CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 11821/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35771/2025 -Udienza del 11 febbraio 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto aggravato in abitazione; Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che denunziano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (primo motivo); e violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente (secondo motivo) — sono inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268823) e reiterino le doglienze rivolte al giudice di appello, senza svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato, in particolare, che il primo motivo di ricorso si duole dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per accertare l'autenticità della documentazione prodotta dalla difesa per provare che, il giorno del fatto, l'imputato si trovava in Serbia, ma manca di considerare che la conclusione sul punto della Corte di appello non era che i documenti prodotti fossero falsi, ma che non si riferissero all'imputato (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), il che renderebbe superflua l'invocata rinnovazione. Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha giustificato, con motivazione immune da vizi logici, le ragioni per cui ha ritenuto che il fatto fosse riconducibile all'imputato e questi non fa altro che contestare questa ricostruzione in fatto, senza tuttavia che il ricorso riesca ad evidenziare vizi logici o in diritto della decisione avversata; tale decisione fonda sul riconoscimento certo dell'imputato, prima in fotografia e poi in dibattimento alla presenza del ricorrente, quindi per visione diretta, ed è basato sul grado di affidabilità riconosciuto al soggetto chiamato al riconoscimento, che la parte contesta opponendo, a quella razionalmente motivata della Corte territoriale, una propria lettura degli atti processuali che non può trovare spazio in questa sede. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella 2discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA], a quest'ultimo riguardo, che il ricorrente - quando assume la contraddittorietà della motivazione - pare non aver colto la ragione per cui la Corte di appello, pur rilevando un errore del Tribunale, non ha modificato la pena, modifica impedita dal divieto di reformatio in peius in assenza di impugnazione della parte pubblica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] che, al contrario, l'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile perché: 1) la memoria depositata dal difensore di detta parte civile non è tempestiva, per il mancato rispetto di quindici giorni liberi di cui all'art. 611 cod. proc. pen.; 2) il difensore della parte civile non ha svolto alcuna utile attività difensiva, limitandosi a poche, laconiche conclusioni. A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito agli insegnamenti di Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (non massimata sul punto), secondo cui, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, anche laddove previsto dalla normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. P.Q.M Dichiara inammissibile il r P.Q.M