CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 settembre 1974
Cassazione n. 11080/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ISERNIA) il 19/09/1974 avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale militare, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17/11/2021 la Corte Militare di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale militare in sede del 13/4/2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri Q.S., in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] di Subiaco, per il reato di acquisto o ritenzione di armamento militare aggravato (artt. 166 e 47 n. 2 cod. pen. m.p.) per avere detenuto n. 221 cartucce cal. 9, senza che detto munizionamento fosse munito del marchio o del segno di rifiuto, o comunque senza dimostrare che tale munizionamento avesse legittimamente cessato di appartenere al servizio militare. Fatto accertato in Roma il 20/9/2019. L'imputato è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione militare, con i doppi benefici di legge. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge ed illogicità della motivazione con riferimento all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Il ricorrente ribadisce le argomentazioni avanzate nel gravame onde perorare il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, dolendosi che la Corte militare abbia ritenuto la vicenda di notevole gravità per il rilevante quantitativo di munizioni illecitamente detenute dal Martone e, soprattutto, per la realizzazione della condotta criminosa ad opera di un militare graduato, al quale si richiede uno standard di massima osservanza delle norme di legge. Tale motivazione non è in linea con i parametri normativi e giurisprudenziali che hanno riconosciuto l'applicabilità della causa de qua a tutti i reati, con giudizio aderente alle peculiarità del caso concreto. 2.2. Nel secondo motivo di ricorso si censura la motivazione contraddittoria e manifestamente illogica della responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo ripercorre detta testimonianza, sottolineando per inattendibilità il passaggio in cui il teste aveva affermato che - nonostante le chiavi di accesso alle unità abitative fossero esposte in una bacheca accessibile a tutti i familiari - soltanto le chiavi del fabbricato in cui furono rinvenute le munizioni erano nella disponibilità esclusiva del Martone. Tale affermazione è in contrasto con le altre testimonianze assunte nel presente processo, nonché con le dichiarazioni rese dal Paniccia nel processo a suo carico dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.Il travisamento della prova, peraltro, emerge dal fatto che proprio grazie alla presenza delle chiavi nella bacheca fu possibile procedere alla perquisizione del fabbricato in cui furono rinvenute le munizioni. 2.3. Nel terzo motivo si censura la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d) cod. proc. pen., con riferimento alle dichiarazioni della signora [OSCURATO:PERSONA], a conferma delle deposizioni dei testi a discarico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'assunzione di tale prova o l'acquisizione delle dichiarazioni della Pittueo rese nelle indagini difensive avrebbe - con enorme probabilità - determinato un diverso esito decisorio, e comunque il compendio probatorio a disposizione dei giudici si sarebbe senza dubbio ampliato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di censure che postulano un diverso apprezzamento di merito non consentito a questa Corte, ovvero che scontano un carattere generico che non consente di individuare la decisività delle acquisizioni istruttorie invocate. 1.1. La doglianza riguardante la negazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è inammissibile, in quanto pretende di individuare vizi della motivazione nelle ragioni, logiche ed aderenti al dato normativo, con cui la Corte territoriale ha negato la possibilità di ritenere di particolare tenuità la vicenda della sottrazione delle munizioni, all'uopo valorizzando il rilevante numero di proiettili trafugati, del tutto sganciato da ipotizzabili esigenze di servizio. La ulteriore notazione sull'accentuato disvalore da riconnettersi al fatto di essere l'imputato un militare in servizio, tenuto al massimo rispetto delle regole, non è certamente una indicazione di generale impossibilità per i militari di fruire di detta causa di non punibilità, bensì un indice coerente di valutazione della meritevolezza del beneficio in un contesto caratterizzato dall'esigenza del più rigoroso agire secondo leggi e regolamenti, il che evidentemente si riflette anche sulla soglia di individuazione della particolare tenuità del fatto. In termini generali, si ribadisce che la causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è configurabile - in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma - ad ogni fattispecie criminosa, ed il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fatti- specie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), principi che nella specie sono stati correttamente osservati dalla Corte militare.1.2. Le censure sollevate sull'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA] sono parimenti inammissibili, poiché tendono a sollecitare una diversa valutazione della prova dichiarativa, inibita a questa Corte di legittimità. Peraltro, gli indici da cui ricavare tale valutazione negativa - ovvero le dichiarazioni rese dal Paniccia nel procedimento a suo carico dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria - non sono state allegate al ricorso, che anche per questo profilo si appalesa generico. Né risulta rilevante, ai fini del denunciato travisamento della prova, la circostanza della disponibilità esclusiva o meno delle chiavi del locale in cui furono rinvenute le munizioni da parte del Martone, profilo che è stato scandagliato nell'impugnata sentenza, concludendo che - a prescindere dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - l'istruttoria dibattimentale non aveva in alcun modo confermato le dichiarazioni dei congiunti prossimi dell'imputato circa la presenza in bacheca delle chiavi di casa, non avendo nessun teste proceduto a tale specifica verifica. 1.3. Connesso a tale profilo è quello della ritenuta irrilevanza dell'audizione della signora [OSCURATO:PERSONA] (o dell'acquisizione delle informazioni rese dalla medesima in sede di indagini difensive in altro procedimento penale), in ordine alla quale l'impugnata sentenza si è espressa in termini di sicura superfluità a chiarire il thema probandum, in tal caso concludendosi che se anche le chiavi del locale in cui furono rinvenute le munizioni fossero state affisse in bacheca, dall'istruttoria non era emerso alcun utile elemento dimostrativo del concreto concorrente utilizzo di dette chiavi da parte di soggetti diversi dal proprietario o dai suoi stretti congiunti. Questa Corte ritiene lo snodo motivazionale privo delle denunciate illogicità e carenze ricostruttive, e in definitiva il motivo di ricorso si manifesta generico, avendo semplicemente teorizzato che l'acquisizione di tale prova avrebbe - "con enorme probabilità" - determinato un diverso esito decisorio, e comunque il compendio probatorio a disposizione dei giudici si sarebbe senza dubbio ampliato. Trattasi di affermazioni generiche e non idonee a dimostrare l'efficacia scardinante del ragionamento probatorio svolto dai giudici di merito, primo requisito che deve caratterizzare l'introduzione di nuovi elementi di prova in sede di rinnovazione istruttoria. Invero, l'esegesi di legittimità è chiara nel definire "prova decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (ex multis, Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670).2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, conseguendone ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa dell