CassazionedecretoSezione 4Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 28315/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( LIBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 marzo 2021 la Corte di appello di Palermo ha respinto la domanda formulata da Khadiga A. [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere per 226 giorni. La misura cautelare era stata disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del delitto di pubblica istigazione a commettere più reati di terrorismo (art. 414 e art. 270 sexies cod. pen.) aggravata dall'uso di strumenti informatici o telematici. L'odierna ricorrente - condannata dal G.i.p. presso il Tribunale di Palermo alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi otto di reclusione - è stata poi mandata assolta per insussistenza del fatto dalla Corte di assise di appello di Palermo con sentenza del 6 febbraio 2017 divenuta irrevocabile il 6 giugno 2019 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo. 2. Risulta dagli atti, che la [OSCURATO:PERSONA] fu sottoposta a fermo ex art. 384 cod. proc. pen. con decreto del 16 dicembre 2015 e il fermo fu convalidato, ma la richiesta di applicazione della custodia in carcere fu respinta. All'esito dell'udienza ex art. 391 cod. proc. pen., infatti, il G.i.p. dispose la liberazione dell'indagata sottoponendola però - in presenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - alla misura dell'obbligo di dimora nel territorio del Comune di Palermo. Con ordinanza del 21 gennaio 2016, il Tribunale per il riesame di Palermo, in parziale riforma dell'ordinanza del G.i.p., dispose l'applicazione all'indagata della misura cautelare della custodia in carcere e l'ordinanza fu confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 28 giugno 2016. La privazione della libertà ebbe termine il 3 febbraio 2017 perché, con la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. all'esito di giudizio abbreviato, fu disposta la sospensione condizionale della pena. 3. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessata ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. valorizzando a tal fine il comportamento oggetto di imputazione e sostenendo che quel comportamento, ancorché non riconducibile entro l'ambito operativo della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 414 cod. pen., era tuttavia gravemente colposo e prevedibilmente idoneo - «in un momento storico [...] caratterizzato da una forte crisi degli equilibri tra oriente e occidente nel contesto geopolitico i ' internazionale di cui era parte anche l'Italia» - a determinare «l'avvio delle indagini [...] e la sottoposizione ad una misura cautelare». 4. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore della [OSCURATO:PERSONA] il quale deduce, con unico articolato motivo, il vizio di motivazione per illogicità manifesta in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. La difesa sostiene che la Corte d'appello avrebbe ignorato la sentenza di assoluzione e le sue motivazioni attribuendo carattere gravemente colposo ad un comportamento la cui rilevanza penale è stata esclusa con sentenza definitiva. Sottolinea, in particolare, che le sentenze assolutorie hanno escluso la rilevanza pubblica delle comunicazioni addebitate all'imputata riconoscendo che si trattava, in larga parte, di comunicazioni «strettamente interpersonali», non contenenti «materiali o testi apologetici nei riguardi dell'ISIS», e le hanno ritenute espressione di opinioni politiche o religiose. Assume che tali comunicazioni, enfatizzate nella loro presunta valenza apologetica nel corso delle indagini e nel giudizio di primo grado, lo sarebbero state nuovamente da parte del giudice della riparazione. Osserva che, nel valutare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, non può attribuirsi rilevanza a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione e sostiene che proprio questo sarebbe avvenuto nel caso di specie. 5. Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Analoga richiesta è stata formulata dall'Avvocatura dello Stato con memoria del 10 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha negato il diritto all'indennità di cui all'art. 314 cod. proc. pen. individuando quali condotte caratterizzate da colpa grave, e perciò ostative al riconoscimento del diritto, quelle stesse condotte che, in ipotesi accusatoria, avrebbero integrato gli estremi del reato dal quale la [OSCURATO:PERSONA] è stata assolta. Il ricorrente sostiene che, così operando, la Corte territoriale avrebbe ignorato il contenuto delle sentenze di assoluzione e ricorda che, per giurisprudenza costante, le condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione non possono essere valutate quali cause ostative del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (cita in proposito Sez.4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350). 4. Nell'esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso si deve preliminarmente ribadire che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione. Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: - che «il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764); - che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ente" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952); - che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859). L'affermazione secondo cui, nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L' autonomia tra i due giudizi, infatti, non comporta che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia escluso ritenendole non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Tinacci, Rv. 198491) 5. Come si è detto, nel giudizio di cognizione Khadiga A. [OSCURATO:PERSONA] era accusata di aver svolto attività di propaganda a favore di gruppi jihadisti in lotta contro il governo libico riconosciuto dalla comunità internazionale diffondendo ed esaltando violente modalità di realizzazione dei valori del fondamentalismo islamico. L'ordinanza impugnata non riporta il contenuto delle sentenze assolutorie e rinvia ad esse per la comprensione delle ragioni della assoluzione. Nell'operare tale rinvio, la Corte territoriale lascia intendere, in termini fin troppo palesi, di non condividere la decisione adottata dai giudici della cognizione. Il ricorso si sofferma su questi passaggi della motivazione - che sono obiettivamente censurabili — ma, nel farlo, finisce per trascurare un dato di estremo rilievo ai fini della valutazione dell'esistenza della colpa grave ostativa all'indennizzo. Dimentica, infatti, che il giudizio di cognizione ha escluso la rilevanza penale delle condotte ascritte alla [OSCURATO:PERSONA], ma non ha escluso che quelle condotte fossero state compiute; al contrario, le ha ritenute provate, e ha concluso che non potessero avere rilevanza penale perché non erano concretamente idonee a provocare la commissione di delitti. L'odierna ricorrente è stata definitivamente assolta dalle accuse che erano state formulate a suo carico rilevando che l'attività comunicativa che le era stata contestata si era svolta, per lo più, in un ambito interpersonale; che le telefonate erano strettamente private e familiari; che la gran parte delle persone contattate via internet erano ben più radicalizzate della [OSCURATO:PERSONA] ed era lei a rivitalizzare la propria fede attraverso questi contatti; che la diffusione di materiali della propaganda jihadista riguardava documenti disponibili sul web ed era limitata ai contatti personali o si esauriva nella apposizione di un "like" volto a manifestare adesione egARcontenuto del documento più che finalizzato alla sua diffusione; che, pertanto, difettavano sia la capacità diffusiva che la concreta idoneità a determinare la commissione di delitti. I fatti, dunque, non sono controversi e le sentenze di merito li hanno accertati. Ne consegue che quei fatti possono essere valutati dal giudice della riparazione e il ricorrente non coglie nel segno quando sostiene che l'ordinanza impugnata avrebbe attribuito rilevo a condotte escluse nel giudizio di merito. I giudici della cognizione, infatti, hanno escluso solo la rilevanza penale delle condotte attribuite all'imputata, ma le hanno ritenute sussistenti, ed è compito dei giudici della riparazione verificare se si tratti di condotte gravemente colpose che abbiano avuto rilevanza causale nel determinare la privazione della libertà personale. 6. L'ordinanza impugnata sostiene che la reiterazione di «comunicazioni telefoniche e telematiche tramite Facebook dai contenuti molto violenti (perché cariche di rabbia, di odio, di propositi di vendetta e di estremismo politico-religioso di matrice islamica) e molto equivoci e pericolosi (per i delicati equilibri dell'ordine e della sicurezza pubblica), con la piena consapevolezza della loro stessa pericolosità (attestata [...] dal tentativo dell'indagata di rendere più riservate alcune comunicazioni), peraltro, in un momento storico [...] caratterizzato da una forte crisi degli equilibri tra oriente e occidente nel contesto geopolitico internazionale di cui era parte anche l'Italia», integra un comportamento gravemente colposo. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe dovuto considerare i «prevedibili effetti» della sua condotta e avrebbe dovuto capire che «in un momento di crisi internazionale tra il mondo cristiano e il mondo islamico» avrebbe potuto, per quel comportamento, «diventare oggetto di indagini e di intercettazioni». Tale motivazione non può essere contrastata, come fa la ricorrente, sostenendo che non è possibile ipotizzare, quale prevedibile effetto di una condotta lecita, l'apertura di indagini o, ancor meno, l'adozione di provvedimenti privativi della libertà personale. Invero, nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ravvisato nel considerare imprudenti e contrarie a regole di cautela modalità di manifestazione del pensiero che, pur penalmente irrilevanti, siano idonee a suscitare allarme perché violente o caratterizzate dall'uso di espressioni di odio. Nel caso di specie, peraltro (e l'ordinanza impugnata lo sottolinea), proprio il carattere violento e rabbioso delle comunicazioni telefoniche e telematiche intrattenute dalla [OSCURATO:PERSONA] diede causa alla privazione della libertà personale. 7. Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente in questo g