Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1049/2011
ECLI:EU:T:2011:235
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cause riunite T‑109/05 e T‑444/05
[OSCURATO:SOCIETA] (NLG)
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti riguardanti gli elementi di costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato
— Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo — Segreto professionale — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Documenti provenienti da uno Stato membro»
Massime della sentenza
1.
Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Ricorrente che impugna una decisione con cui gli si nega l’accesso a documenti
di un’istituzione
(Art. 230 CE)
2.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Obbligo di motivazione — Portata
(Art. 253 CE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001)
3.
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Atti preparatori
— Esclusione
(Art. 230 CE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001)
4.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Interpretazione e applicazione restrittive
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, nn. 2, 3)
5.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Tutela degli interessi commerciali di un terzo — Possibilità di fondarsi su presunzioni generali
che si applicano a talune categorie di documenti
(Art. 255 CE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2, primo trattino; regolamento del
Consiglio n. 659/1999)
6.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Tutela degli interessi commerciali di un terzo — Nozione di segreti commerciali
(Art. 287 CE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2, primo trattino)
7.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, nn. 2 e 3)
8.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Documenti provenienti da uno Stato membro
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 5)
9.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Documenti provenienti da uno Stato membro — Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione
di non divulgare documenti
(Art. 10 CE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, nn. 1‑3 e 5, 7 e 8)
10.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento
contenzioso — Inammissibilità
(Art. 253 CE)
1.
Chiunque può chiedere di accedere a qualsiasi documento delle istituzioni, senza che l’accesso ai documenti sia subordinato
ad una particolare giustificazione. Di conseguenza, una persona alla quale sia stato negato l’accesso a un documento o a una
parte di un documento ha già, per ciò solo, un interesse all’annullamento della decisione di diniego. Il fatto che la decisione
che ha motivato la domanda di accesso ai documenti sia stata annullata non impedisce all'interessato di conservare un interesse
ad agire contro una decisione di diniego di accesso a documenti qualora i documenti richiesti non siano stati divulgati e
la decisione che nega l'accesso sia ancora in vigore.
(v. punti 62-63)
2.
Per quanto concerne una domanda di consultazione di documenti, qualora l’istituzione di cui trattasi neghi una siffatta consultazione,
essa deve dimostrare in ogni caso concreto, in base alle informazioni di cui dispone, che ai documenti di cui si chiede la
consultazione si applichino effettivamente le eccezioni elencate nel regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico
ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, può essere impossibile indicare i motivi
che giustifichino la riservatezza di ciascun documento senza diffonderne il contenuto e, di conseguenza, privare l’eccezione
del suo scopo essenziale.
Spetta pertanto all’istituzione che ha negato la consultazione di un documento fornire una motivazione che consenta di comprendere
e verificare, da un lato, se il documento richiesto rientri effettivamente nell’ambito dell’eccezione invocata e, dall’altro,
se l’esigenza di tutela relativa a tale eccezione sia reale. La motivazione di una decisione che nega l’accesso a documenti
deve quindi contenere, quanto meno per ciascuna categoria di documenti in questione, le ragioni specifiche per le quali l’istituzione
di cui trattasi considera che la divulgazione dei documenti richiesti rientri nell’ambito di una delle eccezioni previste
al regolamento n. 1049/2001.
La motivazione non deve quindi necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto
la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti del regolamento n. 1049/2001 dev’essere risolta alla luce non
solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
(v. punti 82-84, 88)
3.
Nell'ambito del procedimento di accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA], risulta dall’art. 8 del regolamento n. 1049/2001,
relativo all’accesso del pubblico ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], che la risposta
alla domanda iniziale costituisce solo una prima presa di posizione, che attribuisce al richiedente la possibilità di invitare
il segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] a riesaminare la posizione di cui trattasi.
Di conseguenza, solo la misura adottata dal segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], che ha la natura di una decisione e sostituisce
integralmente la presa di posizione precedente, può produrre effetti giuridici tali da incidere sugli interessi del richiedente
e, pertanto, formare oggetto di un ricorso di annullamento. Ne consegue che la risposta alla domanda iniziale non produce
effetti giuridici e non può essere considerata un atto impugnabile.
(v. punti 101-102)
4.
Le deroghe all’accesso ai documenti devono essere interpretate ed applicate restrittivamente, in modo da non vanificare l’applicazione
del principio generale consistente nel fornire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono le
istituzioni.
L’esame richiesto per il trattamento di una domanda di accesso a documenti deve avere un carattere concreto. La mera circostanza
che un documento riguardi un interesse tutelato da un’eccezione non basta di per sé a giustificare l’applicazione di quest’ultima.
Una siffatta applicazione può essere giustificata, in linea di principio, solo nel caso in cui l’istituzione abbia precedentemente
valutato, in primo luogo, se l’accesso al documento arrechi concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato
e, in secondo luogo, nelle ipotesi previste dall’art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del
pubblico ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], se non sussista un interesse pubblico superiore
che giustifichi la divulgazione del documento in questione. Per di più, il rischio di arrecare un pregiudizio ad un interesse
tutelato deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.
Peraltro, il diritto di accesso del pubblico a un documento delle istituzioni riguarda unicamente i documenti e non le informazioni
in senso lato e non implica per le istituzioni il dovere di rispondere a ogni richiesta d’informazione di un privato.
(v. punti 123-125, 129)
5.
Per procedere ad una valutazione specifica e concreta del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso a documenti,
l’istituzione interessata può basarsi su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti,
in quanto a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura possono applicarsi considerazioni di ordine
generale analoghe. Per quanto riguarda i procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, simili presunzioni generali possono
derivare dal regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE], nonché dalla giurisprudenza
relativa al diritto di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA].
Tuttavia, ai fini dell'interpretazione dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001,
relativo all’accesso del pubblico ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], anche quando i documenti
di cui trattasi rientrano nel fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del controllo di un aiuto di Stato, non
si può presumere che la divulgazione di tutti gli elementi di tale fascicolo arrecherebbe pregiudizio alla protezione degli
interessi commerciali del soggetto in questione. Una siffatta presunzione generale sarebbe in contrasto con la comunicazione
sul segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, la quale prevede, al suo ‘considerando’ 17, che le informazioni
relative all’organizzazione ed ai costi dei servizi pubblici non sono generalmente considerate altre informazioni riservate.
(v. punti 131-132, 135-136)
6.
Nell'ambito della valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una domanda di accesso a documenti, detta istituzione è tenuta,
ai sensi dell’art. 287 CE, a non divulgare agli interessati le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto
d’ufficio, come, in particolare, i dati relativi al funzionamento interno dell’impresa beneficiaria di un aiuto di Stato.
I segreti commerciali sono informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione
ad un soggetto di diritto diverso da quello che ha fornito l’informazione può ledere gravemente gli interessi di quest’ultimo.
È tuttavia necessario che gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione dell’informazione siano oggettivamente
degni di protezione. La valutazione del carattere riservato di un'informazione necessita quindi di una ponderazione tra gli
interessi legittimi che ostano alla sua divulgazione e l’interesse generale, che vuole che le attività delle istituzioni si
svolgano nel modo più trasparente possibile.
Le informazioni relative all’organizzazione ed ai costi dei servizi pubblici non sono generalmente considerate informazioni
riservate, come risulta dal ‘considerando’ 17 della comunicazione sul segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti
di Stato. Tuttavia, siffatte informazioni possono rientrare tra i segreti commerciali quando riguardano un’impresa e presentano
un effettivo o potenziale valore economico, e allorché dalla loro divulgazione o utilizzo altre imprese potrebbero ottenere
un vantaggio economico.
(v. punti 140, 143-144)
7.
Il regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della
[OSCURATO:PERSONA], prevede che l’applicazione delle eccezioni previste al suo art. 4, nn. 2 e 3, sia esclusa qualora la divulgazione
del documento in questione sia giustificata da un interesse pubblico prevalente. In tale contesto, occorre che l’istituzione
effettui una ponderazione tra, da un lato, l’interesse specifico che deve essere tutelato impedendo la divulgazione del documento
in questione e, dall’altro, in particolare, l’interesse generale all’accessibilità a tale documento, alla luce dei vantaggi
che derivano, come precisa il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1049/2001, da una maggiore trasparenza, consistenti
in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità
dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.
L’interesse particolare che un richiedente può far valere per l’accesso ad un documento che lo riguarda personalmente non
può tuttavia essere preso in considerazione come interesse pubblico prevalente ai sensi delle disposizioni dell’art. 4, n. 2,
del regolamento n. 1049/2001.
(v. punti 147-148)
8.
Lungi dal riguardare soltanto i documenti di cui gli Stati membri siano gli autori o che siano stati elaborati dagli stessi,
l’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio
e della [OSCURATO:PERSONA], riguarda potenzialmente ogni documento proveniente da uno Stato membro, vale a dire tutti i documenti,
indipendentemente dall’autore, trasmessi da uno Stato membro ad un’istituzione. Nella fattispecie, il solo criterio utilizzabile
è quello della provenienza del documento e della cessione, da parte dello Stato membro interessato, di un documento in suo
possesso.
Interpretare l’art. 4, n. 5, nel senso che esso conferisce allo Stato membro un diritto di veto generale e incondizionato
per opporsi, in modo puramente discrezionale e senza dover motivare la propria decisione, alla divulgazione di qualunque documento
in possesso di un’istituzione per il solo fatto che il documento in questione proviene da tale Stato non è compatibile con
gli obiettivi del regolamento n. 1049/2001.
Per contro, vari elementi militano a favore di un’interpretazione di detto art. 4, n. 5, secondo la quale l’esercizio del
potere riconosciuto da tale disposizione allo Stato membro interessato è circoscritto dalle eccezioni specifiche elencate
nei nn. 1‑3 dello stesso articolo, riconoscendosi in proposito allo Stato membro soltanto un potere di partecipazione alla
decisione comunitaria. In tale prospettiva il previo accordo dello Stato membro cui fa riferimento il citato n. 5 si risolve
così non in un diritto di veto discrezionale, ma in una forma di parere conforme circa l’assenza di motivi di eccezione ai
sensi dei nn. 1-3.
(v. punti 188, 191-192)
9.
Dal momento che l’attuazione dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti
del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], è affidata congiuntamente all’istituzione e allo Stato membro che
ha esercitato la facoltà concessa dal citato n. 5 e che, pertanto, tale applicazione richiede che tra tali soggetti si instauri
un dialogo, essi sono tenuti, conformemente all’obbligo di leale collaborazione espresso dall’art. 10 CE, ad agire e cooperare
in modo che tali regole possano ricevere un’applicazione effettiva.
Uno Stato membro che, al termine del dialogo con un'istituzione comunitaria sull'eventuale applicazione delle eccezioni previste
dall'art. 4, nn. 1-3 del regolamento n. 1049/2001, si opponga alla divulgazione del documento di cui trattasi è tenuto a motivare
tale opposizione sulla base di dette eccezioni. L’istituzione non può infatti accogliere l’opposizione manifestata da uno
Stato membro alla divulgazione di un documento da esso proveniente qualora tale opposizione sia priva di qualunque motivazione,
o qualora la motivazione dedotta non sia articolata con riferimento alle eccezioni indicate all’art. 4, nn. 1-3, del regolamento
n. 1049/2001. Nel caso in cui, nonostante l’invito esplicito in tal senso indirizzato dall’istituzione allo Stato membro interessato,
quest’ultimo continui a non fornire tale motivazione, l’istituzione deve, qualora ritenga che non sia applicabile alcuna delle
eccezioni in parola, concedere l’accesso al documento richiesto.
L’obbligo di motivazione che, come risulta in particolare dagli artt. 7 e 8 di detto regolamento, grava sull'istituzione comporta
che quest'ultima comunichi, nella sua decisione, non soltanto l’opposizione alla divulgazione del documento richiesto fatta
valere dallo Stato membro interessato, ma anche i motivi invocati dallo Stato stesso per chiedere l’applicazione di una delle
eccezioni al diritto di accesso previste dall’art. 4, nn. 1-3, del medesimo regolamento. Tali indicazioni sono infatti idonee
a consentire al richiedente di comprendere l’origine e i motivi del rifiuto che gli è stato opposto, ed al giudice competente
di svolgere eventualmente il controllo che gli è affidato.
(v. punti 193, 195-196)
10.
La motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso di quest’ultima e spiegazioni successivamente fornite dalla
[OSCURATO:PERSONA] non possono, salvo circostanze eccezionali, essere prese in considerazione. Ne consegue che la decisione deve
essere autosufficiente e che la sua motivazione non può derivare dalle spiegazioni scritte od orali fornite successivamente,
quando la decisione in questione è già oggetto di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione.
