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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 23214/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 9/11/2021, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna per furto aggravato (sottrazione di casse acustiche pertinenziali all'aula didattica del carcere "Ucciardone" di Palermo, il 22/4/2014), con la recidiva qualificata equivalente alle generiche, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. prevalente - al pari delle generiche - sulle aggravanti e rideterminato la pena; vista la memoria con la quale la difesa ha dedotto motivi aggiunti, in relazione al difetto della condizione di procedibilità, essendo il reato divenuto punibile a querela a seguito della novella legislativa di cui al d.

Igs. n. 150 del 2022; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali dato atto della natura del bene sottratto, escludendone la dismissione da parte dell'Amministrazione penitenziaria e motivato la dosimetria della pena facendo rinvio ai parametri legali (tempo e luogo dell'azione e personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali), altresì considerato il favorevole giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali; che, contrariamente a quanto dedotto a difesa, il reato non è prescritto (artt. 157 e 161, c.p., in relazione alla data del commesso reato, alla contestata recidiva qualificata e alla sospensione per gli eventi pandemici, stante la pendenza del termine per appellare la sentenza del Tribunale del 5 marzo 2020 (Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, in motivazione, § 9.5.); ritenuto, quanto alla procedibilità del reato a querela, che la prospettazione difensiva è errata, trattandosi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen., al di fuori dunque della ipotesi della esposizione alla pubblica fede, essendo stato il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici [vedi art. 2, c. 1, lett. i), d.

Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022], essendo la questione in ogni caso irrilevante stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, nella specie, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in base al quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non rileva e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso); considerato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]; • e te fr [OSCURATO:PERSONA] • overe 4 _ D E POS1TA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 9/11/2021, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma di quella del Tribunale cittadino di condanna per furto aggravato (sottrazione di casse acustiche pertinenziali all'aula didattica del carcere "Ucciardone" di Palermo, il 22/4/2014), con la recidiva qualificata equivalente alle generiche, ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. prevalente - al pari delle generiche - sulle aggravanti e rideterminato la pena; vista la memoria con la quale la difesa ha dedotto motivi aggiunti, in relazione al difetto della condizione di procedibilità, essendo il reato divenuto punibile a querela a seguito della novella legislativa di cui al d. Igs. n. 150 del 2022; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché le doglianze non sono scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali dato atto della natura del bene sottratto, escludendone la dismissione da parte dell'Amministrazione penitenziaria e motivato la dosimetria della pena facendo rinvio ai parametri legali (tempo e luogo dell'azione e personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali), altresì considerato il favorevole giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali; che, contrariamente a quanto dedotto a difesa, il reato non è prescritto (artt. 157 e 161, c.p., in relazione alla data del commesso reato, alla contestata recidiva qualificata e alla sospensione per gli eventi pandemici, stante la pendenza del termine per appellare la sentenza del Tribunale del 5 marzo 2020 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, in motivazione, § 9.5.); ritenuto, quanto alla procedibilità del reato a querela, che la prospettazione difensiva è errata, trattandosi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7, cod. pen., al di fuori dunque della ipotesi della esposizione alla pubblica fede, essendo stato il fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici [vedi art. 2, c. 1, lett. i), d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022], essendo la questione in ogni caso irrilevante stante l'inammissibilità dell'impugnazione, essendosi già chiarito che, nella specie, trova applicazione il principio affermato da questa Corte con rinvio al diritto vivente (ex multis, sez. 7, n. 6113 del 24/1/2023; sez. 4, n. 4176 del 10/1/2023; n. 3715 del 11/1/2023 con rinvio a Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, in base al quale deve escludersi, in caso di ricorso inammissibile, che il procedimento possa considerarsi "pendente", cosicché il mutato regime di procedibilità del reato non rileva e non preclude l'immediata dichiarazione di inammissibilità del ricorso); considerato che all'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]; • e te fr [OSCURATO:PERSONA] • overe 4 _ D E POS1TA [OSCURATO:PERSONA]