CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41420/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ALESSANDRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ammettendolo alla detenzione domiciliare. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto non fa che proporre considerazioni di merito in ordine alla idoneità al reinserimento sociale del lavoro presso un bar del condannato, valutata negativamente dal Tribunale con adeguata motivazione; in tal modo si sollecita questa Corte di legittimità ad esprimere una valutazione di merito che non le spetta. Nessun vizio della motivazione sussiste nel provvedimento impugnato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle é L/olk spese processuali e 191::7t~reltg della somma di euro 3.00 la Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 I Consigliere estensore (idente Il P