(v. punto 199)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
24 maggio 2011 (
*
)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti gli elementi di costi che derivano dagli obblighi di servizio pubblico in materia di aiuti di Stato
– Diniego di accesso – Eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali di un terzo – Segreto professionale – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Documenti provenienti da uno Stato membro»
Nelle cause riunite T‑109/05 e T‑444/05,
[OSCURATO:SOCIETA] (NLG),
già [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Napoli, rappresentata dagli avv.ti S. Ravenna e A. Abate,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dalla sig.ra P. Costa de Oliveira e dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da:
Repubblica italiana,
rappresentata inizialmente dai sigg. I. Braguglia, in qualità di agente, e M. Fiorilli, avvocato dello Stato, successivamente
dai sigg. Fiorilli e R. Adam, in qualità di agente, e infine dalla sig.ra I. Bruni, avvocato dello Stato,
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dai sigg. B. Driessen e A. Vitro, in qualità di agenti,
intervenienti nella causa T‑444/05,
e da:
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Napoli, rappresentata inizialmente dagli avv.ti G.M. Roberti, A. Franchi e G. Bellitti, successivamente dagli
avv.ti Roberti, Bellitti e I. Perego,
interveniente nelle cause T‑109/05 e T‑444/05,
aventi ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 2005, D (2005) 997, e 12 ottobre
2005, D (2005) 9766, che negano alla ricorrente l’accesso a taluni dati che non sono riprodotti nella versione pubblicata
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie
marittime [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], Siremar, Saremar e Toremar ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2005, L 53, pag. 29),
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dal sig. O. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. K. O’[OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° giugno 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] normativo
1
A norma dell’art. 255 CE:
«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha il diritto di accedere ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], secondo i principi e alle
condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti
sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’articolo 251 entro due anni dall’entrata in vigore
del trattato di Amsterdam.
3. Ciascuna delle suddette istituzioni definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l’accesso
ai propri documenti».
2
A norma dell’art. 287 CE:
«I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti,
anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto
professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi
dei loro costi».
3
Il regolamento (CE) del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti
del [OSCURATO:PERSONA] europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 145, pag. 43), definisce i principi, le condizioni e le limitazioni
del diritto di accesso ai documenti di tali istituzioni sancito dall’art. 255 CE.
4
Con il titolo «Obiettivo», l’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1049/2001 mira a «definire i principi, le condizioni e le
limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del [OSCURATO:PERSONA]
europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (…) sancito dall’articolo 255 del Trattato CE in modo tale da garantire l’accesso
più ampio possibile».
5
Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale regolamento:
«Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente
regolamento».
6
Ai sensi dell’art. 3, lett. a), del regolamento n. 1049/2001, ai fini del medesimo, s’intende per «documento» «qualsiasi contenuto
informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva)
che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione».
7
L’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, che definisce le eccezioni al diritto di accesso, così dispone:
«(...)
2. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
– gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
– le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,
– gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,
a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
(...)
4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle
eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.
5. Uno Stato membro può chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il
suo previo accordo.
6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono
divulgate.
7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla
base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti
dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare
ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario».
8
L’art. 7, intitolato «Esame delle domande iniziali», prevede quanto segue:
«1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro
15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e fornisce
l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale
e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione,
chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.
(...)».
9
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 1049/2001:
«Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l’istituzione concede
l’accesso al documento richiesto e gli fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta
scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l’istituzione è tenuta ad informare il
richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l’avvio di un ricorso giurisdizionale contro l’istituzione e/o la
presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 [CE] e 195 [CE]».
10
Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83,
pag. 1), definisce, peraltro, le procedure applicabili all’esercizio, da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea, del potere conferitole
dall’art. 88 CE di pronunciarsi sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune.
11
Intitolato «Diritti degli interessati», l’art. 20 del regolamento n. 659/1999 prevede quanto segue:
«1. Ogni parte interessata può presentare osservazioni, a norma dell’articolo 6 in seguito ad una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
di dare inizio al procedimento d’indagine formale. A ogni parte interessata che abbia presentato osservazioni e a ogni beneficiario
di aiuti individuali viene trasmessa copia della decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] a norma dell’articolo 7.
2. Ogni parte interessata può informare la [OSCURATO:PERSONA] di ogni presunto aiuto illegale e di ogni presunta attuazione abusiva
di aiuti. [OSCURATO:PERSONA], se ritiene che, in base alle informazioni in suo possesso, non vi siano motivi sufficienti per esprimere
un parere sul caso, ne informa l’interessato. [OSCURATO:PERSONA], se adotta una decisione su un caso riguardante l’argomento delle
informazioni fornite, invia copia di tale decisione alla parte interessata.
3. A sua richiesta, ogni parte interessata ottiene copia di qualsiasi decisione adottata a norma degli articoli 4, 7, 10, paragrafo
3, e 11».
12
L’art. 25, intitolato «Destinatario delle decisioni», recita:
«Le decisioni adottate (...) sono indirizzate allo Stato membro interessato. [OSCURATO:PERSONA] notifica le decisioni tempestivamente
a quest’ultimo e gli offre la possibilità di comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] quali informazioni siano a suo parere soggette all’obbligo
del segreto professionale».
13
La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 1° dicembre 2003, C (2003) 4582, relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia
di aiuti di Stato (in prosieguo: la «comunicazione sul segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato»), la
quale illustra il trattamento che la [OSCURATO:PERSONA] intende riservare alle richieste espresse dagli Stati membri, in qualità
di destinatari delle decisioni in materia di aiuti di Stato, di considerare coperte dal segreto d’ufficio alcune parti di
dette decisioni e, in quanto tali, di non divulgarle all’atto della pubblicazione delle stesse, recita, al punto 3.1:
«I segreti d’impresa possono riguardare soltanto informazioni relative ad un’impresa che presentino un effettivo o potenziale,
valore economico e dalla cui divulgazione o utilizzo altre imprese potrebbero ottenere un vantaggio economico. Esempi classici
di segreto aziendale sono i metodi di valutazione dei costi di produzione e di distribuzione, i segreti di fabbricazione (...)
ed i metodi di fabbricazione, le fonti d’approvvigionamento, le quantità prodotte e vendute, le quote di mercato, gli archivi
dei clienti e dei distributori, le strategie commerciali, la struttura del costo di produzione, la politica delle vendite
e le informazioni relative all’organizzazione interna dell’impresa».
14
Il punto 3.2, intitolato «Altre informazioni riservate», dispone altresì che le informazioni relative all’organizzazione ed
ai costi dei servizi pubblici non sono generalmente considerate altre informazioni riservate, benché possano costituire segreti
d’impresa se sono soddisfatti i criteri enunciati alla sezione 3.1.
Fatti e procedimento
15
Nella decisione 16 marzo 2004, 2005/163/CE, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], Siremar, Saremar, Toremar ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2005 L 53, pag. 29), la [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto
una domanda presentata dalle autorità italiane volta ad ottenere la soppressione, nella versione pubblica della decisione,
dei dati relativi agli elementi di costi delle compagnie marittime [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], Siremar, Saremar e Toremar (in prosieguo:
il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]») riportati nelle tabelle inserite ai ‘considerando’ 128 e 140 di detta decisione.
16
Conformemente all’art. 20, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente,
[OSCURATO:SOCIETA] (NLG), la versione non riservata della decisione 2005/163.
17
Con lettera del 24 novembre 2004 l’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della ricorrente, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 6
e 7 del regolamento n. 1049/2001, di trasmettere loro il testo integrale della decisione 2005/163, che comprendeva «i dati
analitici che non [erano] riprodotti nelle tabelle inserite ai [‘considerando’] 128 e 140 [di detta] decisione, ivi compresi
i sovraccosti sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] su base annua e concernenti, in particolare, i servizi di trasporto passeggeri svolti
sulla linea Napoli/Capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci».
18
La direzione generale (DG) «Energia e Trasporti» della [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla domanda di accesso a detti documenti con
lettera del 7 dicembre 2004, negando l’accesso ai dati delle tabelle dei ‘considerando’ 128 e 140 della decisione 2005/163.
Essa ha ritenuto che tali ‘considerando’ fossero coperti dall’eccezione prevista all’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento
n. 1049/2001, secondo cui l’istituzione nega l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela
degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. Essa ha precisato che i dati in questione dovevano essere considerati
riservati, conformemente alla comunicazione sul segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato.
19
Con lettera in data 4 gennaio 2005, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda confermativa, ai sensi dell’art. 8 del regolamento
n. 1049/2001.
20
Con lettera del 3 febbraio 2005 recante il riferimento D (2005) 997 (in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), il segretariato
generale della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il diniego di accesso ai documenti, ritenendo che la divulgazione dei dati richiesti
circa la ripartizione dei costi per ciascuna delle società nel calcolo della compensazione annuale accordata per l’esecuzione
di servizi di interesse pubblico potesse pregiudicare gli interessi commerciali delle imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e rappresentare
un vantaggio per altre imprese. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], informazioni di questo tipo non sono comunicate alle parti interessate
cui la decisione è notificata in conformità all’art. 20 del regolamento n. 659/1999. Inoltre, ai sensi dell’art. 287 CE, la
[OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a non divulgare agli interessati informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale.
Essa giustifica il diniego, a fortiori, con l’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la pubblicazione
dei costi potrebbe pregiudicare gli interessi commerciali delle imprese interessate.
21
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che non sussiste alcun interesse pubblico prevalente che giustifichi una deroga alla necessità di
proteggere gli interessi commerciali delle imprese rendendo pubbliche informazioni relative al loro funzionamento interno.
Essa ha altresì considerato che era già stato accordato un accesso parziale al documento, come previsto dall’art. 4, n. 6,
del regolamento n. 1049/2001.
22
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’8 marzo 2005, la ricorrente ha proposto un ricorso d’annullamento
della prima decisione impugnata, iscritto a ruolo con il numero T‑109/05.
23
Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 7 settembre 2005, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata ammessa ad intervenire
a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
24
Poiché, nel suo controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, dato che non sarebbe stato preceduto
da una domanda iniziale e poi confermativa della ricorrente stessa, conformemente agli artt. 6 e 8 del regolamento n. 1049/2001,
l’avv. [OSCURATO:PERSONA], specificando espressamente di agire su mandato della ricorrente, ha ribadito, con la lettera del 9 giugno
2005, la sua domanda d’accesso ai documenti. Egli ha chiesto espressamente la comunicazione dei soli documenti contenenti
informazioni e dati dettagliati trasmessi dalle autorità italiane per giustificare i diversi sovraccosti sostenuti annualmente
dalla [OSCURATO:SOCIETA] nell’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico conferitile per il trasposto di passeggeri sulla linea Napoli-Beverello/Capri,
tanto con traghetti quanto con unità veloci.
25
Con lettera del 28 luglio 2005, la DG «Energia e Trasporti» della [OSCURATO:PERSONA] ha negato l’accesso a tali documenti, conformemente
all’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001. Essa ha motivato il suo diniego precisando che, poiché questi ultimi provenivano
dalle autorità italiane, conformemente all’art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001 e all’art. 5, n. 4, lett. b), della
sua decisione 5 dicembre 2001, 2001/937/CE,CECA,Euratom, che modifica il suo regolamento interno (GU L 345, pag. 94), essa
aveva consultato dette autorità, le quali le avevano comunicato la loro opposizione alla divulgazione di tali documenti.
26
Con lettera del 19 agosto 2005, la ricorrente ha presentato una domanda confermativa d’accesso ai documenti relativa ai sovraccosti
sostenuti annualmente dalla compagnia marittima [OSCURATO:SOCIETA] per adempiere gli obblighi di servizio pubblico assegnatile sulla
linea Napoli-Beverello/Capri.
27
Con lettera del 12 ottobre 2005, recante il riferimento D (2005) 9766 (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), il
segretariato generale della [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il diniego iniziale della DG «Energia e Trasporti» del 28 luglio 2005.
Dato che le autorità italiane si erano opposte alla divulgazione dei dati relativi ai sovraccosti sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]
per garantire il servizio pubblico sulle linee di cui trattasi e alla sovvenzione annuale versata alla compagnia per l’esecuzione
di tale compito, essa ha ritenuto che occorresse applicare l’eccezione prevista all’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001.
Essa ha precisato di non essere in grado di garantire un accesso parziale al documento in questione, conformemente all’art. 4,
n. 6, del regolamento n. 1049/2001, essendosi le autorità italiane opposte alla divulgazione di tali dati. Peraltro, a suo
avviso, erano inoperanti, ai fini della valutazione della domanda confermativa, gli argomenti, sviluppati dalla ricorrente
nella sua domanda, relativi agli artt. 87 CE e 88 CE, al regolamento (CEE) del Consiglio 7 dicembre 1992, n. 3577, concernente
l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all’interno degli Stati membri (cabotaggio
marittimo) (GU L 364, pag. 7), e alla comunicazione sul segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, poiché
tali disposizioni riguardano procedimenti in materia di aiuti di Stato e i diritti delle parti nell’ambito di detti procedimenti.
Il diritto d’accesso ai documenti sancito dal regolamento n. 1049/2001 non dipenderebbe dallo status, né dagli interessi specifici
del richiedente.
28
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2005, la ricorrente ha proposto un ricorso
d’annullamento della seconda decisione impugnata, iscritto a ruolo con il numero T‑444/05.
