CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 17770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 130) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte napoletana, conformemente al primo giudice, ha accertato nella specie la sussistenza della recidiva nel biennio, visto che il prevenuto è stato sorpreso il 14.6.2017 alla guida di un motocarro senza avere mai conseguito la relativa patente di guida, e considerato che l'imputato aveva commesso analoga violazione in data 8.2.2017, divenuta definitiva per decorrenza dei termini di opposizione, certamente in data antecedente al 14.6.2017. È manifestamente infondato anche il rilievo secondo cui la Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine all'invocata richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto: la Corte di merito ha specificamente argomentato sul punto, respingendo la richiesta in ragione della oggettiva pericolosità della condotta e in conseguenza del fatto che il Romano venne fermato anche successivamente per la medesima violazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] ere estenso