CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 15431/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/11/2022 del Tribunale di Napoli, sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 25 novembre 2022, respingeva l'appello proposto dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento in data 5 ottobre 2022 della Corte di assise di Napoli, che aveva disposto la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento. Il Tribunale disattendeva la censura di inefficacia della misura coercitiva per decorrenza dei termini di durata massima della fase dibattimentale (anni 1 e mesi 6, a far data dal decreto di rinvio a giudizio del 10 novembre 2020), sul rilievo che, procedendosi per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) cod. proc. pen., il suddetto termine era prolungato di ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 303, comma 1 lett. b) n. 3-bis, a prescindere dalla circostanza che tale aumento non fosse stato applicato dalla Corte entro l'ordinario termine di fase. Neppure poteva considerarsi superato il limite del doppio del termine di fase, pari ad anni tre. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, denunziando la violazione di legge con riferimento all'art. 304, commi 2 e 6, cod. proc. pen. - con la conseguente inefficacia della misura coercitiva -, poiché la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento sarebbe stata disposta dalla Corte di assise in data 5 ottobre 2022, dopo la scadenza dell'ordinario termine di fase di anni 1 e mesi 6 (10 maggio 2022), in applicazione della proroga di ulteriori mesi 6 ex art. 303, comma 1 lett. b n. 3-bis, cod. proc. pen., riconosciuta tardivamente dalla Corte di assise solo col provvedimento del 14 luglio 2022 reiettivo dell'istanza di scarcerazione per scadenza termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso, meramente ripetitivo della tesi difensiva sostenuta in appello e già disattesa da quel giudice con logico e adeguato apparato argomentativo, è manifestamente infondato. 2. Ai sensi dell'art. 303, comma 1 lett. b n. 3-bis, cod. proc. pen. il termine di fase per i delitti di cui l'imputato, nel caso in esame, è chiamato a rispondere (rientranti nel novero dei reati elencati dall'art. 407, comma 2, lettera a cod. proc. pen.) è esteso ex lege da un anno e sei mesi a due anni. Invero, richiamandosi l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità in materia, l'aumento fino a sei mesi dei termini relativi alla fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303, comma 1 lett. b) n. 3-bis, cod. proc. pen., con riferimento ai delitti di cui all'art. 407, comma 2 lett. a), è da considerarsi "automatico", in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e, pertanto, ai fini dell'operatività di tale aumento, non è necessario alcun provvedimento del giudice, neppure in relazione alla sua quantificazione (Sez. 4, n. 16667 del 31/03/2016, Parisi, Rv. 266527. Conformi: Sez. 5, n. 11304 del 12/02/2002, Messina, Rv. 221344; Sez. 5, n. 16868 del 04/04/2002, Mancuso, Rv. 221923; Sez. 6, n. 36763 del 27/05/2003, Mirenda, Rv. 226445; Sez. 1, n. 3043 del 13/01/2005, Saoia, Rv. 230871). È stata inoltre ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta in relazione proprio al combinato disposto dell'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ricollega detto aumento al semplice nomen iuris del reato contestato e non richiede uno specifico provvedimento del giudice, essendosi ritenuto che la disciplina citata è in particolare prevista dal legislatore in relazione alla speciale gravità dei reati (Sez. 2, n. 40401 del 24/09/2008, Batacchi, Rv. 241863). Il termine di durata massima di custodia cautelare per la fase dibattimentale era dunque, nella specie, di due anni e non di un anno e sei mesi e andava a scadere il 10 novembre 2022. Sicché il provvedimento di sospensione per la particolare complessità del dibattimento ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen., adottato dalla Corte di assise il 5 ottobre 2022, è intervenuto ben prima della scadenza del complessivo termine biennale della relativa fase, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte. Neppure emerge alcuna violazione dell'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., poiché il tempo corrispondente al doppio del termine di fase (anche senza considerare l'aumento stabilito dal primo comma, lett. b n. 3-bis, dell'art. 303), pari a tre anni, non era affatto scaduto. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, ritenuta equa, di tremila euro alla Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1