Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 12112/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21365-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'OGLIO; - ricorrente - 2022 contro 501 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 543/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/06/2016 R.G.N. 1181/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Caltavuturo, ha rigettato il ricorso con il quale F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21365/2016 l’originario ricorrente, incaricato della posizione organizzativa di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 501/2022 di Vigilanza e Controllo del Territorio, aveva chiesto, in via principale, il riconoscimento Numero di raccolta generale 12112/2022 del diritto a percepire la retribuzione di risultato per gli anni compresi fra il 1999 ed il Data pubblicazione 13/04/2022 2006 ed in subordine il risarcimento del danno cagionato dal mancato rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del comparto Regioni e [OSCURATO:PERSONA];

2. il ricorrente a fondamento della domanda aveva dedotto che l’ente aveva previsto nelle delibere di incarico l’attribuzione del trattamento accessorio disciplinato dall’art. 10 del CCNL 31.3.199 per il personale del comparto enti locali, ma aveva poi omesso la corresponsione della retribuzione di risultato, adducendo a giustificazione del proprio operato l’indisponibilità di risorse e la mancata attivazione di strumenti di valutazione della prestazione resa;

2. la Corte territoriale ha premesso che dalla mancata fissazione degli obiettivi e dall’omessa valutazione dell’attività svolta quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] deriva un danno da perdita di chance che non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato da chi assume di avere subito il pregiudizio;

3. ha aggiunto che nella fattispecie il Quagliana non aveva fornito alcun elemento (obiettivi raggiunti in precedenza, pregresse attività svolte, peculiari capacità professionali nel settore di assegnazione) dal quale si potesse desumere che in caso di assegnazione degli obiettivi e di valutazione annuale quest’ultima sarebbe stata positiva;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha resistito con controricorso il Comune di Caltavuturo;

5. con atto del 3 febbraio 2022 si è costituito per il controricorrente nuovo difensore, che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi a quanto già dedotto in causa. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225 e 1226 cod. civ. e sostiene, in sintesi, che il danno da perdita di chance è configurabile con il semplice venir meno di un’apprezzabile possibilità di conseguire il risultato utile e pertanto la prova che chi agisce in giudizio deve fornire non può essere quella richiesta dalla Corte territoriale, ossia la sussistenza delle condizioni necessarie per una valutazione positiva;

2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare il danno da perdita di chance;

2.1. in particolare si desumeva dagli atti che l’incarico era stato ripetutamente confermato nel corso degli anni, senza che il Comune avesse mai mosso contestazioni F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21365/2016 all’operato del ricorrente e che l’unica ragione della mancata erogazione dNumero sezionale 501/2022ella retribuzione di risultato era stata indicata nell’omessa attivazione delle procedure di Numero di raccolta generale 12112/2022 valutazione; Data pubblicazione 13/04/2022

3. il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ravvisati nelle circostanze indicate nel punto che precede, circostanze sufficienti a provare la fondatezza della domanda;

4. infine con il quarto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si assume che il giudice d’appello avrebbe dovuto rigettare, non accogliere, l’impugnazione del Comune e, quindi, condannare l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, erroneamente compensate;

5. il primo motivo è infondato; questa Corte ha da tempo evidenziato che la chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui se, da un lato, la perdita di chance configura un danno concreto ed attuale, dall'altro, però, detto danno non coincide con il risultato utile al quale si aspirava e va, quindi, commisurato alla probabilità di conseguire il bene al quale aspirava il danneggiato (cfr. Cass. n. 4400/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);

5.1. ciò comporta che grava sul ricorrente l'onere di provare, anche mediante dati valorizzabili ai fini del ragionamento presuntivo, la probabilità di ottenere il risultato utile sperato (Cass.

S.U. n. 21678/2013; v. negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 4014/2016; Cass. n. 11165/2018; Cass. n.13483/2018 e Cass. n. 32234/2021 che in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa ha ritenuto «l’intervenuto rinnovo della posizione organizzativa a favore del ricorrente insufficiente a fondare la presunzione dell'esito positivo del giudizio sul conseguimento dei risultati connessi agli obiettivi assegnati all'atto del conferimento dell'originario incarico di posizione organizzativa»);

5.2. solo qualora detto onere sia stato assolto il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa (cfr. Cass. n. 9392/2017; Cass. n. 24295/2016; Cass. n. 10030/2015; Cass. n. 18207/2014) ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass. n. 18207/2014 cit.), ma occorre comunque tener conto del grado di probabilità (Cass. nn. 4014/2016; 5119/2010; 14820/2007; 2167/1996) e della natura del danno da perdita di chance che «è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale» ( Cass. n. 2737/2015);F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21365/2016

5.3. dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale ha Numero sezionale 501/2022 correttamente evidenziato che la mera assegnazione al dipendente della responsabilità Numero di raccolta generale 12112/2022 degli uffici e dei servizi non attribuisce in via automatica il diritto all’erogazione della Data pubblicazione 13/04/2022 retribuzione di risultato, che richiede il raggiungimento degli obiettivi fissati e la valutazione positiva dell’operato del dipendente, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto a dimostrare che, qualora le procedure contrattuali fossero state rispettate, avrebbero avuto, quantomeno in termini di verosimiglianza, esito positivo;

6. il secondo ed il terzo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili perché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione delle disposizioni dettate dal codice civile in tema di prova presuntiva e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurano la valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito, che nella specie ha evidenziato la mancanza di allegazioni in merito agli obiettivi raggiunti in precedenza, alle pregresse attività svolte, alle capacità professionali possedute;

6.1. nella vigenza dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo antecedente alla modifica operata dal d.l. n. 83/2012, questa Corte aveva affermato che «spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo» (Cass. n. 10847/2007);

6.2. il principio, richiamato anche in successive pronunce (cfr. fra le più recenti Cass. n. 22336/2021), non ha perso attualità nella parte in cui riserva al giudice del merito la valutazione della prova presuntiva e della possibilità di fare alla stessa ricorso e va, quindi, ribadito, con la precisazione che, una volta limitato il controllo sulla motivazione al rispetto del “minimo costituzionale” ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ. ed il vizio di omesso esame al fatto storico decisivo, perché possa essere censurata in sede di legittimità la sentenza gravata occorre che la motivazione sia del tutto mancante, apparente o intrinsecamente contraddittoria, ed il fatto non valutato, da non confondere con l’omessa valutazione di risultanze istruttorie, sia dotato in sé di assoluta decisività, evenienza, questa, che non ricorre nella fattispecie;

7. inammissibile è il quarto motivo perché il ricorrente non formula alcuna censura al regolamento delle spese disposto nella sentenza impugnata e prospetta un diverso regime solo come eventuale e condizionato all’accoglimento degli altri motivi;F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2

8. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al Numero registro generale 21365/2016 pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; Numero sezionale 501/2022

9. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. Numero di raccolta generale 12112/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21365-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'OGLIO; - ricorrente - 2022 contro 501 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 543/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/06/2016 R.G.N. 1181/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Caltavuturo, ha rigettato il ricorso con il quale F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21365/2016 l’originario ricorrente, incaricato della posizione organizzativa di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 501/2022 di Vigilanza e Controllo del Territorio, aveva chiesto, in via principale, il riconoscimento Numero di raccolta generale 12112/2022 del diritto a percepire la retribuzione di risultato per gli anni compresi fra il 1999 ed il Data pubblicazione 13/04/2022 2006 ed in subordine il risarcimento del danno cagionato dal mancato rispetto della contrattazione collettiva per i dipendenti del comparto Regioni e [OSCURATO:PERSONA]; 2. il ricorrente a fondamento della domanda aveva dedotto che l’ente aveva previsto nelle delibere di incarico l’attribuzione del trattamento accessorio disciplinato dall’art. 10 del CCNL 31.3.199 per il personale del comparto enti locali, ma aveva poi omesso la corresponsione della retribuzione di risultato, adducendo a giustificazione del proprio operato l’indisponibilità di risorse e la mancata attivazione di strumenti di valutazione della prestazione resa; 2. la Corte territoriale ha premesso che dalla mancata fissazione degli obiettivi e dall’omessa valutazione dell’attività svolta quale titolare della [OSCURATO:PERSONA] deriva un danno da perdita di chance che non è in re ipsa ma deve essere allegato e provato da chi assume di avere subito il pregiudizio; 3. ha aggiunto che nella fattispecie il Quagliana non aveva fornito alcun elemento (obiettivi raggiunti in precedenza, pregresse attività svolte, peculiari capacità professionali nel settore di assegnazione) dal quale si potesse desumere che in caso di assegnazione degli obiettivi e di valutazione annuale quest’ultima sarebbe stata positiva; 4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali ha resistito con controricorso il Comune di Caltavuturo; 5. con atto del 3 febbraio 2022 si è costituito per il controricorrente nuovo difensore, che ha concluso per il rigetto del ricorso, riportandosi a quanto già dedotto in causa. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1225 e 1226 cod. civ. e sostiene, in sintesi, che il danno da perdita di chance è configurabile con il semplice venir meno di un’apprezzabile possibilità di conseguire il risultato utile e pertanto la prova che chi agisce in giudizio deve fornire non può essere quella richiesta dalla Corte territoriale, ossia la sussistenza delle condizioni necessarie per una valutazione positiva; 2. la seconda censura addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. perché era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare il danno da perdita di chance; 2.1. in particolare si desumeva dagli atti che l’incarico era stato ripetutamente confermato nel corso degli anni, senza che il Comune avesse mai mosso contestazioni F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21365/2016 all’operato del ricorrente e che l’unica ragione della mancata erogazione dNumero sezionale 501/2022ella retribuzione di risultato era stata indicata nell’omessa attivazione delle procedure di Numero di raccolta generale 12112/2022 valutazione; Data pubblicazione 13/04/2022 3. il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ravvisati nelle circostanze indicate nel punto che precede, circostanze sufficienti a provare la fondatezza della domanda; 4. infine con il quarto motivo, che denuncia la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., si assume che il giudice d’appello avrebbe dovuto rigettare, non accogliere, l’impugnazione del Comune e, quindi, condannare l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, erroneamente compensate; 5. il primo motivo è infondato; questa Corte ha da tempo evidenziato che la chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, per cui se, da un lato, la perdita di chance configura un danno concreto ed attuale, dall'altro, però, detto danno non coincide con il risultato utile al quale si aspirava e va, quindi, commisurato alla probabilità di conseguire il bene al quale aspirava il danneggiato (cfr. Cass. n. 4400/2004 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 5.1. ciò comporta che grava sul ricorrente l'onere di provare, anche mediante dati valorizzabili ai fini del ragionamento presuntivo, la probabilità di ottenere il risultato utile sperato (Cass. S.U. n. 21678/2013; v. negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 4014/2016; Cass. n. 11165/2018; Cass. n.13483/2018 e Cass. n. 32234/2021 che in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa ha ritenuto «l’intervenuto rinnovo della posizione organizzativa a favore del ricorrente insufficiente a fondare la presunzione dell'esito positivo del giudizio sul conseguimento dei risultati connessi agli obiettivi assegnati all'atto del conferimento dell'originario incarico di posizione organizzativa»); 5.2. solo qualora detto onere sia stato assolto il danno, che non coincide con le retribuzioni perse, va liquidato in via equitativa (cfr. Cass. n. 9392/2017; Cass. n. 24295/2016; Cass. n. 10030/2015; Cass. n. 18207/2014) ed a tal fine l'ammontare delle retribuzioni perse può costituire un parametro (Cass. n. 18207/2014 cit.), ma occorre comunque tener conto del grado di probabilità (Cass. nn. 4014/2016; 5119/2010; 14820/2007; 2167/1996) e della natura del danno da perdita di chance che «è un danno futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale» ( Cass. n. 2737/2015);F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 21365/2016 5.3. dai richiamati principi non si è discostata la Corte territoriale la quale ha Numero sezionale 501/2022 correttamente evidenziato che la mera assegnazione al dipendente della responsabilità Numero di raccolta generale 12112/2022 degli uffici e dei servizi non attribuisce in via automatica il diritto all’erogazione della Data pubblicazione 13/04/2022 retribuzione di risultato, che richiede il raggiungimento degli obiettivi fissati e la valutazione positiva dell’operato del dipendente, con la conseguenza che quest’ultimo è tenuto a dimostrare che, qualora le procedure contrattuali fossero state rispettate, avrebbero avuto, quantomeno in termini di verosimiglianza, esito positivo; 6. il secondo ed il terzo motivo, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono inammissibili perché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione delle disposizioni dettate dal codice civile in tema di prova presuntiva e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., censurano la valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito, che nella specie ha evidenziato la mancanza di allegazioni in merito agli obiettivi raggiunti in precedenza, alle pregresse attività svolte, alle capacità professionali possedute; 6.1. nella vigenza dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo antecedente alla modifica operata dal d.l. n. 83/2012, questa Corte aveva affermato che «spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo» (Cass. n. 10847/2007); 6.2. il principio, richiamato anche in successive pronunce (cfr. fra le più recenti Cass. n. 22336/2021), non ha perso attualità nella parte in cui riserva al giudice del merito la valutazione della prova presuntiva e della possibilità di fare alla stessa ricorso e va, quindi, ribadito, con la precisazione che, una volta limitato il controllo sulla motivazione al rispetto del “minimo costituzionale” ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ. ed il vizio di omesso esame al fatto storico decisivo, perché possa essere censurata in sede di legittimità la sentenza gravata occorre che la motivazione sia del tutto mancante, apparente o intrinsecamente contraddittoria, ed il fatto non valutato, da non confondere con l’omessa valutazione di risultanze istruttorie, sia dotato in sé di assoluta decisività, evenienza, questa, che non ricorre nella fattispecie; 7. inammissibile è il quarto motivo perché il ricorrente non formula alcuna censura al regolamento delle spese disposto nella sentenza impugnata e prospetta un diverso regime solo come eventuale e condizionato all’accoglimento degli altri motivi;F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 8. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al Numero registro generale 21365/2016 pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; Numero sezionale 501/2022 9. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. Numero di raccolta generale 12112/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a :
Sentenza Cassazione n. 12112/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris