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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02831/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4513-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso il provvedimento n. 165/11/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA, depositata il 01/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 04513 sez.

MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 4513/2018 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] + altri Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'Associazione professionisti d'impresa di [OSCURATO:PERSONA], di avviso di accertamento per Irpef e Irap anno 2008, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso ritenendo non inerenti le spese contestate), ha accolto l'appello dei contribuenti.

La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto illegittimo il disconoscimento delle spese di trasferta, con conseguente del maggior reddito pro quota, per i mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di arti e professioni ex art. 164 TUIR lett. b) in relazione all'Associazione, quali spese inerenti all'attività, e in capo ai singoli soci, in quanto riguardano il presunto maggior reddito di partecipazione e non il rimborso delle singole spese effettuate.

L'Associazione professionale professionisti d'impresa di [OSCURATO:PERSONA] e i quattro soci si costituiscono con controricorso.

Considerato che:

1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza, per violazione dell'art. 53 co. 1 e 164 del TUIR, ex art. 360 n. 4 c.p.c., ponendo la norma del TUIR una presunzione legale assoluta sull'ammontare dei costi deducibili relativi all'utilizzo di autoveicoli per l'esercizio della professione, sia in forma individuale che associata, con una percentuale di deducibilità espressamente indicata; trattandosi nella fattispecie di lavoratori autonomi e non lavoratori dipendenti, la cui normativa ha erroneamente applicato alla fattispecie la CTR.

2. Il motivo è fondato.

3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere la sentenza motivata sulla inerenza dei costi per rimborsi spese per trasferte effettuate avvalendosi di propri veicoli, mentre il motivo del ricorso è articolato sulla misura della deducibilità dei suddetti costi.

Ciò in quanto gli argomenti sono strettamente connessi, e riguardano la deducibilità dei costi relativi all'utilizzo di mezzi, e i rimborsi a tariffa chilometrica, come tale rientrante nella ratio della sentenza impugnata.

4. Ciò premesso il motivo è fondato, in quanto la CTR ha erroneamente applicato in materia di deduzione di costi per autovetture i principi relativi ai lavoratori dipendenti, invece che, correttamente, quelli applicabili alla fattispecie (relativa ad associazione di professionisti) regolata dall'art. 164 TUIR (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni).

Le spese relative agli autoveicoli, ancorchè non di proprietà, sono deducibili ai sensi dell'art. 164, c. 1, lett. b, del TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, ossia i veicoli non usati esclusivamente come beni strumentali, né adibiti ad uso pubblico, né assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, nella misura del 40%. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31031 del 30/11/2018).

5. Ai sensi della norma citata (art. 164 TUIR) sono infatti integralmente deducibili solo i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa, presumendosi un uso promiscuo negli altri casi: " è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa" (Cass. n. 31031 del 2018 cit.).

Grava peraltro sul contribuente l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi (cfr. Cass. nn. 14858/2018, 2935/2015, 10964/2007);

6. Nella fattispecie la CTR ha pertanto, erroneamente, ritenuto che l'Ufficio non potesse contestare la deduzione integrale dei costi in relazione alla loro inerenza: doveva invece valutare se l'autoveicolo fosse o meno indispensabile ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa, costituendo ciò oggetto di prova da parte del contribuente; la sentenza va, in conseguenza, cassata, con rinvio alla CTR per un nuovo esame.

La CTR del Veneto provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio, anche per le spese, alla CTR del Veneto.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4513-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso il provvedimento n. 165/11/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA, depositata il 01/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 04513 sez. MT - ud. 15-12-2021 -2- Rg 4513/2018 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] + altri Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché dell'Associazione professionisti d'impresa di [OSCURATO:PERSONA], di avviso di accertamento per Irpef e Irap anno 2008, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso ritenendo non inerenti le spese contestate), ha accolto l'appello dei contribuenti. La CTR, per quanto ancora rileva, ha ritenuto illegittimo il disconoscimento delle spese di trasferta, con conseguente del maggior reddito pro quota, per i mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio di arti e professioni ex art. 164 TUIR lett. b) in relazione all'Associazione, quali spese inerenti all'attività, e in capo ai singoli soci, in quanto riguardano il presunto maggior reddito di partecipazione e non il rimborso delle singole spese effettuate. L'Associazione professionale professionisti d'impresa di [OSCURATO:PERSONA] e i quattro soci si costituiscono con controricorso. Considerato che: 1. Con l'unico motivo l'Agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza, per violazione dell'art. 53 co. 1 e 164 del TUIR, ex art. 360 n. 4 c.p.c., ponendo la norma del TUIR una presunzione legale assoluta sull'ammontare dei costi deducibili relativi all'utilizzo di autoveicoli per l'esercizio della professione, sia in forma individuale che associata, con una percentuale di deducibilità espressamente indicata; trattandosi nella fattispecie di lavoratori autonomi e non lavoratori dipendenti, la cui normativa ha erroneamente applicato alla fattispecie la CTR. 2. Il motivo è fondato. 3. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere la sentenza motivata sulla inerenza dei costi per rimborsi spese per trasferte effettuate avvalendosi di propri veicoli, mentre il motivo del ricorso è articolato sulla misura della deducibilità dei suddetti costi. Ciò in quanto gli argomenti sono strettamente connessi, e riguardano la deducibilità dei costi relativi all'utilizzo di mezzi, e i rimborsi a tariffa chilometrica, come tale rientrante nella ratio della sentenza impugnata. 4. Ciò premesso il motivo è fondato, in quanto la CTR ha erroneamente applicato in materia di deduzione di costi per autovetture i principi relativi ai lavoratori dipendenti, invece che, correttamente, quelli applicabili alla fattispecie (relativa ad associazione di professionisti) regolata dall'art. 164 TUIR (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni). Le spese relative agli autoveicoli, ancorchè non di proprietà, sono deducibili ai sensi dell'art. 164, c. 1, lett. b, del TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, ossia i veicoli non usati esclusivamente come beni strumentali, né adibiti ad uso pubblico, né assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, nella misura del 40%. (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 31031 del 30/11/2018). 5. Ai sensi della norma citata (art. 164 TUIR) sono infatti integralmente deducibili solo i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all'attività propria dell'impresa, presumendosi un uso promiscuo negli altri casi: " è peraltro onere del contribuente dimostrare tale presupposto, quale fatto costitutivo del diritto alla integrale deduzione, ferma restando la presunzione di uso promiscuo dei mezzi che, pur essendo strumentali all'attività d'impresa, non sono indispensabili per l'esercizio della stessa" (Cass. n. 31031 del 2018 cit.). Grava peraltro sul contribuente l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi (cfr. Cass. nn. 14858/2018, 2935/2015, 10964/2007); 6. Nella fattispecie la CTR ha pertanto, erroneamente, ritenuto che l'Ufficio non potesse contestare la deduzione integrale dei costi in relazione alla loro inerenza: doveva invece valutare se l'autoveicolo fosse o meno indispensabile ed esclusivamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività d'impresa, costituendo ciò oggetto di prova da parte del contribuente; la sentenza va, in conseguenza, cassata, con rinvio alla CTR per un nuovo esame. La CTR del Veneto provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio, anche per le spese, alla CTR del Veneto. Roma,
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