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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 46927/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] F; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova che i giudici di merito avevano valorizzato per disattendere la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e che denotavano le modalità organizzate dell'attività di spaccio (il ricorrente si serviva di corrieri, durante il periodo pandemico, per le consegne di droga; ha continuato a svolgere l'illecita attività anche mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari) oltre al dato ponderale delle sostanze cedute in occasione delle ultime consegne effettuate a tali Irollo e Camilli, suoi clienti, il Camilli da tempo risalente, e alla somma di denaro trovata in suo possesso (oltre tremila euro), in assenza di causale lecita.

Non sussistono le ragioni per le rimessione della questione alle Sezioni Unite, sollecitata con la memoria difensiva prodotta in vista dell'odierna udienza, dal momento che l'apprezzamento dell'organizzazione dell'attività illecita va operato in concreto e, pertanto, non è incompatibile con la rilevanza che, in altri contesti, può essere riconosciuto a tale aspetto della condotta.

Le descritte circostanze di fatto e l'abilità dell'imputato, sintomatica di una certa professionalità, sono state valorizzate quale indice inequivoco di capacità a delinquere e, pertanto, con apprezzamento non suscettibile di rilievi in questa sede, valorizzate, in una ai suoi precedenti, per il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatric La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] F; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova che i giudici di merito avevano valorizzato per disattendere la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e che denotavano le modalità organizzate dell'attività di spaccio (il ricorrente si serviva di corrieri, durante il periodo pandemico, per le consegne di droga; ha continuato a svolgere l'illecita attività anche mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari) oltre al dato ponderale delle sostanze cedute in occasione delle ultime consegne effettuate a tali Irollo e Camilli, suoi clienti, il Camilli da tempo risalente, e alla somma di denaro trovata in suo possesso (oltre tremila euro), in assenza di causale lecita. Non sussistono le ragioni per le rimessione della questione alle Sezioni Unite, sollecitata con la memoria difensiva prodotta in vista dell'odierna udienza, dal momento che l'apprezzamento dell'organizzazione dell'attività illecita va operato in concreto e, pertanto, non è incompatibile con la rilevanza che, in altri contesti, può essere riconosciuto a tale aspetto della condotta. Le descritte circostanze di fatto e l'abilità dell'imputato, sintomatica di una certa professionalità, sono state valorizzate quale indice inequivoco di capacità a delinquere e, pertanto, con apprezzamento non suscettibile di rilievi in questa sede, valorizzate, in una ai suoi precedenti, per il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatric La
Sentenza Cassazione n. 46927/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris