CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 04843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 25802-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 696/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 09/06/2022 R.G.N. 791/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto contributi R.G.N.25802/2022 Cron. Rep. Ud29/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugna la sentenza n. 696/2022 della Corte d’appello di Catanzaro che, accogliendo parzialmente l’appello principale di INPS, ha rigettato, limitatamente all’anno 2013, l’opposizione spiegata dinanzi al Tribunale di Cosenza avverso un avviso di addebito portante contributi dovuti alla gestione separata committenti/associanti per gli anni 2011, 2012 e 2013. Propone quattro motivi di censura, illustrati da memoria. Resiste INPS con controricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 29 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] I quattro motivi di censura sono così strutturati. 1)In merito all’inesistenza e/o nullità della notifica dell’avviso di addebito, eseguito da un indirizzo Pec non registrato nell’IPA, che non indicava si trattasse di notifica ai sensi di legge, che aveva come allegato un semplice pdf, non firmato digitalmente. 2)In merito all’incorsa prescrizione delle poste contributive richieste dall’Inps con l’avviso impugnato: la Corte avrebbe erroneamente valutato un documento, consistente nella richiesta di dilazione relativa ad altra Gestione, che non poteva avere effetto interruttivo della prescrizione in relazione alle poste richieste con l’avviso. 3)In merito alla decadenza ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999: la Corte avrebbe errato nel non dare rilievo al fatto che detta decadenza era maturata. 4)In merito alla radicale nullità dell’atto impugnato per mancanza di sottoscrizione. La sentenza ha motivato come di seguito. -[OSCURATO:SOCIETA]. aveva opposto l’avviso di addebito eccependo l’inesistenza/nullità assoluta della notifica effettuata via pec, nonché la nullità dell’atto per mancanza di sottoscrizione, la decadenza ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 46/99 e, infine, la prescrizione dei contributi relativi al periodo 1.1.2012 - 11.5.2013. -Il Tribunale ha rigettato tutte le eccezioni preliminari dell’opponente e dichiarato la prescrizione dei crediti Inps relativi agli anni 2012 e 2013. -INPS ha proposto appello e [OSCURATO:SOCIETA]. ha concluso per il rigetto ed ha a sua volta chiesto la riforma della sentenza nel senso dell’accoglimento dell’eccezione di decadenza ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 46/99. -Con il gravame, l’ente previdenziale lamenta che: "La sentenza non ha considerato né si è pronunciata su quanto eccepito dalla difesa dell’Inps già in sede di costituzione, vale a dire di come la società appellata, con la presentazione della domanda di dilazione in data 24.9.2014 (doc.4 fascicolo Inps di I grado), avesse non solo riconosciuto espressamente il debito contributivo nei confronti dell’ente (Cass. 10327/17), ma avesse anche rinunciato a qualsiasi eccezione, che potesse influire sull’azionabilità del credito nonché agli eventuali giudizi di opposizione; -La censura merita di essere in parte condivisa perché nell’istanza di dilazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], prodotta dall’Inps, i contributi per l’anno 2012 non figurano nell'elenco dei contributi omessi, per i quali si chiede la rateizzazione del pagamento, mentre sono riportati quelli per gli anni 2013 e 2014. Ne discende che la sentenza, quanto alle omissioni concernenti il 2012, va confermata. Quanto al 2013, la società opponente, nell’istanza, ha espressamente riconosciuto il debito contributivo, sicché, dalla data della sua presentazione (24.9.2014), la prescrizione è stata interrotta; ed allora, la notifica dell’avviso diaddebito, risalente al 2018, è intervenuta nel termine di prescrizione quinquennale che dal 24.9.2014 aveva ripreso a decorrere; -quanto all’eccezione di decadenza, l’eventuale accoglimento non farebbe venire meno l’obbligo di delibare sulla sussistenza dell’obbligo contributivo. A fronte di tale motivazione, il primo ed il quarto motivo possono essere analizzati congiuntamente per l‘intima connessione che li legae sono infondati. Quanto alla censura relativa alla notificazione dell’atto da indirizzo Pec non registrato, va ricordato il costante orientamento per cui «Con precipuo riferimento agli atti impositivi, si è precisato che «in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (da ultimo, Cass. n.15710/2025). Ed ancora: Cass. n. 22545/2025 richiama la «ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, che si è espressa con SSUU n. 15979/2022 e, più di recente, con Cass. n. 982/2023, in cui si legge: «in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, detta unprincipio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022); l'obbligo di motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 del cd. Statuto del contribuente, deve essere interpretato avendo riguardo ai canoni di leale collaborazione e buona fede, espressi dal successivo art. 10, la cui portata deve essere ricostruitaalla luce dei principi di solidarietà economica e sociale e di ragionevolezza sanciti, rispettivamente, dagli artt.2 e 3 Cost.: ne deriva che sono irrilevanti le violazioni formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (…). La sentenza impugnata si è conformata ai suddetti principi laddove ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC ((Omissis)) dal quale era chiaramente evincibile il mittente pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri ((Omissis)),….Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt.1175 e 1375 c.c., e art. 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021)». Quanto al fatto che il file allegato fosse in formato pdf e non firmato digitalmente, come ancora da ultimo osservato in Cass.n. 32498/2025, «si intende dare continuità ai principi di diritto di Cass. 03/12/2024 n.30922, così formulati: «È valida la notifica della cartella di pagamento a mezzo di PEC in formato ‘.pdf’, senza necessità che sia adottato il formato ‘.p7m’, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario». È, poi, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 a stabilire espressamente che, «nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile». Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta “un macroscopico errore” nella lettura del documento da parte del Collegio, è inammissibile, posto che la valutazione del contenuto di un documento è apprezzamento in fatto demandato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede: Cass. n. 1061/2025, ex multis, ricorda che «Quanto all’interpretazione dell’atto ritenuto interruttivo della prescrizione, che peraltro viene riprodotto solo in parte, si tratta di attività che è riservata al giudice del merito e avrebbe potuto e dovuto essere censurata sotto il profilo dell’errata interpretazione ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c., ma non lo è stata». Il terzo motivo è infondato. Per pacifica giurisprudenza di legittimità l’eventuale decadenza non fa venire meno l’obbligo del giudice di accertare la pretesa, come da ultimo ancora ricordato ex multis da Cass. n. 9440/2025 che richiama n. 3486/2016: «In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il rapporto previdenziale, sicché, intervenuta la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti, l'INPS, pur non potendo più avvalersi del suddetto titolo esecutivo, può chiedere la condanna al corrispondente adempimento nel medesimo giudizio, senza che ne risulti mutata la domanda” (Cass. n. 3486/2016)». Ed ancora sul punto Cass. n. 24134/2021:«In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (così, da ultimo, Cass. n. 17858 del 2018)». Il ricorso va, pertanto, rigettato, con condanna alle spese secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo. Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti processuali dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U. n. 4315/2020). La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €6000,00 per compensi, €200,00 per esborsi oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impor