Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:452
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019TO0489(06)_INF
Ordinanza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 30 aprile 2025 –
BPCE e a. / SRB (Contributi ex ante 2019)
(causa T‑489/19)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2019 – Revoca dell’atto inizialmente impugnato – Non luogo a statuire parziale – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Eccezione di illegittimità – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»
1.
Diritti fondamentali – Carta dei diritti fondamentali – Parità di trattamento – Normativa dell’Unione in un settore di azione specifico – Ripercussioni diverse per alcuni operatori economici in relazione alla loro situazione individuale o alle norme nazionali – Principio di non discriminazione – Violazione – Assenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21)
(v. punti 141‑144, 146)
2.
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Portata – Stime e valutazioni complesse – Ampio margine di discrezionalità – Direttiva 2014/59 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Fissazione dei criteri di correzione dei contributi ex ante – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Art. 290 TFUE; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 6 e 7 e allegato I; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59, art. 103, § 7)
(v. punti 141‑144, 146)
3.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione – Limiti
(v. punti 194‑197)
4.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento delegato 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF
(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 200‑203, 208, 210, 211)
5.
Eccezione di illegittimità – Presupposti per la ricevibilità – Eccezione sollevata in una memoria di adattamento delle conclusioni iniziali – Elementi di fatto e di diritto noti al momento della proposizione del ricorso – Assenza di modifica di detti elementi nell’atto che sostituisce o modifica l’atto inizialmente impugnato – Irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 225, 226, 228, 232, 234)
6.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi
(Art. 296, comma 2, TFUE)
(v. punti 241, 242)
7.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Mancata presa in considerazione di indicatori e sottoindicatori di rischio nel calcolo di tali contributi – Ammissibilità
(Regolamento della Commissione 2015/63, art. 20, § 1)
(v. punti 274‑278)
8.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico – Mancata presa in considerazione di indicatori e sottoindicatori di rischio nel calcolo di tali contributi – Presupposti
(Regolamenti della Commissione n. 680/2014, 2015/63, artt. 6, 7, 14 e 20, § 1, 2021/451 e 2021/763; direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 2014/59)
(v. punti 274‑278)
9.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Comunicazione del comitato di risoluzione unico (SRB) che segnala al ricorrente la revoca di una decisione e la sua sostituzione – Ammissibilità – Violazione del diritto al contraddittorio / di essere ascoltato – Assenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]
(v. punti 325, 327)
10.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punto 343)
11.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punto 343)
Dispositivo
1)
Non occorre più statuire sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione SRB/ES/SRF/2019/10 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 16 aprile 2019, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2019 al Fondo di risoluzione unico.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La BPCE e le altre ricorrenti i cui nomi figurano in allegato si faranno carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal SRB.
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.