CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31767/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 01/03/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, depositato telematicamente nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza della medesima Corte di appello del 20 maggio 2021, che aveva parzialmente riformato la sentenza che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo la Corte di appello, il ricorso recava una "firma digitale non valida". 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla enunciata inammissibilità del ricorso. Il ricorso, trasmesso via pec, non incorreva nell'ipotesi di inammissibilità prevista dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 24 d.l. n. 137 del 2020) per la totale mancanza di sottoscrizione del difensore. La Corte di appello ha errato nel ritenere di equiparare a tale ipotesi quella della sottoscrizione digitale "non valida": nella specie, vi era la sottoscrizione digitale del difensore. Inoltre, dalle verifiche in Cancelleria non emergeva il motivo della non validità che può essere dovuta a varie cause: nel caso di certificato scaduto o revocato nessuna firma può essere apposta; mentre nel caso di malfunzionamento del if server che deve verificare la firma nessun addebito può essere mosso al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2. Il ricorso originario risulta depositato telematicamente il 30 agosto 2021, ovvero in un periodo in cui era ancora vigente la disciplina emergenziale pandemica, che, con l'art. 24, comma 6-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con modd. dalla I. n. 176 del 2020, prevedeva che, nel deposito dell'impugnazione a mezzo pec, "l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4"; mentre il successivo comma sexies d.l. n. 137 del 2020 stabiliva che nella proposizione dell'atto di impugnazione con la siffatta modalità l'impugnazione è inammissibile se "l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore". In questi casi di inammissibilità, è il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (nel caso che ci occupa la Corte di appello) a dichiarare, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e a disporre l'esecuzione del provvedimento impugnato. 3. Ebbene, dall'esame della copia del ricorso originario in atti si evince in primo luogo che esso non reca alcuna annotazione circa la firma digitale (a differenza del presente ricorso). In via generale, va precisato che la mancata presenza della annotazione sull'atto non significa, tuttavia, che l'atto non sia stato sottoscritto digitalmente. In particolare, le firme digitali possono essere di due tipi: la c.d. PAdES-BES o PAdES Part 3 o la CAdES-BES.Solo nel caso della firma PAdES il file presenterà una rappresentazione grafica della firma (ed infatti il presente ricorso è firmato in formato PAdES-BES), mentre il nel secondo caso (con la firma CADES) il file presenterà un'estensione p7m e potrà essere aperto mediante la funzionalità di verifica offerta dallo stesso software di firma. Ma non avrà segni grafici di firma. A rigore, dunque, la stampa di un documento digitale non è mai idonea a rivelare se esso sia stato o meno sottoscritto digitalmente, da chi, quando e se la firma fosse valida al momento dell'apposizione. La verifica di esistenza e validità della firma digitale può infatti essere effettuata solo con gli appositi l oftwaretidi firma (Dike, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] etc.) o attraverso il software ministeriale. O può essere insita nell'estensione il I< stessa del file. Si è pertanto affermato, in via generale, che, ai fini della verifica della sussistenza della firma digitale di un atto di impugnazione, non sussiste la necessità di ulteriori accertamenti qualora risulti in atti che il file abbia estensione pdf.p7m in quanto tale estensione è essa stessa probante dell'avvenuta firma digitale dell'atto (Sez. 4, n. 43976 del 26/09/2023, Rv. 285483). Nel caso in esame dall'esame dell'attestazione della pec con la quale è stato trasmesso il ricorso originario si evince soltanto che l'allegato è in formato "pdf". Pertanto, in questo caso, solo assertivamente il ricorrente afferma di avere firmato digitalmente il ricorso originario, non offrendo alcun elemento per contrastare la rilevata mancanza di una valida firma digitale in formato PAdES. 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur