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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12858/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21674/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 441, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 252, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 498/2021 R.G.N. 2063/2017depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] spa diretta ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA] il rimborso della somma di euro 10.520,14 erogata in esecuzione di una sentenza del medesimo Tribunale poi riformata in grado di appello.

Il primo giudice ha ritenuto il difetto di prova sull’avvenuto pagamento dell’importo chiesto in restituzione.

2. La Corte di appello di Roma, con la pronuncia oggi gravata, in riforma della impugnata pronuncia, ha invece accolto la domanda di rimborso azionata dalla società in prime cure.

3. A fondamento della decisione i giudici di sec ondo grado hanno rilevato, sulla premessa di una errata valutazione del materiale probatorio e sull’esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc da parte del primo giudice, che dalla documentazione versata in atti emergeva chiaramente la prova dell’avvenuto pagamento nonché dell’ammontare della somma oggetto del giudizio: in particolare, dal modello 770/2002 si rilevava, in via induttiva, la prova della corresponsione dell’importo pari a quello chiesto, stante anche la non contestazione, alla prima udienza utile, delle risultanze della prova documentale e la genericità dell’operato disconoscimento.

4. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa.

5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 414 n. 5 cpc, 420 co. 4 cpc, 2697 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale fondato la propria decisione su una prova acquisita tardivamente, irritualmente nonché in difformità all’autorizzazione istruttoria concessa dal Tribunale.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 416 cpc, dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale correttamente applicato le regole sulla contestazione tempestiva della documentazione prodotta in corso di causa.

4. Con il terzo motivo si eccepis ce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, per non avere la Corte di merito esaminato le eccezioni e contestazioni sulle caratteristiche di uno dei documenti prodotti dalla R.F.I. in corso di causa, e cioè il mod. 770 versato in atti privo di firma, di data e privo di attestazione di presentazione agli uffici erariali.

5. Con il quarto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 2724, 2726, 2727 e 2729 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello fatto uso dell’istituto della presunzione in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti, dando valenza non consentita ad una dichiarazione fiscale nonché dando ingresso all’istituto della presunzione in un ambito ad essovietato.

6. Con il quinto motivo si obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte di merito omesso di esaminare le eccezioni in materia di prescrizione estintiva.

7. Preliminarmente devono essere disattese sia l’istanza di discussione orale della presente controversia, non essendo consentita tale modalità processuale nell’ambito del procedimento camerale, sia quella relativa alla richiesta di trattazione in pubblica udienza, non venendo in rilievo, nello studio delle tematiche sottoposte, questioni di rilevanza nomofilattica.

8. I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono le quali, riguardando il merito della vicenda e la valutazione delle prove, con i connessi limiti del sindacato da svolgersi in sede di legittimità, escludono la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tra la presente decisione ed altre, emesse da questa stessa Corte con esito diverso, in fattispecie analoghe.

9. Ciò premesso, in primo luogo n el rito del lavoro, l'acquisizione dinuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e437 cod. proc. civ., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. n. 209/2007; Cass. n, 26117/2016; Cass. n. 22630/2016).

10. L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, poi, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019).

11. E’ stato, inoltre, affermato (Cass. n. 22366/2021) che, c on riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile.

12. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate il ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione).

13. Nello specific o, poi, quanto al modello 770, va precisato che, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione di un atto è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ. o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536/2007).

14. E’, infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

15. Le doglianze si risolvono , come detto, solo in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni per cui è stata ritenuta la prova dell’avvenuto pagamento, da parte della società, delle somme di cui chiede la restituzione.

16. E’, invece, fondato il q uinto motivo.

17. Non è di ostacolo all'accoglimento delle censure mosse l'impropria invocazione dell’art. 360 n. 5 cpc e non, invece, l’art. 112 cpc ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, posto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, il profilo sostanziale dell'atto deve prevalere su quello formale, sicché l'omessa o l'erronea indicazione degli articoli di legge viene a perdere ogni rilevanza (Cass. n. 4923 del 1995; n. 302 del 1996; n. 1430 del 1999; n. 15713 del 2002) e, nella specie, dalle argomentazioni poste a base delle censure risulta evidente la denuncia di violazione dell'art. 112 cpc, con riguardo all'omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.

18. Orbene, effettivamente deve darsi atto che la Corte distrettuale non ha esaminato tale problematica -né sotto il profilo processuale né sotto l’aspetto del merito-che la parte istante, in ossequio ai principi di autosufficienza e di specificità, in questasede ha dimostrato di avere sottoposto ai giudici del merito.

