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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 31841/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25422/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del le- gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], N 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D ' APPELLO MILANO n. 1218/2022 depositata il 11/04/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Su ricorso per decreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] factoring, in qualità di società cessionaria dei fornitori di Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, il Tribunale di Milano, con decreto n. 21893/2016 del 27.8.2016, ha ingiunto alla debitrice ceduta il pagamento della somma capitale di euro 1.996.681,16.

La ASP ha proposto opposizione, deducendo il pagamento parziale dei debiti.

Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza, ha condannato la ASPal pagamento del residuo ritenuto non pagato.

La Corte d'appello, adita dalla ASP, laquale deduceva che, di- versamente da quanto ritenuto dal primo giudice aveva dimostrato di avere pagato alcune fatture,e in via incidentale dalla Banca (sul- le spese) ha respinto l'appello principale e accolto l'incidentale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la ASPaffidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]- mafactoring) si è difesa con controricorso.

Entrambe le partihanno depositato memorie.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025 ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il procuratore del ricorrente, alla pubblica udienza,ha insisti- to in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art 360 c.1 n.4 per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c.

La parte deduce che la sentenza è nulla per essere stata pro- nunciata prima della scadenza dei termini prescritti per il deposito degli scritti difensivi con conseguente violazione del principio del contraddittorio.Rileva che la Corte di appello di Milano, all' udienza per la precisazione delle conclusioni del 26 gennaio 2022ha tratte- nutola causa in decisione e successivamente deliberato la sentenza in data 6 aprile 2022 prima della scadenza dei termini processuali ex art.190 c.p.c.

Parte controricorrente deduce che il Presidente della prima sezione civile della Corte d'appello di Milano, con provvedimento comunicato alle parti a mezzo pec in data 12 gennaio 2022,ha sta- bilito cheper tutte le cause chiamate al la udienza di precisazione di conclusioni del 26 gennaio 2022 sarebbero decorsi 45 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche, sicché alla udienza del 26 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione richiamando il predetto provvedimento, e pertanto i termini per le comparse, così abbreviati, erano già decorsi alla data della decisione.

Ciò permesso,con riferimento al primo motivo del ricorso, il cui esame è preliminare, si rileva che non si rinvengono in atti i provvedimenti cui fa riferimento il controricorrente, e segnatamen- te i verbali e provvedimenti relativi alla udienza del 26 gennaio 2022innanzi alla Corte d'appello, da cui si trarrebbe la disposta ri- duzione dei termini; che pertanto deve essere acquisito il fascicolo d'ufficio, non disponibile in atti, rinviando la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone la acquisizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25422/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del le- gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], N 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]- -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D ' APPELLO MILANO n. 1218/2022 depositata il 11/04/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] Su ricorso per decreto ingiuntivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] factoring, in qualità di società cessionaria dei fornitori di Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, il Tribunale di Milano, con decreto n. 21893/2016 del 27.8.2016, ha ingiunto alla debitrice ceduta il pagamento della somma capitale di euro 1.996.681,16. La ASP ha proposto opposizione, deducendo il pagamento parziale dei debiti. Il Tribunale di Milano, ritenuta la propria competenza, ha condannato la ASPal pagamento del residuo ritenuto non pagato. La Corte d'appello, adita dalla ASP, laquale deduceva che, di- versamente da quanto ritenuto dal primo giudice aveva dimostrato di avere pagato alcune fatture,e in via incidentale dalla Banca (sul- le spese) ha respinto l'appello principale e accolto l'incidentale. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la ASPaffidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]- mafactoring) si è difesa con controricorso. Entrambe le partihanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta e alla pubblica udienza del 9 ottobre 2025 ha concluso per il rigetto del ricorso. Il procuratore del ricorrente, alla pubblica udienza,ha insisti- to in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art 360 c.1 n.4 per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c. La parte deduce che la sentenza è nulla per essere stata pro- nunciata prima della scadenza dei termini prescritti per il deposito degli scritti difensivi con conseguente violazione del principio del contraddittorio.Rileva che la Corte di appello di Milano, all' udienza per la precisazione delle conclusioni del 26 gennaio 2022ha tratte- nutola causa in decisione e successivamente deliberato la sentenza in data 6 aprile 2022 prima della scadenza dei termini processuali ex art.190 c.p.c. Parte controricorrente deduce che il Presidente della prima sezione civile della Corte d'appello di Milano, con provvedimento comunicato alle parti a mezzo pec in data 12 gennaio 2022,ha sta- bilito cheper tutte le cause chiamate al la udienza di precisazione di conclusioni del 26 gennaio 2022 sarebbero decorsi 45 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche, sicché alla udienza del 26 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione richiamando il predetto provvedimento, e pertanto i termini per le comparse, così abbreviati, erano già decorsi alla data della decisione. Ciò permesso,con riferimento al primo motivo del ricorso, il cui esame è preliminare, si rileva che non si rinvengono in atti i provvedimenti cui fa riferimento il controricorrente, e segnatamen- te i verbali e provvedimenti relativi alla udienza del 26 gennaio 2022innanzi alla Corte d'appello, da cui si trarrebbe la disposta ri- duzione dei termini; che pertanto deve essere acquisito il fascicolo d'ufficio, non disponibile in atti, rinviando la causa a nuovo ruolo. P.Q.M Rinvia la casa a nuovo ruolo e dispone la acquisizi
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