CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17136/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] il 24 agosto 1980 in [OSCURATO:PERSONA] la sentenza resa il 18 settembre 2023 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha dichiarato la inammissibilità ex art. 634 cod.proc.pen. dell'istanza di revisione avanzata nei confronti della sentenza n. 618 del 2015 emessa dal Tribunale di Ferrara e confermata dalla Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 4 Febbraio 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per avere eseguito in concorso una rapina aggravata. Con il provvedimento impugnato la Corte ha spiegato che le nuove prove offerte dalla difesa e rappresentate dalle dichiarazioni rese ex art. 391 bis e 391 ter cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA], la quale ha dichiarato di avere trascorso il giorno della rapina insieme all'imputato odierno ricorrente, non sono attendibili e idonee ad inficiare la rilevanza del compendio probatorio già acquisito. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso il condannato deducendo vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto la nuova prova testimoniale dedotta inattendibile e inidonea a confutare la credibilità della individuazione fotografica eseguita da una persona di oltre ottant'anni, che venne aggredita di sera in un luogo con scarsa visibilità e che ha ritenuto di riconoscere il ricorrente sulla base di una fotografia poco nitida. 3. Il ricorso è inammissibile poiché l'unico motivo non è consentito. La Corte ha censurato la attendibilità della dichiarazione resa dalla Brunaldi per la prima volta in sede di indagini difensive, in quanto la stessa non è mai stata indicata dall'imputato nel corso del giudizio e nemmeno in sede di interrogatorio all'esito del decreto di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen.; ha fornito informazioni generiche, non potendo ricordare a distanza di tanti anni dal fatto, se proprio la sera della rapina il compagno dell'epoca si fosse temporaneamente allontanato per recarsi sul luogo della rapina, posto ad appena 40 km di distanza dalla sua abitazione e quindi raggiungibile in un arco di tempo limitato. La Corte ha concluso che nel complesso tali dichiarazioni non sono idonee ad inficiare l'attendibilità del compendio probatorio fondato sul riconoscimento in termini di assoluta certezza da parte della persona offesa dell'odierno imputato che ebbe modo di osservarlo durante l'azione delittuosa commessa a volto scoperto, considerato che proprio i numerosi dettagli e la precisione delle dichiarazioni rese dalla vittima avevano consentito di circoscrivere il campo di ricerca e individuare un soggetto pregiudicato che abitava a 100 m dall'abitazione della vittima, di cui l'odierno ricorrente era all'epoca ospite. Il ricorso prospetta formalmente vizi della motivazione in ordine alla decisione della Corte di appello sulla prova nuova proposta, ma in sostanza deduce censure di merito che non sono consentite in questa sede, reiterando le valutazioni già proposte con l'istanza di revisione in ordine all'inattendibilità della individuazione fotografica eseguita dalla persona offesa in termini di certezza e alla piena credibilità della nuova teste in ragione del fatto che la stessa non è più compagna e non intrattiene da tempo una relazione sentimentale con l'imputato. La motivazione della Corte risulta, peraltro, immune dalle censure sollevate poiché la stessa ha valutato la capacità dimostrativa delle prove già assunte e di quelle nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza formulato a carico del condannato, pervenendo ad una motivata e non illogica conclusione negativa. 4. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. a“f -iiela Borsellino