29
Con ordinanze del presidente della Prima Sezione del Tribunale 19 settembre 2006, il Consiglio dell’Unione europea e la Repubblica
italiana sono stati ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
30
Con ordinanza 27 ottobre 2006, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha ammesso la [OSCURATO:SOCIETA] ad intervenire a sostegno
delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
31
Con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 11 dicembre 2006, le cause T‑109/05 e T‑444/05 sono state riunite
ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
32
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato destinato alla Quarta Sezione,
cui la causa è stata, conseguentemente, attribuita.
33
Conformemente all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha invitato le parti a rispondere a due
quesiti scritti. Con il primo quesito, notificato alle parti il 10 ottobre 2008, la ricorrente è stata invitata a precisare
se ritenesse di mantenere un interesse ad agire nella causa T‑109/05, tenuto conto dell’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
della seconda decisione impugnata, che forma oggetto del ricorso nella causa T‑444/05. Con il secondo quesito, il Tribunale
ha invitato le parti a presentargli le loro osservazioni sulle eventuali conseguenze, ai fini delle presenti cause, della
sentenza della Corte 18 dicembre 2007, causa C‑64/05 P, Svezia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11389).
34
La ricorrente ha risposto che il proprio interesse ad agire nella causa T‑109/05 era confermato finché la [OSCURATO:PERSONA] avesse
confermato la prima decisione impugnata. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che, se i due ricorsi sono diretti, sostanzialmente,
ad ottenere l’accesso ai medesimi documenti, il ricorso nella causa T‑444/05 sostituisce il ricorso nella causa T‑109/05,
che diviene pertanto senza oggetto.
35
Al secondo quesito la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto precisando che le autorità italiane avevano debitamente motivato la propria
opposizione sulla base di una delle eccezioni previste all’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001 e che un eventuale
difetto di motivazione non avrebbe comunque inciso, nel caso di specie, sulla legittimità dell’atto, in quanto il rifiuto
motivato delle autorità italiane la vincolava e la obbligava a respingere la domanda di accesso.
36
Il 22 gennaio 2009 il Tribunale ha preso una seconda misura di organizzazione del procedimento, conformemente all’art. 64
del regolamento di procedura, chiedendo alla [OSCURATO:PERSONA] di chiarire cosa intendesse allorché ha sostenuto, nella sua risposta
ai quesiti del Tribunale del 10 ottobre 2008, che «il ricorso nella causa T‑444/05 (...) di fatto si sostituisce al ricorso
nella causa T‑109/05», il quale era quindi divenuto senza oggetto. Il Tribunale l’ha invitata a precisare se ne dovesse dedurre
che essa aveva effettivamente revocato la prima decisione impugnata, oggetto del ricorso nella causa T‑109/05, e, qualora
così non fosse stato, se la [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente intenzione di revocare tale prima decisione.
37
[OSCURATO:PERSONA] ha risposto che il ricorso T‑444/05 è stato proposto solo perché il primo non era stato preceduto da una rituale
fase amministrativa esperita dalla ricorrente ed era dunque verosimilmente destinato ad essere dichiarato irricevibile. Per
questo motivo, il secondo ricorso si sostituirebbe al primo, che non avrebbe più un’autonoma ragion d’essere e, in questo
senso, sarebbe ormai privo d’oggetto.
38
In seguito alla sentenza del Tribunale 4 marzo 2009, cause riunite T‑265/04, T‑214/04 e T‑504/04, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
(non pubblicata nella Raccolta), che annulla la decisione 2005/163, il Tribunale, conformemente all’art. 64 del regolamento
di procedura, ha posto un terzo quesito scritto, notificato il 17 marzo 2009, invitando le parti a presentare le proprie osservazioni
sulle conseguenze da trarre da detta sentenza per le cause T‑109/05 e T‑444/05.
39
La ricorrente ha ritenuto di conservare un interesse del tutto attuale ad agire nelle due cause, considerata la necessità
di disporre dei dati relativi all’importo degli oneri effettivamente a carico della [OSCURATO:SOCIETA], attinenti ai servizi pubblici
resi sulla linea Napoli‑Beverello/Capri, nonché delle sovvenzioni annualmente accordatele a tale titolo, in quanto detti documenti
potrebbero consentirle di avviare eventuali azioni in giudizio.
40
[OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, a seguito dell’annullamento della decisione 2005/163 da parte del Tribunale, i ricorsi T‑109/05
e T‑444/05 erano divenuti senza oggetto, dato che la ricorrente non aveva più interesse a chiedere l’annullamento delle decisioni
che le negano l’accesso ai documenti richiesti.
41
Il 7 aprile 2010 sono state adottate ulteriori misure di organizzazione del procedimento, conformemente all’art. 64 del regolamento
di procedura.
42
Con ordinanza 12 aprile 2010, il Tribunale ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 65, lett. b), dell’art. 66, n. 1,
e dell’art. 67, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura, di produrre un certo numero di documenti.
43
Durante l’udienza del 1° giugno 2010, il Tribunale ha preso atto della rinuncia della [OSCURATO:PERSONA] alla sua eccezione di irricevibilità
nella causa T‑444/05.
44
Con ordinanza 9 luglio 2010, il Tribunale ha riaperto la fase orale, conformemente all’art. 62 del regolamento di procedura.
Le parti sono state invitate a pronunciarsi sulle conseguenze da trarre dalla sentenza della Corte 29 giugno 2010, causa C‑139/07 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta).
Conclusioni delle parti
45
Nella causa T‑109/05, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la prima decisione impugnata;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
46
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
47
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA];
– respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
48
Nella causa T‑444/05, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la seconda decisione impugnata e, in via subordinata, dichiarare l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 4,
n. 5, del regolamento n. 1049/2001;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
49
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
50
La Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato.
51
Il Consiglio conclude sostanzialmente che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto infondato.
52
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], respingendo il ricorso in quanto irricevibile o infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
A –
Quanto al ricorso nella causa T‑109/05
1.
Sull’oggetto della controversia
a) Argomenti delle parti
53
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’oggetto del ricorso riguarda i soli documenti richiesti durante la fase amministrativa e non,
come sostiene la ricorrente, gli elementi di costi connessi agli obblighi di servizio pubblico della [OSCURATO:SOCIETA] per i dieci collegamenti
giornalieri con l’isola di Capri. A suo avviso, la ricorrente ha modificato l’oggetto della controversia.
54
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta del 27 marzo 2009 al quesito scritto posto dal Tribunale, ha considerato che,
in seguito alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, che annulla la decisione 2005/163, i ricorsi
nelle cause T‑109/05 e T‑444/05 siano divenuti senza oggetto, dato che la ricorrente non ha più interesse a chiedere l’annullamento
delle decisioni che le negano l’accesso ai documenti richiesti.
55
La ricorrente risponde che la sua domanda è diretta essenzialmente ad ottenere i dati e i documenti concernenti i sovraccosti
connessi agli obblighi di servizio pubblico imposti alla [OSCURATO:SOCIETA] sulla linea marittima Napoli-Beverello/Capri.
56
Nella sua risposta al quesito scritto notificatole il 10 ottobre 2008, la ricorrente ha affermato che conservava un interesse
ad agire nella causa T‑109/05 fin quando la [OSCURATO:PERSONA] avesse mantenuto la prima decisione impugnata. Essa ha ribadito tale
posizione nella sua risposta del 23 marzo 2009 al quesito posto dal Tribunale per quanto riguarda le conseguenze da trarre,
ai fini delle cause in esame, dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, che annulla la decisione
2005/163.
57
[OSCURATO:PERSONA] considera che la domanda iniziale della ricorrente riguardi la versione integrale della decisione 2005/163 nonché
i dati analitici non riprodotti ai ‘considerando’ 128 e 140 di quest’ultima. Durante l’udienza, la [OSCURATO:SOCIETA] ha rilevato che
il ricorso in esame era divenuto privo di oggetto dato che, in seguito all’annullamento della decisione 2005/163 da parte
del Tribunale con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, i dati riportati ai ‘considerando’ 128
e 140 di detta decisione non esistono più. Essa ne conclude che sono soddisfatte nella fattispecie le condizioni per la pronuncia
di un non luogo a statuire.
b) Giudizio del Tribunale
58
Occorre rilevare che la domanda di acceso ai documenti, come essa risulta dalla lettera del 24 novembre 2004, è diretta ad
ottenere il testo integrale della decisione 2005/163, che comprende i dati analitici non riprodotti nelle tabelle inserite
ai ‘considerando’ 128 e 140 della decisione 2005/163, inclusi gli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti annualmente
dalla [OSCURATO:SOCIETA] e concernenti in modo particolare e specifico i servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea marittima
Napoli-Beverello/Capri.
59
Nel suo ricorso nei confronti della prima decisione impugnata, la ricorrente ha precisato di voler ottenere i dati relativi
ai sovraccosti connessi agli obblighi di servizio pubblico sostenuti dalla [OSCURATO:SOCIETA] per i collegamenti con l’isola di Capri.
60
Si deve constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:SOCIETA], non vi è stata, nella fattispecie,
una modifica dell’oggetto della controversia, la quale mira all’annullamento della prima decisione impugnata, per il fatto
che la ricorrente avrebbe modificato il contenuto dei documenti rispetto alla sua domanda iniziale. Se è vero che, durante
la fase scritta del procedimento, la ricorrente ha precisato i documenti che essa intendeva ottenere, è giocoforza constatare,
tuttavia, che gli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti annualmente dalla [OSCURATO:SOCIETA] e concernenti in modo particolare
e specifico i servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea marittima Napoli-Beverello/Capri tanto con traghetti quanto
con unità veloci facevano parte dei documenti richiesti nella sua domanda iniziale.
61
Quanto all’argomento secondo cui il ricorso in esame sarebbe divenuto privo di oggetto in quanto la ricorrente non avrebbe
più interesse a chiedere l’annullamento della prima decisione impugnata in seguito all’annullamento della decisione 2005/163
da parte del Tribunale con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38 supra, poiché i dati riportati ai ‘considerando’
128 e 140 di detta decisione non esisterebbero più, neanche esso può essere accolto.
62
Occorre infatti rammentare che chiunque può chiedere di accedere a qualsiasi documento delle istituzioni, senza che l’accesso
ai documenti sia subordinato ad una particolare giustificazione. Di conseguenza, una persona alla quale sia stato negato l’accesso
a un documento o a una parte di un documento ha già, per ciò solo, un interesse all’annullamento della decisione di diniego
(v., in tal senso, sentenze del Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑174/95, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2289,
punti 66 e 67, e 11 dicembre 2001, causa T‑191/99, Petrie e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3677, punto 26). Anche se la decisione
2005/163 è stata annullata, esistono ancora i documenti che hanno consentito di accertare i dati analitici dei ‘considerando’
128 e 140 della decisione 2005/163.
63
Ne consegue che, malgrado l’annullamento della decisione 2005/163, la ricorrente conserva un interesse ad agire contro la
prima decisione impugnata nei limiti in cui i documenti richiesti non sono stati divulgati e la prima decisione impugnata
è ancora in vigore. Pertanto, il ricorso in esame, diretto all’annullamento di detta decisione, non è divenuto senza oggetto.
2.
Sulla ricevibilità
a) Argomenti delle parti
64
Pur senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto
il procedimento precontenzioso obbligatorio è stato avviato dall’avvocato della ricorrente in nome e per conto proprio, e
non dalla ricorrente stessa.
65
Pur ammettendo che è sempre stata consapevole del fatto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agisse nel quadro di un’attività professionale
nell’interesse della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene comunque che egli non potesse agire in via giurisdizionale in nome
della ricorrente, dato che aveva avviato in nome proprio i due procedimenti iniziali di accesso.
66
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ricorrente non può far valere un presunto interesse individuale, ai sensi dell’art. 230 CE,
poiché il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni non è subordinato ad un qualsivoglia interesse, bensì
è disciplinato dai principi e dai presupposti stabiliti dal regolamento n. 1049/2001.
67
La ricorrente risponde che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] sono eccessivamente formalistici, dato che quest’ultima sapeva
che essa era regolarmente rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il contenuto della domanda sarebbe sufficientemente
motivato per comprendere che si trattava di tutelare i suoi diritti in vista di un eventuale ricorso giurisdizionale.
68
La ricorrente fa valere altresì che essa può a buon diritto considerarsi direttamente e individualmente riguardata ai sensi
dell’art. 230, quarto comma CE, dato che la decisione 2005/163 la menziona espressamente.
69
[OSCURATO:PERSONA] sostiene le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che spettasse all’avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di richiedente
nel procedimento precontenzioso, proporre il ricorso di annullamento relativo alla prima decisione impugnata.
b) Giudizio del Tribunale
70
Si deve ricordare che il procedimento amministrativo di accesso ai documenti, disciplinato dal regolamento n. 1049/2001, si
svolge in due tappe successive, conformemente agli artt. 7 e 8 di detto regolamento. L’art. 7 disciplina il trattamento delle
domande iniziali. La risposta ad una siffatta domanda contenente un rifiuto totale o parziale, o la mancanza di risposta entro
i termini prescritti, autorizza il richiedente a presentare una domanda tesa a far sì che l’istituzione riveda la sua posizione.
