizza fideiussoria comunque valida ed efficace. 2.5. Ne consegue l’illegittimità della sospensione e la conferma della sentenza impugnata.Cons. est. G.M. Nonno 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 3.1. Sussistono giusti motivi, in ragione della relativa novità della questione, per la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa tra le parti