CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22026/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con cui si è chiestodichiarare il ricorso inammissibile, cui la difesa dell’indagato ha replicato con conclusionitempestivamente pervenute. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 esuccessivo art. 8 d.l. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina ha rigettato l’appelloproposto, ex art. 310 cod. proc. pen., nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso ilprovvedimento con cui il g.i.p. disponeva aggravarsi, ai sensi dell’art. 276 cod. proc pen., lamisura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in relazione alla provvisoria contestazionedi rapina aggravata, sostituendola con quella della custodia cautelare in carcere.2. Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite delproprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiestidall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione agli artt. 276 e 275del codice di rito, in punto di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare dellacustodia in carcere. L’ordinanza avversata avrebbe valorizzato esclusivamente lareiterazione delle violazioni imposte, senza considerare la possibile idoneità di misureintermedie meno afflittive quali controlli rafforzati e limiti agli accessi da parte di estranei aldomicilio del [OSCURATO:PERSONA] e senza adeguatamente motivare l’inidoneità della misura in atto,rafforzata dal cd. braccialetto elettronico. Si lamenta, pertanto, la violazione del criterio delminimo sacrificio necessario della libertà personale, con scelta della misura meno afflittivatra quelle idonee nel caso concreto.2.2 Col secondo motivo, si deduceviolazione di legge, in relazione all’art. 276, comma 1ter, del codice di rito, nonché la violazione dei principi giurisprudenziali in tema di obbligo dimotivazione espressa circa la valutazione della lieve entità della trasgressione degli obblighiconnessi alla misura cautelare. A tal fine, non appaiono adeguate le formule di stile utilizzatenella gravata ordinanza in relazione alle violazioni, descritte come “quasi quotidiane” e di“numero oltremodo allarmante” e senza concreti riferimenti alle caratteristiche del caso dispecie. 2.3 Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in riferimento all’asserita inidoneità dellamisura in atto e all’ipotesi del presidio elettronico con cui rafforzare la stessa. L’argomentoper cui il braccialetto elettronico non impedirebbe i contatti con ospiti non esaurisce l’obbligomotivazionale.2.4 Il quarto motivo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, inrelazione al giudizio di gravità delle violazioni e della loro incidenza sulle esigenze cautelari.Si osserva, inoltre, che le violazioni valorizzate in motivazione si sono dispiegate in un arcotemporale molto ristretto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi tre motivi sono radicalmente privi di specificità. Va certamente ribadito ilprincipio, che impone l’obbligo, in capo al giudice cautelare che emetta o confermi, sia purein sede di impugnazione, un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, diesplicitare specificamente le ragioni per le quali sono inadeguate le altre misure coercitive(v., a d es., Sez. 3, n. 842 del 17/12/2015, dep. 2016, Boscolo, Rv. 265964 - 01). A fortioritale obbligo deve rimarcarsi, allorché il giudice dell’appello cautelare sia chiamato a deciderecirca l’aggravamento della misura originariamente disposta arresti domiciliari, nel caso dispecie con quella massimamente afflittiva. Tanto premesso, non può fondatamente rimproverarsi al Tribunale di aver motivatoil rigetto dell’appello per il tramite di formule di stile. Le evidenziate, sistematiche reiterazionidelle violazioni realizzate attraverso i contatti con terzi estranei, che accedevano al luogodegli arresti domiciliari del [OSCURATO:PERSONA] , peraltro immediatamente successive all’applicazionedell’originaria misura, sono state ritenute indicative, con razionale argomentazione, diun’allarmante incapacità di attenersi alle prescrizioni. Neppure è dato comprendere, daltenore del motivo, in che senso le ripetute trasgressioni degli obblighi connessi alla misuracautelare avrebbero dovute esser valutate alla stregua della lieve entità delle stesse. Invero,l’esclusione della lieve entità è stata logicamente connessa proprio alla quantità stesse delleviolazioni ciò che il ricorrente tenta di minimizzare, senza persuasivi argomenti nonchéall’attenzione riposta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’aggirare i controlli (come si evince dalle intercettazioniriportate in motivazione). Rispetto a ciò, la difesa non articola controargomentazioni in gradodi porre in risalto le asserite violazione di legge ovvero gli ammanchi motivazionali. È stato altresì sottolineato il dato della convivenza dell’indagato con ben trepersone: circostanza, quest’ultima, da cui si è logicamente concluso che contingentinecessità, evidentemente non fronteggiabili con l’ausilio dei conviventi, spingevano ilricorrente ad alimentare la vorticosa attività di relazioni sociali, non consentite dalla misuraoriginariamente imposta. Con tale ultimo profilo, avvalorato dagli esiti intercettivi, il ricorrenteneppure tenta il confronto. A fronte della prospettata evidenza di sistematiche violazione degli obblighi, cadenel vuoto anche l’obiezione relativa all’insufficienza della motivazione circa la mancataidoneità di misure intermedie meno afflittive e, segnatamente, del braccialetto elettronico, daassociare all’attuale misura degli arresti domiciliari: dispositivo, quest’ultimo, che, comeosservato dal Tribunale, non varrebbe certo a impedire i contatti con i terzi,sistematicamente invitati dal [OSCURATO:PERSONA] ad accedere nel luogo della disposta misura. E non sicomprende quali ulteriori approfondimenti motivazionali il giudice della cautela avrebbedovuto compiere al riguardo. 3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale correttamenteindividuato il principio di diritto, secondo cui «in tema di aggravamento delle misure cautelari,rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una piùgrave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressioneche presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso afronteggiare le inalterate esigenze cautelari» (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio,Rv. 275040 – 01: nella specie, la ricorrente, agli arresti domiciliari, aveva violatosistematicamente il divieto di ricevere e di comunicare con terzi anche al fine di interferirenell'attività processuale e di concordare scelte difensive), applicandolo coerentemente alcaso di specie. A tanto, deve aggiungersi anche la mancanza di specificità del motivo, chenon introduce alcun rilievo in tema di un eventuale mutamento del quadro cautelare,limitandosi a contestare in maniera palesemente infondata, per quanto si è sopra ricordatoil giudizio di gravità delle violazioni e della loro incidenza sulle esigenze cautelari. 3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiaratoinammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profilidi colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, infavore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,appare equo determinare in euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]