CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11169/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto è inammissibile avendo la Corte di appello congruamente motivato in merito alla rilevata inammissibilità dell'atto di appello per l'assoluta genericità dei motivi dedotti in punto di valutazione della offensività del fatto, e di insussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. tenuto conto anche della estrema puntuale motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato le modalità allarmanti del fatto; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 10/03