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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 33080/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 642 bis e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., sul presupposto che l'odierno ricorrente non avrebbe sottratto le "pilozze" (i lavatoi) dal giardino dell'abitazione della persona offesa, ma le avrebbe rinvenute abbandonate in un terreno confinante incolto, non è deducibile in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2, ove si precisa che l'asportazione è avvenuta "dall'interno del muro" della proprietà dei vicini del teste oculare), è comunque costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il r sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 642 bis e 625 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si contesta la qualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 624 bis cod. pen., sul presupposto che l'odierno ricorrente non avrebbe sottratto le "pilozze" (i lavatoi) dal giardino dell'abitazione della persona offesa, ma le avrebbe rinvenute abbandonate in un terreno confinante incolto, non è deducibile in sede di legittimità in quanto, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (cfr. pag. 2, ove si precisa che l'asportazione è avvenuta "dall'interno del muro" della proprietà dei vicini del teste oculare), è comunque costituito da doglianze di mero fatto, volte ad ottenere una rilettura del materiale probatorio avulsa dalla individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il r sidente
Sentenza Cassazione n. 33080/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris