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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 luglio 2022

Cassazione n. 37894/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 19 marzo 1995; avverso la sentenza del 1° luglio 2021, della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie difensive depositata il 26 luglio 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente.

RITENUTO Iri FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione resa in primo grado, pur avendo escluso l'aggravante contestata (art. 61 n. 5 cod. pen.), ha confermato la medesima pena irrogata.

2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in pejus; in particolare lamenta che la corte territoriale, pur ritenendo non applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n 5 c.p., abbia comunque ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, in assenza di appello del pubblico ministero.

3. Il 25 luglio 2022, il ricorrente ha depositata ulteriori memorie, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. n. 33480 del 07/05/2021, Rv. 281917; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712).

In concreto, la corte territoriale, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., rinnovato il giudizio di comparazione delle circostanze, ha confermato il precedente giudizio di bilanciamento (di equivalenza delle residue aggravanti con le riconosciute attenuanti generiche) e ha fornito adeguata motivazione a sostegno della valutazione offerta, giustificandola in ragione della pregnanza delle residue aggravanti ed in particolare di quella connessa alla violenza esercitata sulle cose ed al conseguente particolare danno derivante dal danneggiamento (i correi non si sarebbero limitati a forzare qualche apertura, ma avrebbero distrutto a calci una vetrina).

2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 settembre 2022 Il onsigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 19 marzo 1995; avverso la sentenza del 1° luglio 2021, della Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le memorie difensive depositata il 26 luglio 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente. RITENUTO Iri FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, impugna la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione resa in primo grado, pur avendo escluso l'aggravante contestata (art. 61 n. 5 cod. pen.), ha confermato la medesima pena irrogata. 2. Il ricorrente articola un unico motivo di ricorso deducendo violazione di legge in relazione al divieto di reformatio in pejus; in particolare lamenta che la corte territoriale, pur ritenendo non applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n 5 c.p., abbia comunque ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, in assenza di appello del pubblico ministero. 3. Il 25 luglio 2022, il ricorrente ha depositata ulteriori memorie, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che non viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, a seguito di gravame proposto dal solo imputato, pur escludendo la sussistenza di un'aggravante, lasci inalterata la misura della pena inflitta in primo grado, quando siffatta esclusione comporta la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze aggravanti ed attenuanti, nella cui formulazione il giudice di secondo grado conserva piena facoltà di conferma della precedente operazione di bilanciamento, secondo una valutazione insindacabile in cassazione, se congruamente motivata (Sez. n. 33480 del 07/05/2021, Rv. 281917; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, Rv. 279712). In concreto, la corte territoriale, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., rinnovato il giudizio di comparazione delle circostanze, ha confermato il precedente giudizio di bilanciamento (di equivalenza delle residue aggravanti con le riconosciute attenuanti generiche) e ha fornito adeguata motivazione a sostegno della valutazione offerta, giustificandola in ragione della pregnanza delle residue aggravanti ed in particolare di quella connessa alla violenza esercitata sulle cose ed al conseguente particolare danno derivante dal danneggiamento (i correi non si sarebbero limitati a forzare qualche apertura, ma avrebbero distrutto a calci una vetrina). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il onsigliere es
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