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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23708/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto al primo motivo, che i giudici di merito hanno correttamente orientato la decisione sul rilievo, da un canto, dell'omissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della denunzia di detenzione del fucile già appartenuto al padre e, dall'altro, della consapevolezza, in capo all'imputato, della necessità di provvedere all'adempimento omesso; che la Corte di appello ha stimato che la versione offerta da [OSCURATO:PERSONA], con il conforto del cognato [OSCURATO:PERSONA], non valga ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito, dovendosi ritenere che il «foglio» che l'imputato avrebbe fatto autenticare dagli uffici comunali non coincide con la prevista denunzia ma, semmai, con l'autorizzazione dei coeredi alla detenzione dell'arma presso un determinato luogo e che, quale che sia stato il contenuto del colloquio con il Sovr. [OSCURATO:PERSONA], non ne sarebbe potuto discendere il convincimento, in capo all'imputato, di avere adempiuto agli obblighi di legge; che il ricorrente, con il primo motivo, ripropone le obiezioni già sottoposte alla Corte di appello — che le ha disattese attraverso un percorso argomentativo nitido e lineare — e che poggiano sulla trascrizione (peraltro non integrale e, quindi, non ossequiosa del principio di autosufficienza del ricorso) delle dichiarazioni rese dall'imputato e dai testi Pagano ed Aiello, che i giudici di merito hanno vagliato funditus, pervenendo alle conclusioni sopra richiamate; che, per le stesse ragioni, deve escludersi, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente con il secondo ed ultimo motivo, che la condotta dell'imputato rientri nell'alveo applicativo dell'art. 47 cod. pen., atteso, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA], in esito al colloquio con il Sovr.

Aiello, ha avuto, come sopra già precisato, piena consapevolezza di non avere adempiuto agli obblighi di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto al primo motivo, che i giudici di merito hanno correttamente orientato la decisione sul rilievo, da un canto, dell'omissione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della denunzia di detenzione del fucile già appartenuto al padre e, dall'altro, della consapevolezza, in capo all'imputato, della necessità di provvedere all'adempimento omesso; che la Corte di appello ha stimato che la versione offerta da [OSCURATO:PERSONA], con il conforto del cognato [OSCURATO:PERSONA], non valga ad escludere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato oggetto di addebito, dovendosi ritenere che il «foglio» che l'imputato avrebbe fatto autenticare dagli uffici comunali non coincide con la prevista denunzia ma, semmai, con l'autorizzazione dei coeredi alla detenzione dell'arma presso un determinato luogo e che, quale che sia stato il contenuto del colloquio con il Sovr. [OSCURATO:PERSONA], non ne sarebbe potuto discendere il convincimento, in capo all'imputato, di avere adempiuto agli obblighi di legge; che il ricorrente, con il primo motivo, ripropone le obiezioni già sottoposte alla Corte di appello — che le ha disattese attraverso un percorso argomentativo nitido e lineare — e che poggiano sulla trascrizione (peraltro non integrale e, quindi, non ossequiosa del principio di autosufficienza del ricorso) delle dichiarazioni rese dall'imputato e dai testi Pagano ed Aiello, che i giudici di merito hanno vagliato funditus, pervenendo alle conclusioni sopra richiamate; che, per le stesse ragioni, deve escludersi, a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente con il secondo ed ultimo motivo, che la condotta dell'imputato rientri nell'alveo applicativo dell'art. 47 cod. pen., atteso, in particolare, che [OSCURATO:PERSONA], in esito al colloquio con il Sovr. Aiello, ha avuto, come sopra già precisato, piena consapevolezza di non avere adempiuto agli obblighi di legge; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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