CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato – avverso la sentenza n. 5193/5/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania , depositata il 27 maggio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de ll’11 ottobre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: OTTEMPERANZAGiuseppe Guida proponeva dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, seziona staccata di Catania, ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 602/5/2017,passata in giudicato, con la quale la medesima commissione tributaria aveva riconosciuto in favore del contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici del dicembre 1990, il rimborso della quota pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. Il giudice dell’ottemperanza, con la sentenza indicata in epigrafe, rilevato che l’Agenzia delle entrate non aveva provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso, accoglieva il ricorso e nominava un commissario ad acta. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione d e ll’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017,e successivamente dall’art. 29, comma 1, del d.l. n. 162 del 2019, convertito dalla l.n. 8 del 2020, per non avere la CTR considerato in sede di ottemperanza i limiti quantitativi al rimborso imposti dalla norma suddetta. 2. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che « [nel] giudizio tributario di ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.l. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attivare, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario "ad acta", le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamentoin conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati»(Cass. n. 16289 del 2022). La Corte costituzionale, con sentenza n. 197 del 2022 - nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 16-octies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, inserito, in sede di conversione, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 23 della Costituzione –ha affermato che i margini quantitativi fissati dal citato art. 1, comma 665, citato, integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento di esecuzione del comando giudiziale e non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti (Cass.nn. 18716, 18683, 18358 e 16289 del 2022 ) , di modo cheal giudice dell’ottemperanza compete il potere - dovere di compiere tutti gli accertamenti indispensabili per delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare e, quindi, la verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in considerazione delle risorse disponibili (Cass. nn. 16289e 16659 del 2022): dunque, la verifica della disponibilità dei fondi stanziati dall’art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, «trova la sua sede naturale nell’ambito dell’attuazione e quindi nel giudizio d’ottemperanza» (Cass.n. 18716 del 2022). 3. La CTR non ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, posto che il giudice dell'ottemperanza avrebbe dovuto verificare l'effettodella disposizione di cui all’art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017 sulle modalità di attuazione del rimborso nel caso di specie, adottando di conseguenza i provvedimenti specifici indispensabili all'ottemperanza, ovvero determinando il quomodo dell'attuazione stessa, a seconda della capienza o meno delle risorse stanziate, applicando i principi appena illustrati. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini sinora precisati e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo affinché provveda in conformità dei principi innanzi enunciati, oltre alla regolamentazione dellespese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese de