CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 21 settembre 2021, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Bologna il 10 luglio 2018, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile dei reati di tentativo di furto pluriaggravato (capo A) e di porto ingiustificato fuori dall'abitazione di un coltello (capo B), fatti entrambi commessi il 22 ottobre 2013, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia, dichiarato invece prescritto il reato sub lett. B) ed esclusa, quanto al capo A), una aggravante che era stata ritenuta in primo grado, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. Con il primo motivo, in particolare, lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, apparendone il ricorrente meritevole, Con il secondo motivo censura violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla scelta della pena, che si ritiene troppo severa. In premessa va rilevato che, in ragione della rilevata inammissibilità del ricorso (per le ragioni che si diranno), non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge n. 134 del 27 settembre 2021 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, modificato dal decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla ali condivisibile motivazione si rimanda, con riferimento al reato di appropriazione indebita, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto dell'art. 10 del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma al principio deve riconoscersi portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, in quanto entrambi i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai Giudici di merito alle pp. 4-5 della sentenza impugnata con corretti argomenti giuridici con cui il ricorso omette il doveroso confronto. In ogni caso, l'impugnazione lamenta la eccessività del trattamento sanzionatorio che risulta, invece, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos