CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40113/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Ciro ANGELILLIS che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso alle parti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Francesco TROPEA volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra otto sentenze. 2. [OSCURATO:PERSONA] TROPEA, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata considerazione della stretta interrelazione temporale tra i fatti e la loro identità strutturale nonché la dedotta ludopatia, rilevante sotto il profilo del movente a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha escluso la possibilità di riconoscere la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze indicate nell'istanza di parte, delle quali non riporta alcun riferimento neppure in termini di data del commesso reato, relative a furti e rapine commesse dal gennaio 2009 all'aprile 2010, ponendo in evidenza la distanza temporale. 2. È bene premettere che secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984). È utile, infine, ricordare che «ai fini del riconoscimento della continuazione "in executivis", l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l'acquisizione del documento essere disposta dal giudice, come si ricava, tra l'altro, dalla esplicita previsione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., che riguarda espressamente l'applicazione della continuazione in sede di esecuzione» (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011), sicché spetta al giudice, anche a mente dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., di acquisire tutti gli elementi necessari per la decisione. 3. Ciò premesso, la distanza temporale tra i fatti costituisce indubitabilmente un elemento significativo che non può essere sottovalutato quando è necessario valutare la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, ma, come si è visto, ciò non esonera il giudice dell'esecuzione dall'analizzare singolarmente i vari reati oggetto dell'istanza onde, semmai, procedere all'unificazione di alcuni reati che presentino caratteristiche rispondenti alle finalità dell'istituto. 3.1. Il ricorrente fa correttamente notare che il giudice della cognizione (sentenza della Corte d'appello di Palermo irrevocabile in data 1/2/2012) aveva già unificato condotte di analoga tipologia commesse in data 26/3/2009, 6/4/2009, 19/6/2009 e 8/1/2010, così evidenziando la parziale sovrapposizione, quanto meno rispetto alla sentenza della Corte d'appello di Torino irrevocabile in data 19/2/2013 (rapine del 30/4/2209 e 8/5/2009), dei periodi in cui sono stati commessi i fatti giudicati con le sopra indicate sentenze. 3.2. Risulta, pertanto, carente la motivazione che, senza avere neppure esaminato i titoli per cui si procede e dopo avere totalmente negletto la parziale coincidenza temporale tra i fatti e quelli già unificati in cognizione, esclude la sussistenza della continuazione facendo apoditticamente riferimento alla tendenza a delinquere del condannato. Nel caso in esame deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903). Il giudice dell'esecuzione ha omesso di confrontarsi con tale condiviso orientamento e deve pertanto procedere a nuovo giudizio facendo applicazione del citato principio di diritto. 3.3. L'ordinanza va dunque annullata al giudice dell'esecuzione perché, in diversa composizione, proceda al giudizio di rinvio, ferma restando la più ampia motivata libertà valutativa circa la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso tra i vari reati giudicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari. Così deciso il 29 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]