In applicazione dell’art. 8 del regolamento n. 1049/2001, che disciplina il trattamento delle domande confermative, il rifiuto
totale o parziale di accordare l’accesso ai documenti richiesti in una domanda confermativa autorizza il richiedente a proporre
un ricorso giurisdizionale nei confronti dell’istituzione, alle condizioni previste per l’esercizio del ricorso di annullamento.
71
Occorre anzitutto rilevare che la domanda iniziale del 24 novembre 2004 nonché la domanda confermativa di accesso ai documenti
del 4 gennaio 2005 sono state presentate e firmate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], legale della ricorrente, senza che vi fosse un’espressa
menzione, in quanto tale, di un vincolo di rappresentanza con la ricorrente.
72
Tuttavia, emerge dal tenore della domanda iniziale che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] agiva in nome della ricorrente, in quanto egli invitava
la [OSCURATO:PERSONA] a trasmettere loro il testo integrale della decisione 2005/163 e precisava che la ricorrente aveva bisogno
di tali informazioni per conseguire perfetta conoscenza della decisione in parola.
73
Per di più, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava la ricorrente, poiché la lettera
della DG «Energia e Trasporti» del 7 dicembre 2004, in risposta alla domanda iniziale di accesso ai documenti, riportava la
menzione «la compagnia marittima [NLG] che Lei rappresenta». Inoltre, nella prima decisione impugnata, essa ha impiegato le
seguenti espressioni: «decisione notificata al Suo cliente» e «interessi della Sua cliente».
74
Ne consegue, alla luce del contenuto delle lettere, tanto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quanto della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultimo agiva
in nome della ricorrente durante la fase amministrativa.
75
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è ricevibile.
3.
Nel merito
76
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi attinenti, il primo, ad un errore di diritto della [OSCURATO:PERSONA]
nell’applicazione dell’eccezione prevista all’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, il secondo alla
violazione del principio di non discriminazione, il terzo alla violazione del principio di proporzionalità e il quarto alla
violazione dell’obbligo di motivazione.
77
Occorre esaminare anzitutto il quarto motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione.
a) Sul quarto motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
78
La ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia analizzato l’oggetto della sua domanda di documenti, che consisteva nella
comunicazione dei documenti contenenti i dati relativi ai sovraccosti legati agli obblighi di servizio pubblico della [OSCURATO:SOCIETA]
per quanto riguarda la linea Napoli-Beverello/Capri. Essa non avrebbe neanche analizzato le disposizioni della comunicazione
sul segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, la quale prevede espressamente, ai suoi punti 14 e 17,
la necessità di pubblicare i dati riguardanti i sovraccosti degli obblighi di servizio pubblico.
79
Essa sostiene altresì che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare la divulgazione dei dati alla luce della sentenza della
Corte 24 luglio 2003, causa C‑280/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7747; in prosieguo la «sentenza
[OSCURATO:PERSONA]»), e avrebbe svolto una lettura parziale della sentenza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑371/94 e T‑394/94,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2405).
80
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono che gli argomenti relativi al difetto di motivazione dalla prima decisione impugnata
sono privi di qualsiasi fondamento.
Giudizio del Tribunale
81
Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto
e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da
consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare
il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti,
in quanto l’accertamento della conformità della motivazione di un atto ai requisiti di cui al detto articolo va effettuato
alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia
interessata (v. sentenza della Corte 6 marzo 2003, causa C‑41/00 P, Interporc/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2125, punto 55 e la
giurisprudenza ivi citata, e sentenza del Tribunale 26 aprile 2005, cause riunite T‑110/03, T‑150/03 e T‑405/03, Sison/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1429, punto 59).
82
Per quanto concerne una domanda di consultazione di documenti, quando l’istituzione di cui trattasi neghi una siffatta consultazione,
essa deve dimostrare in ogni caso concreto, in base alle informazioni di cui dispone, che ai documenti di cui si chiede la
consultazione si applichino effettivamente le eccezioni elencate nel regolamento n. 1049/2001 (v., per analogia, sentenza
della Corte 11 gennaio 2000, cause riunite C‑174/98 P e C‑189/98 P, [OSCURATO:PERSONA] e van der Wal/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1,
punto 24). Tuttavia, può essere impossibile indicare i motivi che giustifichino la riservatezza di ciascun documento senza
diffonderne il contenuto e, di conseguenza, privare l’eccezione del suo scopo essenziale (v., in tal senso, sentenza del Tribunale
25 aprile 2007, causa T‑264/04, WWF [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑911, punto 37).
83
Alla luce di questa giurisprudenza, spetta pertanto all’istituzione che ha negato la consultazione di un documento fornire
una motivazione che consenta di comprendere e verificare, da un lato, se il documento richiesto rientri effettivamente nell’ambito
dell’eccezione invocata e, dall’altro, se l’esigenza di tutela relativa a tale eccezione sia reale.
84
La motivazione di una decisione che nega l’accesso a documenti deve quindi contenere, quanto meno per ciascuna categoria di
documenti in questione, le ragioni specifiche per le quali l’istituzione di cui trattasi considera che la divulgazione dei
documenti richiesti rientri nell’ambito di una delle eccezioni previste al regolamento n. 1049/2001 (v., in tal senso, sentenza
Interporc/[OSCURATO:PERSONA], punto 81 supra, punto 56, e sentenza del Tribunale 19 gennaio 2010, cause riunite T‑355/04 e T‑446/04,
Co-Frutta/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1, punto 101).
85
Nella fattispecie, si deve rilevare che la domanda di accesso della ricorrente riguarda i seguenti documenti: il testo integrale
della decisione 2005/163, che comprende i dati analitici non riprodotti nelle tabelle inserite ai ‘considerando’ 128 e 140
della decisione 2005/163, inclusi gli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla [OSCURATO:SOCIETA] e concernenti
in modo particolare e specifico i servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea marittima Napoli-Beverello/Capri, tanto
con traghetti quanto con unità veloci.
86
[OSCURATO:PERSONA] ha così motivato il proprio rifiuto di divulgare i documenti richiesti:
«(…)
1. Argomento della domanda
[OSCURATO:PERSONA] domanda concerne alcuni dati in cifre che figurano nelle tabelle di cui ai [‘considerando’] 128 e 140 della decisione
[2005/163]. Infatti, nella versione della decisione [2005/163], di cui Lei dispone, è stata omessa la ripartizione dei costi,
anche se risulta invece l’importo totale dei costi.
2. Protezione degli interessi commerciali
I dati che sono stati omessi nella versione destinata al pubblico della decisione [2005/163] si riferiscono alla composizione
dei costi presa in considerazione, per ciascuna compagnia regionale, per il calcolo della compensazione annuale corrispondente
alla prestazione di servizi di interesse generale.
La divulgazione di tali dati in cifre potrebbe ledere gli interessi commerciali delle imprese interessate e rappresentare
un vantaggio per altre imprese. Si tratta infatti di dati relativi al funzionamento interno delle imprese del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
Le informazioni di questo tipo non vengono comunicate alle parti interessate a cui la decisione è notificata in virtù dell’articolo 20
del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 [CE]. Pertanto, dalla decisione notificata
al Suo cliente, la società [OSCURATO:SOCIETA] (NLG), con raccomandata del 20 luglio 2004, sono stati omessi i dati
coperti dal segreto commerciale.
Dalla giurisprudenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, ai sensi dell’articolo 287 (…) CE, “a non divulgare agli interessati
le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto d’ufficio, come, in particolare, i dati relativi al funzionamento
interno dell’impresa beneficiaria”.
A fortiori, tali dati non possono essere comunicati sulla base del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico
ai documenti. Infatti, la divulgazione pubblica dei costi potrebbe ledere gli interessi commerciali delle imprese interessate
e non rispetterebbe, pertanto, le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, 1° trattino del regolamento n. 1049/2001.
3. Accesso parziale
La domanda di accesso concerne solo alcuni dati in cifre che sono stati omessi nella versione pubblica. Tali dati sono tutti
coperti dall’eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali. Pertanto, un accesso parziale al documento, come
previsto dall’articolo 4, paragrafo 6 del regolamento n. 1049/2001 è già stato concesso.
(…)».
87
Per quanto riguarda la motivazione relativa al rifiuto di divulgare i dati analitici nelle tabelle inserite ai ‘considerando’
128 e 140 della decisione 2005/163, si deve constatare anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] precisa espressamente, al punto 2 della
prima decisione impugnata, che la divulgazione dei dati in cifre chiesta dalla ricorrente potrebbe ledere gli interessi commerciali
delle imprese interessate e rappresentare un vantaggio per altre imprese e non rispetterebbe l’art. 4, n. 2, primo trattino,
del regolamento n. 1049/2001. Essa precisa altresì che tali dati sono coperti dal segreto commerciale e che, peraltro, ai
sensi dell’art. 20 del regolamento n. 659/1999, siffatti dati non sono comunicati alle parti interessate. Al punto 4 della
prima decisione impugnata, essa ha considerato che non sussisteva alcun interesse pubblico prevalente che giustificasse il
fatto di non tener conto della necessità di proteggere gli interessi commerciali delle imprese interessate rendendo pubblici
i dati relativi al loro funzionamento interno.
88
Quanto agli addebiti secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha sufficientemente chiarito le ragioni per le quali non avrebbe applicato
le disposizioni della comunicazione sul segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato e non avrebbe spiegato
l’applicazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 79 supra, si deve ricordare
che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto
e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere
risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano
la materia (v. sentenza Co-Frutta/[OSCURATO:PERSONA], punto 84 supra, punto 100 e la giurisprudenza ivi citata).
89
Di conseguenza, per quanto riguarda i dati analitici riportati ai ‘considerando’ 128 e 140 della decisione 2005/163, la prima
decisione impugnata lascia apparire in maniera chiara e non equivoca il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], in modo da permettere
alla ricorrente di conoscere le giustificazioni della misura adottata e al Tribunale di svolgere il suo controllo.
90
Tuttavia, va constatato che la [OSCURATO:PERSONA] ha limitato l’oggetto della domanda di documenti, come emerge dal punto 1 della
prima decisione impugnata, ai soli dati in cifre riportati nelle tabelle inserite ai ‘considerando’ 128 e 140 della decisione
2005/163. Essa non ha preso in considerazione la seconda parte della domanda della ricorrente, relativa ai dati dettagliati
che hanno consentito di calcolare i sovraccosti sostenuti su base annua dalla [OSCURATO:SOCIETA] e riguardanti specificamente i servizi
di trasporto passeggeri svolti sulla linea marittima Napoli-Beverello/Capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci.
91
In assenza di indicazioni in merito alle ragioni per le quali la divulgazione dei documenti potrebbe realmente ledere un qualsivoglia
aspetto della protezione degli interessi commerciali, la ricorrente non è stata in grado di conoscere le giustificazioni del
provvedimento adottato al fine di difendere i suoi diritti e il Tribunale si trova esso stesso, di conseguenza, nell’impossibilità
di valutare le ragioni per cui i documenti tenuti riservati rientrerebbero in una delle eccezioni di cui all’art. 4 del regolamento
n. 1049/2001 (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 62 supra, punti 115-118, 122,125,127).
92
Ne consegue che la prima decisione impugnata è viziata da un difetto di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha comunicato
le ragioni che avrebbero consentito alla ricorrente di conoscere le giustificazioni del diniego di accesso agli elementi dei
sovraccosti sostenuti su base annua dalla [OSCURATO:SOCIETA] riguardanti i servizi di trasporto passeggeri svolti sulla linea marittima
Napoli-Beverello/Capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci.
93
Pertanto, la decisione impugnata deve essere annullata per la parte in cui è viziata da un difetto di motivazione relativo
alla domanda specifica degli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla [OSCURATO:SOCIETA] e riguardanti i servizi
di trasporto passeggeri svolti sulla linea Napoli-Beverello/Capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci.
94
Occorre tuttavia esaminare la legalità sostanziale della prima decisione impugnata, per la parte in cui essa riguarda i dati
analitici dei ‘considerando’ 128 e 140 della decisione 2005/163, dato che la motivazioni fornita a tal proposito dalla [OSCURATO:PERSONA]
è stata sufficiente.
b) Sul primo motivo, attinente ad un errore di diritto nell’applicazione dell’eccezione prevista all’art. 4, n. 2, primo trattino,
del regolamento n. 1049/2001
95
Questo primo motivo si suddivide in due parti: la prima attiene ad un erroneo fondamento giuridico e la seconda attiene alla
violazione dell’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
Sulla prima parte, attinente ad un errore di diritto nella scelta del fondamento giuridico
– Argomenti delle parti
96
La ricorrente rileva che, per negare l’accesso ai documenti relativi ai costi supplementari legati agli obblighi del servizio
pubblico della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’art. 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, ma allo stesso modo sull’art. 20
del regolamento n. 659/1999, sull’art. 287 CE nonché sulla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al segreto di ufficio
nelle decisioni in materia di aiuti di Stato.
97
La ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] si basi a torto, nella sua lettera del 7 dicembre 2004, sulla comunicazione sul segreto
d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato. Poiché la prima decisione impugnata confermerebbe la decisione di
diniego del 7 dicembre 2004 e sarebbe quindi fondata sulle stesse disposizioni, in particolare sulla comunicazione sul segreto
d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, essa sarebbe affetta da un vizio di forma.
98
Qualora si dovesse fare riferimento a detta comunicazione, ad avviso della ricorrente, essa prevarrebbe sul regolamento n. 1049/2001,
in quanto le nozioni di segreto d’ufficio e/o di informazioni riservate sono più specifiche e complete rispetto a quelle dell’art. 4
del regolamento n. 1049/2001.
99
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la prima parte è carente in linea di fatto poiché la prima decisione impugnata non menziona la
comunicazione sul segreto di ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato, ma si basa sull’art. 4, n. 2, del regolamento
n. 1049/2001.
100
[OSCURATO:PERSONA] sostiene le argomentazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA].
– Giudizio del Tribunale
101
Secondo la giurisprudenza, ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 1049/2001, la risposta alla domanda iniziale costituisce
solo una prima presa di posizione, che attribuisce al richiedente la possibilità di invitare il segretario generale della
[OSCURATO:PERSONA] a riesaminare la posizione di cui trattasi (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 luglio 2006, cause riunite
T‑391/03 e T‑70/04, Franchet e Byk/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2023, punto 47, e Co-Frutta/[OSCURATO:PERSONA], punto 84 supra, punto
35).
102
Di conseguenza, solo la misura adottata dal segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], che ha la natura di una decisione e sostituisce
integralmente la presa di posizione precedente, può produrre effetti giuridici tali da incidere sugli interessi del richiedente
e, pertanto, formare oggetto di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenze Franchet e Byk/[OSCURATO:PERSONA], punto 101
supra, punti 47 e 48; v. altresì, in tal senso, sentenza Co‑Frutta/[OSCURATO:PERSONA], punto 84 supra, punti 34‑36). Ne consegue
che la risposta alla domanda iniziale non produce effetti giuridici e non può essere considerata un atto impugnabile.
103
Nella fattispecie, solo la risposta della DG «Energia e Trasporti» del 7 dicembre 2004 menziona la comunicazione sul segreto
d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato per considerare che i dati richiesti sono confidenziali ai sensi di
detta comunicazione.
104
La prima decisione impugnata, adottata dal segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], che costituisce la sola misura avente natura
di decisione e che sostituisce integralmente la precedente presa di posizione del 7 dicembre 2004 (v., in tal senso, sentenze
Franchet e Byk/[OSCURATO:PERSONA], punto 101 supra, punti 47 e 48; v. altresì, in tal senso, sentenza Co‑Frutta/[OSCURATO:PERSONA], punto 84
supra, punti 34-36), non fa riferimento a detta comunicazione, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente.
105
Ne consegue che il Tribunale non deve pronunciarsi sulla motivazione sulla quale la DG «Energia e Trasporti» si è basata nella
presa di posizione iniziale e che non è stata fatta valere dal segretario generale nella prima decisione impugnata (v., per
analogia, sentenza del Tribunale 16 ottobre 2003, causa T‑47/01, Co-Frutta/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4441, punti 28‑33).
106
Pertanto, il primo capo del presente motivo dev’essere respinto.
Sulla seconda parte, attinente ad una violazione dell’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001
– Argomenti delle parti
107
In via subordinata, la ricorrente sostiene che la divulgazione dei dati corrispondenti ai sovraccosti legati agli obblighi
di servizio pubblico della [OSCURATO:SOCIETA] non può ledere gli interessi commerciali di quest’ultima. I dati relativi ai sovraccosti
legati agli obblighi di servizio pubblico non rientrerebbero tra i metodi di valutazione dei costi di produzione, di distribuzione
e dei segreti di fabbricazione, e non sarebbero quindi segreti commerciali.
108
La ricorrente considera che il rispetto della trasparenza imposta dal sistema di controllo degli aiuti di Stato, previsto
agli artt. 87 CE e 88 CE, impone la pubblicità dei sovraccosti occasionati dagli obblighi di servizio pubblico, poiché si
tratta di servizi di pubblico interesse. Tale esigenza di pubblicità e trasparenza, che risulterebbe dalle regole del Trattato,
sarebbe stata confermata dalla giurisprudenza, nonché dall’art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 23
luglio 1992, n. 2408, sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8), e dall’art. 4,
n. 2, del regolamento n. 3577/92). L’esigenza della trasparenza sarebbe a maggior ragione ineludibile nella fattispecie, atteso
che la [OSCURATO:SOCIETA] non è stata selezionata nell’ambito di una gara pubblica.
109
La ricorrente ritiene altresì che il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i dati corrispondenti ai sovraccosti controversi
non sia compatibile con la sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 79 supra, dato che la [OSCURATO:PERSONA] ha elaborato dei canoni ad hoc vincolanti
imponendo in casi analoghi il ricorso ad analisi comparative dei costi dei servizi de quibus con quelli delle imprese operanti
in condizioni simili. Tali analisi sarebbero inconciliabili con le esigenze di riservatezza e/o di protezione degli interessi
commerciali della [OSCURATO:SOCIETA].
110
Essa contesta anche il riferimento della [OSCURATO:PERSONA] alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 79 supra, in quanto
essa non sarebbe pertinente nel caso di specie.
111
A suo avviso, l’interesse pubblico giustificherebbe la divulgazione dei documenti richiesti, considerate le disposizioni del
Trattato CE nell’ambito del controllo degli aiuti di Stato. Essa ritiene che, in assenza di un interesse commerciale da proteggere,
non occorra provare l’esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione.
112
Rileva altresì che la [OSCURATO:SOCIETA] non spiega e non fornisce la minima prova della natura confidenziale dei dati richiesti e soprattutto
dei vantaggi commerciali che la ricorrente potrebbe trarre ove ne venisse a conoscenza. Orbene, essa considera che la [OSCURATO:SOCIETA]
non corre alcun rischio commerciale rendendo pubblici tali dati che corrispondono alle perdite ed alle sovvenzioni concesse
dalle autorità italiane e che non rientrano quindi nell’interesse commerciale.
113
La ricorrente contesta l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la sua domanda è estranea all’oggetto del presente procedimento,
dato che riguarderebbe il testo integrale della decisione 2005/163. Sebbene riconosca che «le tabelle riportate ai [‘considerando’]
128 e 140 della decisione [OSCURATO:SOCIETA] si limitano a produrre i dati aggregati concernenti l’insieme delle attività della Società
[del gruppo [OSCURATO:PERSONA]]», la ricorrente ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] sia in possesso dei documenti che hanno consentito il calcolo
dei dati in cifre richiesti.
114
Nella sua replica, la ricorrente osserva che i documenti richiesti sono parzialmente di carattere storico, dato che riguardano
sovvenzioni erogate alla [OSCURATO:SOCIETA] in epoca anteriore al periodo di cinque anni previsto al punto 14, secondo trattino, della
comunicazione sul segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato.
115
A seguito del quesito scritto posto dal Tribunale sulle conseguenze da trarre dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, la ricorrente ritiene, in sostanza, che non sussistano i presupposti di fatto e di diritto di detta
sentenza, i quali riguardano l’interpretazione dell’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, che non viene
fatto valere nella fattispecie in esame.
116
[OSCURATO:PERSONA] risponde che essa ha effettivamente pubblicato i dati globali relativi ai costi legati agli obblighi di servizio
pubblico e ha omesso solo i dati relativi ai singoli elementi di costi, riguardanti cioè la struttura dei costi di produzione
della società.
117
Ricordando che l’oggetto della presente controversia si limita al solo documento richiesto al momento del procedimento amministrativo,
la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente trascuri la distinzione sottolineata dalla giurisprudenza tra la nozione di documento
e quella di informazione.
118
Per quanto riguarda la portata della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene
che la necessità sottolineata dalla Corte di mantenere una coerenza tra i procedimenti relativi agli aiuti di Stato ed il
trattamento delle richieste d’accesso ai documenti ha valenza generale e si applica anche quando la [OSCURATO:PERSONA] si trova a
dover proteggere gli interessi commerciali dei terzi, tanto nell’ambito della pubblicazione di una decisione in materia di
aiuti di Stato quanto nell’ambito di una richiesta di accesso ai documenti in base al regolamento n. 1049/2001.
119
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato giustamente che i dati richiesti rientrassero nel campo di applicazione
dell’eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali prevista all’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento
n. 1049/2001. Essa osserva che i dati omessi nelle tabelle inserite ai ‘considerando’ 128 e 140 della decisione 2005/163 si
riportavano al totale dei costi sostenuti dalle singole compagnie regionali, ai ricavi di esercizio e all’ammontare delle
sovvenzioni annuali ad esse erogate. Come la [OSCURATO:PERSONA], essa considera che la ricorrente non dimostra l’errore di valutazione
nell’applicazione dell’eccezione prevista all’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, né quale sarebbe
l’interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti richiesti. Orbene, le spetterebbe l’onere di farlo valere
nell’ambito della sua domanda al fine di invitare l’istituzione a pronunciarsi su tale punto.
120
Quanto alla portata della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene, come la
[OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima ben poteva fondare la propria interpretazione dell’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento
n. 1049/2001 alla luce della presunzione di carattere generale rinvenibile nel procedimento in materia di aiuti di Stato,
in cui si colloca la richiesta di accesso.
– Giudizio del Tribunale
121
Come indicato dal suo quarto ‘considerando’ e dal suo art. 1, il regolamento n. 1049/2001 mira a dare la massima attuazione
al diritto di accesso del pubblico ai documenti. Esso riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i
documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione
europea, conformemente all’art. 2, n. 3, di detto regolamento.
122
Ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento
la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica,
a meno che un interesse pubblico superiore giustifichi la divulgazione del documento in questione.
123
Secondo una giurisprudenza costante, le deroghe all’accesso ai documenti devono essere interpretate ed applicate restrittivamente,
in modo da non vanificare l’applicazione del principio generale consistente nel fornire al pubblico il più ampio accesso possibile
ai documenti di cui dispongono le istituzioni (sentenza della Corte 1° luglio 2008, cause riunite C‑39/05 P e C‑52/05 P, Svezia
e Turco/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4723, punto 36).
124
Inoltre, l’esame previsto per il trattamento di una domanda di accesso a documenti deve avere un carattere concreto. Infatti,
la mera circostanza che un documento riguardi un interesse tutelato da un’eccezione non basta di per sé a giustificare l’applicazione
di quest’ultima. Una siffatta applicazione può essere giustificata, in linea di principio, solo nel caso in cui l’istituzione
abbia precedentemente valutato, in primo luogo, se l’accesso al documento arrechi concretamente ed effettivamente pregiudizio
all’interesse tutelato e, in secondo luogo, nelle ipotesi previste dall’art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, se
non sussista un interesse pubblico superiore che giustifichi la divulgazione del documento in questione (sentenza 19 gennaio
2010, Co-Frutta/[OSCURATO:PERSONA], punto 84 supra, punto 123; v. altresì, in tal senso, sentenza Svezia e Turco/Consiglio, punto
123 supra, punto 49).
125
Per di più, il rischio di arrecare un pregiudizio ad un interesse tutelato deve essere ragionevolmente prevedibile e non meramente
ipotetico. L’esame al quale, in linea di principio, deve procedere l’istituzione per applicare un’eccezione deve essere effettuato
in concreto e deve emergere dalla motivazione della decisione (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 aprile 2005, causa
T‑2/03, Verein für Konsumenteninformation/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1121, punto 69, e Franchet e Byk/[OSCURATO:PERSONA], punto 101
supra, punto 115).
126
È alla luce di tali principi che va esaminata l’applicazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’eccezione di cui all’art. 4, n. 2,
primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 per rifiutare l’accesso ai documenti richiesti.
127
Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha negato l’accesso ai documenti in quanto la divulgazione dei dati in cifre riportati ai
‘considerando’ 128 e 140 della decisione 2005/163 potrebbe ledere gli interessi commerciali delle imprese interessate e costituire
un vantaggio per altre imprese, contravvenendo in tal modo alle disposizioni dell’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento
n. 1049/2001.
128
In primo luogo, si deve constatare che i documenti per i quali tale eccezione viene invocata sono tali da contenere informazioni
riservate rientranti nell’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali. Infatti,
i dati in cifre non divulgati corrispondono alla ripartizione dei costi e dei ricavi del gruppo [OSCURATO:PERSONA] a partire dai quali
è stata presa in considerazione la compensazione annuale accordata per lo svolgimento di servizi di interesse pubblico e sono
quindi tali da essere coperti dal segreto commerciale.
129
È vero che il diritto di accesso del pubblico a un documento delle istituzioni riguarda unicamente i documenti e non le informazioni
in senso lato e non implica per le istituzioni il dovere di rispondere a ogni richiesta d’informazione di un privato (v.,
in tal senso, sentenza WWF [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 82 supra, punto 76 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia,
contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha effettivamente richiesto l’accesso a documenti in cui
figurano i dati analitici che non sono riprodotti nella decisione 2005/163.
130
In secondo luogo, si deve esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto ad una valutazione specifica e concreta del contenuto
dei documenti oggetto della domanda della ricorrente.
131
A tal riguardo, la Corte ha riconosciuto che l’istituzione interessata può basarsi su presunzioni di carattere generale che
si applicano a determinate categorie di documenti, in quanto a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa
natura possono applicarsi considerazioni di ordine generale analoghe (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 44 supra, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
132
Essa ha infatti considerato che, per quanto riguarda i procedimenti di controllo degli aiuti di Stato, simili presunzioni
generali possono derivare dal regolamento n. 659/1999 nonché dalla giurisprudenza relativa al diritto di consultare i documenti
del fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto
44 supra, punto 55).
133
La Corte ne ha concluso che, nell’interpretare l’eccezione prevista all’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001,
si deve tener conto della circostanza che gli interessati diversi dallo Stato membro coinvolto nei procedimenti di controllo
degli aiuti non hanno il diritto di consultare i documenti del fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, occorre
riconoscere l’esistenza di una presunzione generale in base alla quale la divulgazione dei documenti del fascicolo amministrativo
pregiudicherebbe, in linea di principio, la tutela degli obiettivi delle attività di indagine (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 61).
134
Nella fattispecie, i documenti richiesti corrispondono alla versione riservata della decisione 2005/163 nonché a quelli che
hanno consentito di ottenere i dati in cifre che non sono riprodotti ai ‘considerando’ 128 e 140 della versione non riservata.
135
Anche se detti documenti rientrano nel fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del controllo di un aiuto di
Stato, il Tribunale ritiene che non si possa presumere che la divulgazione degli elementi di sovraccosto legati agli obblighi
di servizio pubblico nonché di tutti i documenti che hanno consentito di ottenere tali dati in cifre arrecherebbe pregiudizio
alla protezione degli interessi commerciali della [OSCURATO:SOCIETA], ai sensi dell’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
136
Per di più, una siffatta presunzione generale sarebbe in contrasto con la comunicazione sul segreto d’ufficio nelle decisioni
in materia di aiuti di Stato, la quale prevede, al suo ‘considerando’ 17, che le informazioni relative all’organizzazione
ed ai costi dei servizi pubblici non sono generalmente considerate altre informazioni riservate.
137
Di conseguenza, alla [OSCURATO:PERSONA] spettava, nella fattispecie, l’onere di esaminare la questione se la divulgazione dei documenti
rientranti nell’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali pregiudicherebbe concretamente
ed effettivamente l’interesse tutelato.
138
Risulta dalla decisione impugnata che, affermando che i dati omessi riguardano la ripartizione dei costi che è stata presa
in considerazione per ciascuna delle compagnie regionali nel calcolo della compensazione annuale accordata per lo svolgimento
di servizi di interesse pubblico e considerando che la divulgazione dei dati in cifre potrebbe ledere gli interessi commerciali
della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato un esame concreto ed effettivo dei documenti in questione. Infatti, considerata
la natura dei documenti richiesti, che consistono in dati in cifre aventi la stessa natura, cioè i diversi elementi di costi
della [OSCURATO:SOCIETA] attinenti al suo conto di gestione, e che sono stati esaminati ai fini del calcolo della compensazione annuale
nonché dei modi di calcolo per ottenerli, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto, riunendoli in una denominazione comune, valutare concretamente
ed effettivamente detti dati.
139
Quanto al problema della fondatezza del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di comunicare i documenti richiesti, i dati analitici che
non sono riprodotti ai ‘considerando’ 128 e 140 della decisione 2005/163 corrispondono ai diversi elementi di costi presi
in considerazione per il calcolo della sovvenzione annuale e sono tratti da una perizia di un consulente sulla valutazione
dei criteri di presentazione dei conti di gestione per tratta e per stagione delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Tali diversi
elementi di costi attinenti ai conti di gestione della [OSCURATO:SOCIETA] per il 2000 (‘considerando’ 128 della decisione 2005/163) e
all’evoluzione dei diversi elementi di costi presi in considerazione per il calcolo della sovvenzione annuale tra il 1992
e il 2000 (‘considerando’ 140 della decisione 2005/163) comprendono: i) le commissioni di agenzia e le spese di acquisto;
ii) le tasse portuali e le spese di transito portuale e altre spese legate alla circolazione delle navi; iii) i costi di esercizio
che corrispondono alle spese relative al personale navigante; iv) le spese di manutenzione delle navi, v) i costi di ammortamento;
vi) gli oneri finanziari netti; vii) i costi relativi al personale amministrativo e alle spese generali, e viii) gli altri
costi che corrispondono alle imposte e alle tasse, ad eccezione dell’imposta sulle società.
140
A tal riguardo va rammentato che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta, ai sensi dell’art. 287 CE, a non divulgare agli interessati le informazioni
che per loro natura siano protette dal segreto d’ufficio, come, in particolare, i dati relativi al funzionamento interno dell’impresa
beneficiaria (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 79 supra, punto 63). I segreti commerciali sono stati definiti
informazioni di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad un soggetto di diritto
diverso da quello che ha fornito l’informazione può ledere gravemente gli interessi di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑353/94, Postbank/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑921, punto 87). È necessario che gli
interessi che possono essere lesi dalla divulgazione dell’informazione siano oggettivamente degni di protezione. La valutazione
del carattere riservato di una informazione necessita quindi di una ponderazione tra gli interessi legittimi che ostano alla
sua divulgazione e l’interesse generale, che vuole che le attività delle istituzioni si svolgano nel modo più trasparente
possibile (sentenze del Tribunale 30 maggio 2006, causa T‑198/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1429,
punto 71, e 12 ottobre 2007, causa T‑474/04, [OSCURATO:PERSONA] für industrielle Prozesse/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4225,
punto 65).
141
Nella fattispecie, i dati in questione, nonché i documenti da cui essi sono tratti, che corrispondono ai conti di gestione
come analizzati da una società di revisione contabile, costituiscono segreti commerciali della società interessata. Infatti,
comunicando tali dati, la [OSCURATO:PERSONA] trasmetterebbe ai concorrenti della [OSCURATO:SOCIETA] i suoi conti sui risultati di diversi anni,
il che equivarrebbe a trasmettere ai suoi concorrenti i suoi costi sulle diverse linee di trasporto e potrebbe ledere gli
interessi di tale società.
142
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato che la divulgazione di tali dati corrispondenti agli elementi di costi
attinenti ai conti di gestione della [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe nuocere ai suoi interessi commerciali e violerebbe le disposizioni dell’art. 4,
n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
143
È vero che, come osserva la ricorrente, le informazioni relative all’organizzazione ed ai costi dei servizi pubblici non sono
generalmente considerate informazioni riservate, come risulta dal ‘considerando’ 17 della comunicazione sul segreto d’ufficio
nelle decisioni in materia di aiuti di Stato.
144
Tuttavia, è giocoforza constatare che il punto 3.1 di detta comunicazione precisa che siffatte informazioni relative all’organizzazione
e ai costi dei servizi pubblici possono rientrare tra i segreti commerciali allorché tali informazioni riguardano un’impresa
e presentano un effettivo o potenziale valore economico, e allorché dalla loro divulgazione o utilizzo altre imprese potrebbero
ottenere un vantaggio economico. Anche se, come rileva la ricorrente, il rispetto del principio di trasparenza giustificherebbe
la pubblicità degli elementi presi in considerazione per il calcolo di una sovvenzione pubblica in una decisione in materia
di aiuti di Stato, occorre rilevare che dal sistema istituito dai Trattati, in particolare dall’art. 1 UE, dagli artt. 254 CE
e 255 CE, nonché dal principio di apertura e dall’imperativo della trasparenza nell’azione delle istituzioni che vi sono sanciti,
emerge che, in mancanza di disposizioni che prescrivono o vietano esplicitamente una pubblicazione, la facoltà delle istituzioni
di rendere pubblici gli atti che esse adottano è la regola. Sussistono tuttavia eccezioni a tale regola nella misura in cui
il diritto comunitario, in particolare tramite le disposizioni che garantiscono il rispetto del segreto professionale, osta
ad una divulgazione di tali atti o di talune informazioni in essi contenute (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]
für industrielle Prozesse/[OSCURATO:PERSONA], punto 140 supra, punto 61).
145
Quanto alla sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 79 supra, su cui si fonda la ricorrente per considerare che gli elementi di costi legati
agli obblighi di servizio pubblico devono essere resi pubblici al fine di essere in grado di applicare i criteri definiti
dalla Corte per considerare che una compensazione statale rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate dalle
imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, essa non è pertinente nel caso di specie. Infatti, in tale
sentenza, la Corte considera che i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente
definiti in modo obiettivo e trasparente, ma non precisa che gli elementi di costi legati agli obblighi di servizio pubblico
devono essere divulgati.
146
In terzo luogo, occorre verificare, come sostiene la ricorrente, se non vi sia un interesse pubblico prevalente che giustifichi
la divulgazione dei documenti nonostante il pregiudizio che ne deriverebbe per la protezione degli interessi commerciali della
[OSCURATO:SOCIETA].
147
Si deve rammentare che, secondo il regolamento n. 1049/2001, l’applicazione delle eccezioni previste al suo art. 4, nn. 2
e 3, è esclusa qualora la divulgazione del documento in questione sia giustificata da un interesse pubblico prevalente. In
tale contesto, occorre che l’istituzione effettui una ponderazione tra, da un lato, l’interesse specifico che deve essere
tutelato impedendo la divulgazione del documento in questione e, dall’altro, in particolare, l’interesse generale all’accessibilità
a tale documento, alla luce dei vantaggi che derivano, come precisa il secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1049/2001,
da una maggiore trasparenza, consistenti in una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e in una maggiore
legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico (v., in
tal senso, sentenza Svezia e Turco/Consiglio, punto 123 supra, punto 45).
148
Peraltro, l’interesse particolare che un richiedente può far valere per l’accesso ad un documento che lo riguarda personalmente
non può essere preso in considerazione come interesse pubblico prevalente ai sensi delle disposizioni dell’art. 4, n. 2, del
regolamento n. 1049/2001 (v., in tal senso, sentenza Franchet e Byk/[OSCURATO:PERSONA], punto 101 supra, punto 137). Ne consegue
che l’interesse privato di cui si avvale la ricorrente, cioè la difesa dei suoi interessi al fine di proporre un ricorso,
non costituisce un interesse pubblico prevalente ai sensi della disposizione sopra menzionata.
149
Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui i dati richiesti dovrebbero essere divulgati nei limiti in cui essi riguardano
le sovvenzioni accordate alla [OSCURATO:SOCIETA] per un periodo precedente a cinque anni, occorre rammentare che, conformemente al combinato
disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, l’atto introduttivo del ricorso
deve indicare, tra l’altro, l’esposizione sommaria dei motivi dedotti e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa
è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Un motivo che costituisca
un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che
sia strettamente connesso con questo va considerato ricevibile. Viceversa, un motivo che non possa essere considerato come
fondato su elementi di diritto o di fatto emersi nel corso del procedimento dev’essere dichiarato irricevibile. Infatti, in
tali circostanze, niente impediva alla ricorrente di dedurre tale motivo in fase di ricorso (v., in tal senso, ordinanza del
presidente della Terza Sezione della Corte 13 novembre 2001, causa C‑430/00 P, Dürbeck/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8547, punti
17‑19, e sentenza del Tribunale 9 settembre 2008, causa T‑75/06, Bayer CropScience e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2081, punto
136).
150
Nella fattispecie, la ricorrente, affermando in sede di replica che i dati sono troppo risalenti per essere considerati dati
sensibili, ha sollevato tardivamente un nuovo argomento al fine di sostenere che detti dati dovessero esserle comunicati.
Non si può ritenere che tale addebito si limiti ad un’estensione di un motivo precedentemente dedotto; esso è quindi irricevibile.
151
Pertanto, il secondo capo del primo motivo dev’essere respinto.
152
Alla luce di tutto quanto precede, il primo motivo deve essere respinto.
c) Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio di non discriminazione
Argomenti delle parti
153
La ricorrente considera di essere stata oggetto di una discriminazione in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha reso pubblici, in una precedente
decisione in materia di aiuti di Stato, i costi supplementari legati agli obblighi di servizio pubblico e l’importo degli
aiuti corrispondenti [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 19 luglio 2000, 2001/156/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Spagna
ha dato esecuzione in favore del settore dei trasporti marittimi (nuovo contratto di servizio pubblico marittimo) (GU L 57,
pag. 32) (in prosieguo: la «decisione Trasmediterranea»)]. Essa osserva che detta decisione rende pubblici i dati degli obblighi
di servizio pubblico, linea per linea, e consente alle imprese concorrenti di verificarne la fondatezza.
