Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 39220/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16700/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla corretta applicazione della pena concordata e alla individuazione del reato più grave fra quelli posti in continuazione; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge oltre che manifestamente infondato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 settembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 16700/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen, (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla corretta applicazione della pena concordata e alla individuazione del reato più grave fra quelli posti in continuazione; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge oltre che manifestamente infondato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.