CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 32549/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti e letto il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza del 26 marzo 2025 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli e ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in ordine ai reati di cui al capo a) della rubrica. 2. Con un unico motivo la difesa deduce l'erronea applicazione della legge penale, relativamente alla disciplina del concordato ex art. 599-bis, comma 3, cod. proc. pen. In particolare, alla stregua di elementi positivamente valutabili attinenti alla persona dell'imputato, lamenta che la Corte di appello non abbia aggiunto alla proposta di concordato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è inammissibile poiché non consentito in sede di legittimità. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 — 01). Nessuna delle ipotesi consentite ricorre nel caso in esame. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1 7 1 ) 1 Così deciso, il 26 settembre