154
[OSCURATO:PERSONA] replica che la discriminazione denunciata dalla ricorrente manca in fatto, in quanto nella decisione Trasmediterranea
i risultati totali dell’impresa sono stati occultati e i dati relativi ai singoli elementi di costi non sono stati pubblicati.
155
In ogni caso, la pubblicazione di dati in una decisione dipenderebbe dalla richiesta di trattamento riservato degli Stati
membri e/o degli interessati. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], una semplice oscillazione nella prassi amministrativa non comporterebbe
poi necessariamente l’illegittimità di una decisione di pubblicare o di non pubblicare taluni dati. Essa aggiunge nella sua
controreplica che i contesti normativi delle due decisioni sono diversi. Nella decisione Trasmediterranea sarebbe stato necessario
analizzare i costi delle varie linee poiché la Spagna collegava l’erogazione degli aiuti a ciascuna delle linee marittime,
mentre nel caso in esame l’Italia avrebbe basato il regime sui costi aggregati per ciascuno degli operatori.
156
[OSCURATO:PERSONA] rileva che l’approccio relativo alla riservatezza è stato analogo nella decisione Trasmediterranea e nel caso in
esame. Essa osserva che nella decisione Trasmediterranea i dati relativi a ciascuno degli elementi di costi nonché i risultati
complessivi di gestione dell’impresa sono stati omessi. Sarebbe stata resa pubblica solo la stima globale dei costi e delle
entrate che un’impresa incaricata di dare esecuzione a un contratto di servizio pubblico registrava in alta e in bassa stagione.
Giudizio del Tribunale
157
Secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento, che costituisce un principio giuridico fondamentale,
vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera differente o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale,
a meno che tale disparità di trattamento non sia oggettivamente giustificata (sentenze del Tribunale 2 ottobre 2001, cause
riunite T‑222/99, T‑327/99 e T‑329/99, Martinez e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2823, punto 150, e 14 ottobre 2009, causa T‑390/08,
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3967, punto 56).
158
Nella fattispecie, la ricorrente ritiene di essere stata oggetto di una discriminazione in quanto, nella decisione Trasmediterranea,
la [OSCURATO:PERSONA] ha reso pubblici i dati relativi agli obblighi di servizio pubblico per ciascuna delle linee marittime.
159
Anche supponendo, come afferma in sostanza la ricorrente, che la sua situazione sia paragonabile a quella di qualsiasi persona
che desideri acquisire conoscenza dei dati relativi ai sovraccosti legati agli obblighi di servizio pubblico nella decisione
Trasmediterranea, va constatato che, se è vero che nell’ambito di detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato diversamente
i sovraccosti legati agli obblighi di servizio pubblico, distinguendo specificamente, rispetto alla decisione 2005/163, i
costi variabili e i costi fissi dagli elementi di sovraccosti legati agli obblighi di servizio pubblico, nella decisione Trasmediterranea
e nella decisione 2005/163 è stato pubblicato solo il totale dei costi legati agli obblighi di servizio pubblico, e non il
dettaglio di ciascuno dei costi presi in considerazione per il calcolo della compensazione annuale.
160
Alla luce di quanto precede non si può quindi concludere che la ricorrente sia stata oggetto di un trattamento discriminatorio.
161
Pertanto, il secondo motivo, attinente alla violazione del principio di non discriminazione, deve essere disatteso.
d) Sul terzo motivo, attinente alla violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
162
La ricorrente osserva che la [OSCURATO:PERSONA], nella prima decisione impugnata, sottolinea l’esigenza della protezione dei dati
aggregati senza mai scendere al carattere puntuale della domanda di accesso ai sovraccosti legati agli obblighi di servizio
pubblico per la linea Napoli-Beverello/Capri. Secondo la ricorrente, generalizzando la sua domanda, la [OSCURATO:PERSONA] viola l’art. 4,
n. 6, del regolamento n. 1049/2001, il quale prevede che, se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da
una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate. Infatti, non risulterebbe dalla prima decisione impugnata
in quale misura la divulgazione dei dati parziali concernenti la linea Napoli-Beverello/Capri possa pregiudicare gli interessi
commerciali della [OSCURATO:SOCIETA].
163
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], rinviando ai dati aggregati che sono stati pubblicati nella decisione 2005/163,
non spiega i motivi puntuali del diniego all’accesso parziale, conformemente all’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001.
164
[OSCURATO:PERSONA] replica che i dati richiesti sono quelli che figurano nelle tabelle inserite ai ‘considerando’ 128 e 140 della
decisione 2005/163, che non comprendono i costi analitici relativi alla sola linea Napoli-Beverello/Capri.
165
[OSCURATO:PERSONA], come la [OSCURATO:PERSONA], sostiene che il presente motivo è infondato, in quanto, nel caso specifico, non poteva esservi
un accesso parziale ai dati, conformemente all’art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001.
Giudizio del Tribunale
166
Si deve constatare che, con il motivo in esame, la ricorrente contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di avere omesso una parte della sua
domanda, cioè la sua domanda di accesso ai sovraccosti legati agli obblighi di servizio pubblico per la linea Napoli-Beverello/Capri.
Da detto motivo non emergono particolari addebiti quanto alla violazione del principio di proporzionalità da parte della [OSCURATO:PERSONA].
167
Poiché gli addebiti della ricorrente riguardano l’insufficienza della motivazione della prima decisione impugnata, occorre
fare riferimento al motivo attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione oggetto dei punti 81-93 supra.
168
Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre accogliere parzialmente il quarto motivo, annullare parzialmente
la prima decisione impugnata, come precisato al punto 93 supra, e respingere il ricorso nella causa T‑109/05 per il resto.
B –
Quanto al ricorso nella causa T‑444/05
169
Nell’ambito del suo ricorso nella causa T‑444/05 la ricorrente solleva sei motivi, attinenti il primo ad una violazione dell’art. 8,
n. 1, del regolamento n. 1049/2001, il secondo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, il terzo ad una violazione dell’art. 4,
nn. 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001, il quarto ad uno sviamento della procedura e ad uno sviamento di potere, il quinto
ad una violazione del principio di non discriminazione e dei diritti della difesa. In via subordinata, la ricorrente deduce,
nell’ambito di un sesto motivo, l’illegittimità dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001.
170
Occorre innanzitutto esaminare il terzo motivo, attinente alla violazione dell’art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001.
1.
Argomenti delle parti
171
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso tre errori consultando le autorità italiane ai sensi dell’art. 4, nn. 4
e 5, del regolamento n. 1049/2001 e basandosi sul dissenso delle autorità italiane per motivare il diniego all’accesso ai
dati richiesti.
172
In primo luogo, la ricorrente ritiene che, consultando le autorità italiane, la [OSCURATO:PERSONA] abbia messo in causa le regole
di pubblicazione degli elementi di sovraccosti legati agli obblighi di servizio pubblico, non consentendo l’identificazione,
la qualificazione e la valutazione della compatibilità dell’aiuto di Stato. Quanto ai sovraccosti connessi agli obblighi di
servizio pubblico e compensati dagli aiuti di Stato, la pubblicità dei dati sarebbe prevista, alla luce del requisito di trasparenza
imposto dal regime degli aiuti di Stato, dalla comunicazione sul segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di
Stato e dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 79 supra.
173
In secondo luogo, sottolineando che le disposizioni dell’art. 4, nn. 4 e 5, del regolamento n. 1049/2001 consentono solo di
consultare il terzo autore del documento in questione, la ricorrente sostiene che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto consultare la [OSCURATO:SOCIETA] e non le autorità italiane, dato che i documenti richiesti provengono dalla prima. Il fondamento
giuridico scelto sarebbe quindi errato.
174
La ricorrente sostiene altresì che una comparazione delle differenti versioni linguistiche dell’art. 4, n. 5, del regolamento
n. 1049/2001, un’analisi del regime previsto all’art. 9 di detto regolamento, nonché il tenore letterale della sentenza del
Tribunale 17 marzo 2005, causa T‑187/03, Scippacercola/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1029), conducono alla conclusione che occorre
interpretare l’eccezione prevista all’art. 4, n. 5, nel senso che essa fa riferimento a documenti di cui lo Stato membro è
l’autore.
175
A suo avviso, se l’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 dovesse essere interpretato nel senso che uno Stato membro dispone
di un diritto di veto per la divulgazione di un documento proveniente da tale Stato, i singoli sarebbero automaticamente esclusi
dal diritto di accedere ai documenti provenienti da tale Stato.
176
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la consultazione delle autorità italiane è priva di oggetto, in quanto le autorità
italiane e la [OSCURATO:SOCIETA] sono state debitamente consultate nell’ambito della procedura di cui all’art. 25 del regolamento n. 659/1999.
177
[OSCURATO:PERSONA] risponde anzitutto che gli addebiti della ricorrente sono irricevibili e infondati. La richiesta delle autorità
italiane di non divulgare un documento sulla base dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 avrebbe un carattere vincolante
e sarebbe contestabile solo dinanzi ad un giudice italiano, anche qualora essa costituisca il presupposto di un atto ulteriore.
178
Riprendendo i tre addebiti fatti valere dalla ricorrente, in primo luogo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che gli argomenti attinenti
alle asserite esigenze di trasparenza in materia di aiuti di Stato e alla comunicazione relativa al segreto d’ufficio nelle
decisioni in materia di aiuti di Stato sono irrilevanti, in quanto la seconda decisione impugnata è stata adottata ai sensi
del regolamento n. 1049/2001.
179
Anzitutto, per quanto riguarda la sua prassi decisionale precedente, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta che la pubblicazione di determinati
dati in una decisione e non in un’altra può dipendere dal fatto che lo Stato membro e/o gli interessati abbiano chiesto un
trattamento riservato o, al contrario, abbiano autorizzato la pubblicazione di taluni dati.
180
[OSCURATO:PERSONA] ritiene altresì che l’art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla consultazione da parte dei
terzi in generale, non sia applicabile al caso in esame, in quanto i documenti comunicati dagli Stati membri rientrano nella
lex specialis dell’art. 4, n. 5, di detto regolamento.
181
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che l’art. 4, n. 5, di detto regolamento fa riferimento non solo ai documenti di
cui gli Stati membri sono autori, bensì a tutti i documenti provenienti da tali Stati.
182
A suo avviso, risulterebbe altresì dal ‘considerando’ 15 del regolamento n. 1049/2001 e dalla costante giurisprudenza del
Tribunale che la facoltà riconosciuta agli Stati membri di esercitare il loro diritto di veto alla divulgazione di documenti,
conformemente all’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, trova la sua spiegazione nel fatto che tale regolamento non
ha né per oggetto né per effetto di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti.
183
A seguito di un quesito scritto notificato alle parti il 10 ottobre 2008 che le invitava a sottoporre le loro osservazioni
in ordine alle conseguenze derivanti dalla sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, la [OSCURATO:PERSONA] ha allegato alla propria
risposta una lettera delle autorità italiane dell’8 luglio 2005 da cui emerge che queste ultime hanno rifiutato la comunicazione
alla ricorrente dei documenti richiesti in quanto una siffatta comunicazione avrebbe arrecato pregiudizio alla protezione
degli interessi commerciali della [OSCURATO:SOCIETA], conformemente all’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. l049/2001. Secondo
la [OSCURATO:PERSONA], le autorità italiane avevano quindi debitamente motivato la propria opposizione sulla base di una delle eccezioni
previste dall’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001. Essa ha aggiunto che un eventuale vizio di motivazione non avrebbe
comunque, nella specie, alcuna conseguenza sulla legittimità dell’atto, posto che, di fronte al diniego opposto dalle autorità
italiane, essa era tenuta a darvi corso e a respingere la domanda di accesso e che, in ogni caso, tale vizio potrebbe solo
dare luogo alla pronuncia di una nuova decisione, identica, nel merito, alla seconda decisione impugnata [v., in tal senso,
sentenze del Tribunale 3 dicembre 2003, causa T‑16/02, Audi/UAMI (TDI), [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5167, punto 97, e 13 dicembre 2006,
cause riunite T‑217/03 e T‑245/03, FNCBV/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4987, punto 263].
184
In terzo luogo, per quanto riguarda l’addebito secondo cui la consultazione delle autorità italiane sarebbe priva di oggetto
in quanto esse erano già state consultate conformemente all’art. 25 del regolamento n. 659/1999, la [OSCURATO:PERSONA] risponde che
proprio perché la Repubblica italiana si era già opposta alla divulgazione dei dati analitici contenuti nelle tabelle riportate
ai ‘considerando’ 128 e 140 della versione riservata della decisione 2005/163 essa aveva il dovere di consultare lo Stato
membro prima di statuire sulla domanda di accesso a dati di natura analoga, ai sensi del regolamento n. 1049/2001.
185
La Repubblica italiana, il Consiglio e la [OSCURATO:SOCIETA] sostengono la [OSCURATO:PERSONA] in ciascuno dei suoi argomenti. La Repubblica
italiana e la [OSCURATO:SOCIETA] ricordano, tra l’altro, che nella sentenza del Tribunale 30 novembre 2004, causa T‑168/02, IFAW [OSCURATO:PERSONA]Fonds/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4135), il Tribunale ha chiarito la portata dell’art. 4, n. 5, del regolamento
n. 1049/2001, precisando che detta disposizione riconosceva allo Stato membro la facoltà di chiedere ad un’istituzione di
non divulgare documenti da esso provenienti senza il suo previo accordo. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,
una richiesta dello Stato membro ai sensi di tale disposizione rappresenterebbe un’ingiunzione all’istituzione di non divulgare
il documento in questione.
2.
Giudizio del Tribunale
186
Occorre anzitutto esaminare il secondo addebito della ricorrente, secondo cui l’eccezione prevista all’art. 4, n. 5, del regolamento
n. 1049/2001 fa riferimento ai documenti di cui lo Stato membro è l’autore.
187
A tal riguardo, va precisato che, con l’adozione del regolamento n. 1049/2001, il legislatore ha segnatamente abolito la regola
dell’autore, vigente fino ad allora. Come risulta dalla decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all’accesso
del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43), dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 8 febbraio 1994, 94/90/CECA,
CE, Euratom, sull’accesso del pubblico ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 46, pag. 58), e dalla decisione del [OSCURATO:PERSONA]
europeo 10 luglio 1997, 97/632/CE, CECA, Euratom, relativa all’accesso del pubblico ai documenti del [OSCURATO:PERSONA] europeo (GU L 263,
pag. 27), una regola siffatta comportava che, qualora l’autore di un documento detenuto da un’istituzione fosse stata una
persona fisica o giuridica, uno Stato membro, un’altra istituzione o un altro organo comunitario ovvero qualsiasi altro organismo
nazionale o internazionale, la domanda di accesso doveva essere rivolta direttamente all’autore di tale documento (sentenza
Svezia/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 56).
188
La Corte ha precisato che, lungi dal riguardare soltanto i documenti di cui gli Stati membri sono gli autori o che siano stati
elaborati dagli stessi, l’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 riguarda potenzialmente ogni documento «proveniente»
da uno Stato membro, vale a dire tutti i documenti, indipendentemente dall’autore, trasmessi da uno Stato membro ad un’istituzione.
Nella fattispecie, il solo criterio utilizzabile è quello della provenienza del documento e della cessione, da parte dello
Stato membro interessato, di un documento in suo possesso (sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 61).
189
La ricorrente sostiene altresì, nell’ambito di tale motivo, che l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo Stato membro
disporrebbe di un diritto di veto per la divulgazione di un documento proveniente da quest’ultimo e trasmesso alle istituzioni
equivarrebbe a privare qualsiasi singolo del diritto di accedere ai documenti provenienti da tale Stato.
190
Va rammentato che nella seconda decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di comunicare alla ricorrente i documenti
riguardanti i sovraccosti sostenuti annualmente dalla [OSCURATO:SOCIETA] per adempiere gli obblighi di servizio pubblico assegnatile
sulla linea Napoli-Beverello/Capri, in quanto le autorità italiane si erano espressamente opposte alla divulgazione di detti
dati, conformemente all’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001.
191
A tal riguardo, la Corte ha considerato che interpretare l’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 nel senso che esso conferirebbe
allo Stato membro un diritto di veto generale e incondizionato per opporsi, in modo puramente discrezionale e senza dover
motivare la propria decisione, alla divulgazione di ogni documento in possesso di un’istituzione per il solo fatto che il
documento in questione proviene da tale Stato non è compatibile con gli obiettivi del regolamento n. 1049/2001 (sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA],
punto 33 supra, punto 58).
192
Per contro, vari elementi militano a favore di un’interpretazione di detto art. 4, n. 5, secondo la quale l’esercizio del
potere riconosciuto da tale disposizione allo Stato membro interessato è circoscritto alle eccezioni specifiche elencate nei
nn. 1‑3 dello stesso articolo, riconoscendosi in proposito allo Stato membro soltanto un potere di partecipazione alla decisione
comunitaria. In tale prospettiva il previo accordo dello Stato membro cui fa riferimento il citato n. 5 si risolve così non
in un diritto di veto discrezionale, ma in una forma di parere conforme circa l’assenza di motivi di eccezione ai sensi dei
nn. 1‑3 (sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 76).
193
Quanto alle conseguenze procedimentali dell’art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 così interpretato, si deve osservare
che, dal momento che l’attuazione di norme del diritto comunitario è in tal modo affidata congiuntamente all’istituzione e
allo Stato membro che ha esercitato la facoltà concessa dal citato n. 5 e che, pertanto, tale applicazione richiede che tra
tali soggetti si instauri un dialogo, essi sono tenuti, conformemente all’obbligo di leale collaborazione espresso dall’art. 10 CE,
ad agire e cooperare in modo che tali regole possano ricevere un’applicazione effettiva (sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA], punto
33 supra, punto 85).
194
Ne consegue, in primo luogo, che l’istituzione investita di una domanda di accesso ad un documento proveniente da uno Stato
membro e quest’ultimo devono, dal momento in cui tale domanda è stata notificata dall’istituzione allo Stato membro, avviare
senza indugio un dialogo leale sull’eventuale applicazione delle eccezioni previste dall’art. 4, nn. 1‑3, del regolamento
n. 1049/2001, prestando particolare attenzione alla necessità di consentire all’istituzione di esprimersi nei termini entro
i quali gli artt. 7 e 8 del regolamento le impongono di pronunciarsi sulla domanda di accesso (sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA],
punto 33 supra, punto 86).
195
Successivamente, lo Stato membro che, al termine di detto dialogo, si opponga alla divulgazione del documento in esame è tenuto
a motivare tale opposizione sulla base di dette eccezioni. L’istituzione non può infatti accogliere l’opposizione manifestata
da uno Stato membro alla divulgazione di un documento da esso proveniente qualora tale opposizione sia priva di qualunque
motivazione, o qualora la motivazione dedotta non sia articolata con riferimento alle eccezioni indicate all’art. 4, nn. 1‑3,
del regolamento n. 1049/2001. Nel caso in cui, nonostante l’invito esplicito in tal senso indirizzato dall’istituzione allo
Stato membro interessato, quest’ultimo continui a non fornire tale motivazione, l’istituzione deve, qualora ritenga che non
sia applicabile alcuna delle eccezioni in parola, concedere l’accesso al documento richiesto (sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA],
punto 33 supra, punti 87 e 88).
196
Infine, come risulta in particolare dagli artt. 7 e 8 del detto regolamento, l’istituzione è a sua volta tenuta a motivare
la decisione di rifiuto da essa opposta all’autore della domanda di accesso. Tale obbligo implica che l’istituzione comunichi,
nella sua decisione, non soltanto l’opposizione fatta valere dallo Stato membro interessato alla divulgazione del documento
richiesto, ma anche i motivi invocati dallo Stato stesso per chiedere l’applicazione di una delle eccezioni al diritto di
accesso previste dall’art. 4, nn. 1‑3, del medesimo regolamento. Tali indicazioni sono infatti in grado di consentire al richiedente
di comprendere l’origine e i motivi del rifiuto che gli è stato opposto, ed al giudice competente di svolgere eventualmente
il controllo che gli è affidato (sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 89).
197
Nella fattispecie, emerge dalla seconda decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a negare l’accesso ai dati richiesti
in quanto le autorità italiane vi si erano espressamente opposte, senza precisare ulteriormente su quali eccezioni dell’art. 4,
nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001 si fossero fondate le autorità italiane.
198
[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto una lettera delle autorità italiane datata 8 luglio 2005 in risposta ad un quesito scritto del
Tribunale relativo alle conseguenze da trarre dalla sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, al quale essa ha risposto
il 30 ottobre 2008. Dalla lettera delle autorità italiane risulta che queste ultime hanno negato l’accesso ai dati richiesti
dalla ricorrente, in quanto la loro divulgazione avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi commerciali della [OSCURATO:SOCIETA], ai
sensi dell’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
199
Nel caso di specie, non spetta al Tribunale valutare la legittimità della seconda decisione impugnata in funzione di una motivazione
complementare fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2008, in seguito alla sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, successivamente
alla chiusura della fase scritta del procedimento. Infatti, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso
di quest’ultima e spiegazioni successivamente fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] non possono, salvo circostanze eccezionali, essere
prese in considerazione. Ne consegue che la decisione deve essere autosufficiente e che la sua motivazione non può derivare
dalle spiegazioni scritte od orali fornite successivamente, quando la decisione in questione è già oggetto di un ricorso dinanzi
al giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2197, punto 287).
200
Non si può neanche ammettere che l’eventuale vizio di motivazione non avrebbe, in ogni caso, nella specie, alcuna conseguenza
sulla legittimità dell’atto, posto che, di fronte al diniego debitamente motivato opposto dalle autorità italiane, la [OSCURATO:PERSONA]
era tenuta a darvi corso e che esso potrebbe solo dare luogo alla pronuncia di una nuova decisione analoga, nel merito, alla
seconda decisione impugnata.
201
Infatti, la giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA] (sentenze TDI, punto 183 supra, punto 97, e FNCBV/[OSCURATO:PERSONA], punto 183
supra, punto 263) non è rilevante nella fattispecie, in quanto il difetto di motivazione della seconda decisione impugnata
non può consentire al Tribunale di verificare se il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di divulgare i documenti provenienti dalle autorità
italiane sia fondato su una delle ragioni fatte valere da dette autorità italiane al fine di concludere per l’applicazione
di una delle eccezioni al diritto di accesso previste dall’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001 (v., in tal senso,
sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA], punto 33 supra, punto 89). Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia l’intenzione di adottare una decisione
analoga nel merito alla seconda decisione impugnata, essendo vincolata dal rifiuto delle autorità italiane, conformemente
alla sentenza Svezia/[OSCURATO:PERSONA], non può tuttavia privare il Tribunale dell’esame della legittimità della decisione oggetto
del presente ricorso.
202
Di conseguenza, la seconda decisione impugnata deve essere annullata in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non vi ha menzionato le ragioni
fatte valere dalle autorità italiane al fine di concludere per l’applicazione di una delle eccezioni al diritto di accesso
previste dall’art. 4, nn. 1-3, del regolamento n. 1049/2001, senza che occorra pronunciarsi sugli altri addebiti sollevati
nell’ambito del terzo motivo, né sugli altri cinque motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso.
Sulle spese
A –
Causa T‑109/05
203
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. In applicazione del n. 3, primo comma, della medesima disposizione, il Tribunale può ripartire le spese se le parti
soccombono rispettivamente su uno o più capi.
204
Nella fattispecie, poiché il ricorso nella causa T‑109/05 è stato parzialmente accolto, si procederà ad un’equa valutazione
delle circostanze della causa decidendo che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un terzo delle proprie spese ed un terzo delle spese
esposte dalla ricorrente e che quest’ultima sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla
[OSCURATO:PERSONA].
205
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente
sopporti le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], sopporterà le proprie spese.
B –
Causa T‑444/05
206
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. [OSCURATO:PERSONA], poiché è rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata
in tal senso dalla ricorrente.
207
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano
le proprie spese. La Repubblica italiana sopporterà quindi le proprie spese. Il Consiglio e la [OSCURATO:SOCIETA], conformemente all’art. 87,
n. 4, del regolamento di procedura, sopporteranno le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 2005, D (2005) 997, è annullata nella parte in cui riguarda il diniego di accesso
agli elementi dettagliati dei sovraccosti sostenuti su base annua dalla [OSCURATO:SOCIETA] relativi ai servizi di trasporto passeggeri
svolti sulla linea Napoli-Beverello/Capri, tanto con traghetti quanto con unità veloci.
2)
Il ricorso nella causa T‑109/05 è respinto per il resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA] (NLG); quest’ultima sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella causa T‑109/05.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese nella causa T‑109/05.
5)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 ottobre 2005, D (2005) 9766, è annullata.
6)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese nella causa T‑444/05.
7)
La Repubblica italiana, il Consiglio dell’Unione europea e la [OSCURATO:SOCIETA] sopporteranno ciascuno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 maggio 2011.
[OSCURATO:PERSONA] normativo
Fatti e procedimento
Conclusioni delle parti
In diritto
A – Quanto al ricorso nella causa T‑109/05
1. Sull’oggetto della controversia
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
2. Sulla ricevibilità
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio del Tribunale
3. Nel merito
a) Sul quarto motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
b) Sul primo motivo, attinente ad un errore di diritto nell’applicazione dell’eccezione prevista all’art. 4, n. 2, primo trattino,
del regolamento n. 1049/2001
Sulla prima parte, attinente ad un errore di diritto nella scelta del fondamento giuridico
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
Sulla seconda parte, attinente ad una violazione dell’art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001
– Argomenti delle parti
– Giudizio del Tribunale
c) Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio di non discriminazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
d) Sul terzo motivo, attinente alla violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
B – Quanto al ricorso nella causa T‑444/05
1. Argomenti delle parti
2. Giudizio del Tribunale
Sulle spese
A – Causa T‑109/05
B – Causa T‑444/05
*
Lingua processuale: l’italiano.