19. Alla stregua di quanto esposto vanno rigettati i primi quattro motivi, mentre va accolto il quinto.

20. La gravata sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà all’esame della eccezione e provvederà, altresì, alla determinazione delle spese di lite anche del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il quinto motivo, rigettati il primo, il secondo, il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21674/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 441, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 252, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 498/2021 R.G.N. 2063/2017depositata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] spa diretta ad ottenere da [OSCURATO:PERSONA] il rimborso della somma di euro 10.520,14 erogata in esecuzione di una sentenza del medesimo Tribunale poi riformata in grado di appello. Il primo giudice ha ritenuto il difetto di prova sull’avvenuto pagamento dell’importo chiesto in restituzione. 2. La Corte di appello di Roma, con la pronuncia oggi gravata, in riforma della impugnata pronuncia, ha invece accolto la domanda di rimborso azionata dalla società in prime cure. 3. A fondamento della decisione i giudici di sec ondo grado hanno rilevato, sulla premessa di una errata valutazione del materiale probatorio e sull’esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 cpc da parte del primo giudice, che dalla documentazione versata in atti emergeva chiaramente la prova dell’avvenuto pagamento nonché dell’ammontare della somma oggetto del giudizio: in particolare, dal modello 770/2002 si rilevava, in via induttiva, la prova della corresponsione dell’importo pari a quello chiesto, stante anche la non contestazione, alla prima udienza utile, delle risultanze della prova documentale e la genericità dell’operato disconoscimento. 4. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] spa. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 414 n. 5 cpc, 420 co. 4 cpc, 2697 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte distrettuale fondato la propria decisione su una prova acquisita tardivamente, irritualmente nonché in difformità all’autorizzazione istruttoria concessa dal Tribunale. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 416 cpc, dell’art. 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale correttamente applicato le regole sulla contestazione tempestiva della documentazione prodotta in corso di causa. 4. Con il terzo motivo si eccepis ce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, per non avere la Corte di merito esaminato le eccezioni e contestazioni sulle caratteristiche di uno dei documenti prodotti dalla R.F.I. in corso di causa, e cioè il mod. 770 versato in atti privo di firma, di data e privo di attestazione di presentazione agli uffici erariali. 5. Con il quarto motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 2724, 2726, 2727 e 2729 cc, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello fatto uso dell’istituto della presunzione in assenza di elementi gravi, precisi e concordanti, dando valenza non consentita ad una dichiarazione fiscale nonché dando ingresso all’istituto della presunzione in un ambito ad essovietato. 6. Con il quinto motivo si obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte di merito omesso di esaminare le eccezioni in materia di prescrizione estintiva. 7. Preliminarmente devono essere disattese sia l’istanza di discussione orale della presente controversia, non essendo consentita tale modalità processuale nell’ambito del procedimento camerale, sia quella relativa alla richiesta di trattazione in pubblica udienza, non venendo in rilievo, nello studio delle tematiche sottoposte, questioni di rilevanza nomofilattica. 8. I primi quattro motivi, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni che seguono le quali, riguardando il merito della vicenda e la valutazione delle prove, con i connessi limiti del sindacato da svolgersi in sede di legittimità, escludono la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tra la presente decisione ed altre, emesse da questa stessa Corte con esito diverso, in fattispecie analoghe. 9. Ciò premesso, in primo luogo n el rito del lavoro, l'acquisizione dinuovi documenti o l'ammissione di nuove prove da parte del giudice di appello rientra tra i poteri discrezionali allo stesso riconosciuti dagli artt. 421 e437 cod. proc. civ., e tale esercizio è insindacabile in sede di legittimità anche quando manchi un'espressa motivazione in ordine alla indispensabilità o necessità del mezzo istruttorio ammesso, dovendosi la motivazione ritenere implicita nel provvedimento adottato (Cass. n. 209/2007; Cass. n, 26117/2016; Cass. n. 22630/2016). 10. L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, poi, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019). 11. E’ stato, inoltre, affermato (Cass. n. 22366/2021) che, c on riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile. 12. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate il ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione). 13. Nello specific o, poi, quanto al modello 770, va precisato che, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione di un atto è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt.1362 e seguenti cod. civ. o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l'ulteriore conseguenza dell'inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. n. 22536/2007). 14. E’, infine, opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 15. Le doglianze si risolvono , come detto, solo in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, delle ragioni per cui è stata ritenuta la prova dell’avvenuto pagamento, da parte della società, delle somme di cui chiede la restituzione. 16. E’, invece, fondato il q uinto motivo. 17. Non è di ostacolo all'accoglimento delle censure mosse l'impropria invocazione dell’art. 360 n. 5 cpc e non, invece, l’art. 112 cpc ai sensi dell’art. 360 n. 4 cpc, posto che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ove si possa identificare il contenuto delle censure attraverso le ragioni prospettate dal ricorrente, il profilo sostanziale dell'atto deve prevalere su quello formale, sicché l'omessa o l'erronea indicazione degli articoli di legge viene a perdere ogni rilevanza (Cass. n. 4923 del 1995; n. 302 del 1996; n. 1430 del 1999; n. 15713 del 2002) e, nella specie, dalle argomentazioni poste a base delle censure risulta evidente la denuncia di violazione dell'art. 112 cpc, con riguardo all'omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione. 18. Orbene, effettivamente deve darsi atto che la Corte distrettuale non ha esaminato tale problematica -né sotto il profilo processuale né sotto l’aspetto del merito-che la parte istante, in ossequio ai principi di autosufficienza e di specificità, in questasede ha dimostrato di avere sottoposto ai giudici del merito. 19. Alla stregua di quanto esposto vanno rigettati i primi quattro motivi, mentre va accolto il quinto. 20. La gravata sentenza deve essere, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà all’esame della eccezione e provvederà, altresì, alla determinazione delle spese di lite anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il quinto motivo, rigettati il primo, il secondo, il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e
Sentenza Cassazione n. 12858/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris