Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00123/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Caltanisetta ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 19 aprile 2025, il giudice monocratico di Gelarigettava l’istanza di dissequestro avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], custode dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato dei reati ex art. 1161 del R.D. n. 327 del 1942 e 256, comma 2, del d. lgs. n. 152 del2006, a lui ascritti per avere, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., arbitrariamente occupato un’area demaniale di circa 1.600 mq. presso la banchina nord del porto rifugio di [OSCURATO:PERSONA], depositando in modo incontrollato in un capannone rifiuti sia pericolosi che non pericolosi.

2. Con ordinanza del 22 maggio 2025, il Tribunale del r iesame di Caltanisetta, in parziale accoglimento dell’appello cautelare reale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], disponeva la restituzione alla predetta [OSCURATO:PERSONA] dell’area recintata esterna al fabbricatoinsistente presso la banchina nord, confermando invece il sequestro del fabbricato.

3. Avverso l’ordinanza del Tribunale nisseno, l’[OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, tramite il difensore di fiduciae procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, oggetto di doglianza èl’inosservanza degli art. 321 cod. proc. pen. e 49 del R.D.n. 327 del 1942, evidenziandosi che, in base a quest’ultima norma, trascurata dai giudici cautelari, non è necessaria alcuna prova sulla titolarità del bene, essendo assodato che l’area demaniale occupata sine titulodall’indagato e tutti gli immobili non amovibili in essa insistenti sono ex lege di proprietà dello Stato .

Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa è costante nel rimarcare la temporaneità e la precarietà dell’occupazione dei beni demaniali da parte del concessionario, stante il principio di inalienabilità del demanio pubblico.

Dunque, non essendo più il bene demaniale nella disponibilità dell’indagato Catania, essendone stata affidata la custodia alla ricorrente, non può ritenersi legittima la mancata restituzione all’avente diritto.

Con il secondo motivo, la difesa deduce l’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che il Tribunale, nell’escludere la restituzione del fabbricato, si sarebbe prodigato in osservazioni estranee alle ragioni sulle quali era chiamato ad esprimersi, omettendo di considerare che, per poter eseguire le attività di smaltimento dei rifiuti all’interno del fabbricato, di pulizia delle aree circostanti e di ripristino dei luoghi, occorre mettere in sicurezza il fabbricatomedesimo, richiedendo qualunque di queste attività un’adeguata programmazione.

3.1. Con memoria trasmessa il 1° ottobre 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o“in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett.

E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez.

Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).

2. Ciò posto, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di parziale dissequestro.

2.1. In particolare, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, i giudici della impugnazione cautelare hannorimarcato come fosse incontroverso e documentalmente provato che l’area in questione fosse di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], per cui l’area esterna al fabbricato è stata restituita all’[OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], posto che i rifiuti depositati in modo incontrollato si trovano nel fabbricato e non nell’area circostante.Il fabbricato insistente nell’area demaniale non è statoinvece restituito alla ricorrente, non essend o stata accertata l’effettiva titolarità del fabbricato, posto che allo statoè ancora in corso l’accertamento di responsabilità dell’indagato Catania in ord ine ai reati a lui provvisor iamente ascr itti .

L e esigenze cautelari sottese all’imposizione della cautela realesono state dunque ritenute ancora ravvisabili, stante la persistente presenza dei rifiuti nel fabbricato, essendosi a ciò aggiunto che l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, sebbenenominata custode da quasi un anno, non si è attivata per proporre attività di ripristino dello stato dei luoghi, iniziative che prescindono dal mantenimento del vincolo, o che comunque possonoessere eventualmente soddisfatte anche con un dissequestro temporaneo del fabbricato, finalizzato alla rimozione dei rifiuti in esso ancora contenuti.

2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere ulteriormente sviluppati nell’evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata rispetto alla necessità del permanere del vincolo reale sul solo fabbricato dove sono ancora presenti i rifiuti, in quanto sorretto da considerazioni razionali e non distoniche con le acquisizioni investigative allo stato disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero, oltre a sollecitare valutazioni di fatto estranee al perimetro del giudiziodi legittimità, si muovono sostanzialmente nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del Tribunale di Caltanisetta ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delPubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 19 aprile 2025, il giudice monocratico di Gelarigettava l’istanza di dissequestro avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], custode dei beni sottoposti a sequestro nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato dei reati ex art. 1161 del R.D. n. 327 del 1942 e 256, comma 2, del d. lgs. n. 152 del2006, a lui ascritti per avere, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., arbitrariamente occupato un’area demaniale di circa 1.600 mq. presso la banchina nord del porto rifugio di [OSCURATO:PERSONA], depositando in modo incontrollato in un capannone rifiuti sia pericolosi che non pericolosi. 2. Con ordinanza del 22 maggio 2025, il Tribunale del r iesame di Caltanisetta, in parziale accoglimento dell’appello cautelare reale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], disponeva la restituzione alla predetta [OSCURATO:PERSONA] dell’area recintata esterna al fabbricatoinsistente presso la banchina nord, confermando invece il sequestro del fabbricato. 3. Avverso l’ordinanza del Tribunale nisseno, l’[OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, tramite il difensore di fiduciae procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza èl’inosservanza degli art. 321 cod. proc. pen. e 49 del R.D.n. 327 del 1942, evidenziandosi che, in base a quest’ultima norma, trascurata dai giudici cautelari, non è necessaria alcuna prova sulla titolarità del bene, essendo assodato che l’area demaniale occupata sine titulodall’indagato e tutti gli immobili non amovibili in essa insistenti sono ex lege di proprietà dello Stato . Del resto, anche la giurisprudenza amministrativa è costante nel rimarcare la temporaneità e la precarietà dell’occupazione dei beni demaniali da parte del concessionario, stante il principio di inalienabilità del demanio pubblico. Dunque, non essendo più il bene demaniale nella disponibilità dell’indagato Catania, essendone stata affidata la custodia alla ricorrente, non può ritenersi legittima la mancata restituzione all’avente diritto. Con il secondo motivo, la difesa deduce l’apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, rilevando che il Tribunale, nell’escludere la restituzione del fabbricato, si sarebbe prodigato in osservazioni estranee alle ragioni sulle quali era chiamato ad esprimersi, omettendo di considerare che, per poter eseguire le attività di smaltimento dei rifiuti all’interno del fabbricato, di pulizia delle aree circostanti e di ripristino dei luoghi, occorre mettere in sicurezza il fabbricatomedesimo, richiedendo qualunque di queste attività un’adeguata programmazione. 3.1. Con memoria trasmessa il 1° ottobre 2025, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ribadendone e sviluppandone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria, perché tra loro sovrapponibili, occorre richiamare, in via preliminare, la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o“in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, Rv. 285189 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 2. Ciò posto, deve ritenersi che nel caso di specie non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione di parziale dissequestro. 2.1. In particolare, nel confrontarsi con le obiezioni difensive, i giudici della impugnazione cautelare hannorimarcato come fosse incontroverso e documentalmente provato che l’area in questione fosse di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], per cui l’area esterna al fabbricato è stata restituita all’[OSCURATO:PERSONA] di sistema portuale del mare di [OSCURATO:PERSONA], posto che i rifiuti depositati in modo incontrollato si trovano nel fabbricato e non nell’area circostante.Il fabbricato insistente nell’area demaniale non è statoinvece restituito alla ricorrente, non essend o stata accertata l’effettiva titolarità del fabbricato, posto che allo statoè ancora in corso l’accertamento di responsabilità dell’indagato Catania in ord ine ai reati a lui provvisor iamente ascr itti . L e esigenze cautelari sottese all’imposizione della cautela realesono state dunque ritenute ancora ravvisabili, stante la persistente presenza dei rifiuti nel fabbricato, essendosi a ciò aggiunto che l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente, sebbenenominata custode da quasi un anno, non si è attivata per proporre attività di ripristino dello stato dei luoghi, iniziative che prescindono dal mantenimento del vincolo, o che comunque possonoessere eventualmente soddisfatte anche con un dissequestro temporaneo del fabbricato, finalizzato alla rimozione dei rifiuti in esso ancora contenuti. 2.2. Orbene, fermo restando che i temi sollevati dalla difesa potranno essere ulteriormente sviluppati nell’evoluzione del procedimento penale in corso, deve ribadirsi che l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata rispetto alla necessità del permanere del vincolo reale sul solo fabbricato dove sono ancora presenti i rifiuti, in quanto sorretto da considerazioni razionali e non distoniche con le acquisizioni investigative allo stato disponibili, non presta il fianco alle censure difensive, che invero, oltre a sollecitare valutazioni di fatto estranee al perimetro del giudiziodi legittimità, si muovono sostanzialmente nell’orbita non tanto della violazione di legge, ma piuttosto della manifesta illogicità o della erroneità della motivazione, profilo questo, come detto, non è deducibile con il ricorso per cassazione proposto contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricor
Sentenza Cassazione n. 00123/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris