CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 novembre 2021
Cassazione n. 19679/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.492/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in MODENA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]'OSPIZIO 48, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimato- avverso DECRETO di [OSCURATO:PERSONA] in n.5143/2017 depositatoil 15/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Dato atto che le parti hanno altresì documentato la volontà di rinuncia alla prosecuzione del giudizio;Considerato che, in ogni caso, è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, in relazione alla descritta intesa fra le parti in punto di rinuncia al giudizio e per come ora documentata in PCT; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassa