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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36290/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01TGU7X nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOc ( dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino il 20 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 30 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fini di spaccio hashish, fatto accertato il 28 maggio 2022, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed illogicità dell'apparato giustificativo; inoltre propone alla S.C. di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che prescrive per il ricorso di legittimità la necessaria assistenza tecnica di Difensore iscritto in apposito albo, per ritenuto contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.3.11 ricorso è stato proposto dopo il 3 agosto 2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, in precedenza prevista, per l'imputato di presentare ricorso personale. 4.In merito alla questione di legittimità costituzionale, essa va certamente disattesa, giacché la rappresentanza tecnica da parte di Difensore abilitato ed iscritto all'albo speciale non annulla né de-quota le garanzie difensive inviolabili di rilevanza costituzionale ed europea.

Si tratta di principio condivisibilmente affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità: infatti, «E' manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Non vi sono, pertanto, ragioni per condividere il dubbio di legittimità costituzionale, essendo il principio dell'inderogabilità della difesa tecnica pienamente compatibile con l'inviolabile diritto di difesa. 5 Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, con declaratoria da adottarsi de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.) e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01TGU7X nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOc ( dato avviso alle parti; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Torino il 20 ottobre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Torino il 30 maggio 2022, all'esito del giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fini di spaccio hashish, fatto accertato il 28 maggio 2022, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione ed illogicità dell'apparato giustificativo; inoltre propone alla S.C. di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., che prescrive per il ricorso di legittimità la necessaria assistenza tecnica di Difensore iscritto in apposito albo, per ritenuto contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.3.11 ricorso è stato proposto dopo il 3 agosto 2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, in precedenza prevista, per l'imputato di presentare ricorso personale. 4.In merito alla questione di legittimità costituzionale, essa va certamente disattesa, giacché la rappresentanza tecnica da parte di Difensore abilitato ed iscritto all'albo speciale non annulla né de-quota le garanzie difensive inviolabili di rilevanza costituzionale ed europea. Si tratta di principio condivisibilmente affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità: infatti, «E' manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Non vi sono, pertanto, ragioni per condividere il dubbio di legittimità costituzionale, essendo il principio dell'inderogabilità della difesa tecnica pienamente compatibile con l'inviolabile diritto di difesa. 5 Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, con declaratoria da adottarsi de plano (art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.) e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in