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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31282/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palmi in data 10 novembre 2023 che ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia; considerato che l'unico motivo di ricorso: - è manifestamente infondato in quanto nella specie non si ravvisa, con evidenza, una motivazione apparente, in quanto il Tribunale ha ritenuto la credibilità e attendibilità delle dichiarazioni della persona indicando pure gli elementi (tratti dalle deposizioni degli altri testi) che, secondo lo stesso Giudice, ne hanno corroborato il narrato; - e, nel resto, ha irritualmente denunciato il vizio di motivazione, dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274), il che esime dall'immorare oltre; ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - l'imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (cfr. note conclusive e nota spese presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), che si stima equo liquidare in complessivi euro 3.166,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.166,00, oltre accessori di legge.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di PALMIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palmi in data 10 novembre 2023 che ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia; considerato che l'unico motivo di ricorso: - è manifestamente infondato in quanto nella specie non si ravvisa, con evidenza, una motivazione apparente, in quanto il Tribunale ha ritenuto la credibilità e attendibilità delle dichiarazioni della persona indicando pure gli elementi (tratti dalle deposizioni degli altri testi) che, secondo lo stesso Giudice, ne hanno corroborato il narrato; - e, nel resto, ha irritualmente denunciato il vizio di motivazione, dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), il che esime dall'immorare oltre; ritenuto, pertanto, che: - deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; - l'imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (cfr. note conclusive e nota spese presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]), che si stima equo liquidare in complessivi euro 3.166,00, oltre accessori di legge; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.166,00, oltre accessori di legge. Così de
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