CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14544/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 del GIP TRIBUNALE GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; "LZ tADIA4 -teu,'« TI-3 14 VeAm.: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente la pena patteggiata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di riciclaggio. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto in termini di riciclaggio anziché di ricettazione. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica 17v rispetto al contenuto del capo di imputazione (da ultimo, Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865). Nel caso in esame, la lettura del capo di imputazione rende manifesto che il ricorrente commise una condotta avente gli effetti di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di una somma di danaro, prelevandola da un conto corrente intestato a terza persona che lo aveva messo a disposizione degli ignoti autori di una frode informatica (tra le tante, Sez. 2, n. 21687 del 05/04/2019, Armelisasso, Rv. 276114; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemone, Rv. 254314). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così