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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21173/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27617/17 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portorhesi n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]W. r -controricorrente - D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. - controricorrente - D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A lo rappresenta e difende. - controricorrente - nonché contro D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], - intimate - Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG.

PUGLIA n. 1831/2017, depositata in data 17 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento degli avvisi di accertamento nn.

TVS030101291/2013 IRES-ALTRO 2009 TVS030101292/2013 IRES-ALTRO 2010 e TVS030101300/2013 IRES-ALTRO 2011.

Invero, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] e Trani, sulla base di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Andria, ha contestato alla società cooperativa in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA]. il mancato pagamento per gli anni 2009, 2010 e 2011 ai fini IRES, IRAP ed IVA in capo al liquidatore [OSCURATO:PERSONA]Ameno ed ai soci della cooperativa [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ameno.

Impugnati gli avvisi di accertamento, la C.t.p. di Bari, riuniti i procedimenti, li ha annullati.

2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate ribadendo l'estensione della responsabilità fiscale sulla base della normativa di cui agli artt. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 2495 cod. civ. in base alla quale sussiste la responsabilità dei soci e dei liquidatori per il mancato pagamento (anche) delle imposte da parte della società e, più in generale, per la responsabilità dei soci per i crediti della società successivamente alla cancellazione della stessa.

La C.t.r. della Puglia ha rigettato l'appello - così confermando la sentenza di primo grado e annullando gli avvisi di accertamento - sulla base della considerazione secondo cui la fattispecie normativa invocata non aveva trovato fondamento fattuale nell'accertamento dell'Ufficio erariale in quanto non era stato provato - né dedotto - che il mancato pagamento delle imposte rivendicate in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. fosse dipeso da colpa imputabile al liquidatore (insediatosi nel 2011) né che i soci avessero riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione; ciò in relazione a quanto stabilito dall'art. 2945 cod. civ. secondo cui «dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi».

3. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Si sono costituiti in giudizio con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA]Ameno e [OSCURATO:PERSONA]. e (i [OSCURATO:PERSONA]Ameno e [OSCURATO:PERSONA]Amelio, cui era notificato il ricorso, sono rimaste intimate.

4. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 per la quale sono state depositate memorie e precisamente: - in data 17/06/2019, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 per i controrícorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Agenzia delle entrate depositava memoria con la quale dava atto della regolare presentazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] (in oggetto veniva indicato legale rappresentante D'[OSCURATO:PERSONA] laddove il legale rappresentante è D'[OSCURATO:PERSONA] e liquidatore D'[OSCURATO:PERSONA]) di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 definendo la stessa tempestiva e regolare (cfr. nota dell'Agenzia delle Entrate di Barletta - Andria - Trani n. prot. 2019/60819); in essa si faceva esplicito riferimento agli avvisi di accertamento n.

TVS030101291-13 (2009), n.

TVS030101292-13 (2010) e n.

TVS030101300-13 (2011) nonché alla sentenza impugnata n. 1831/11/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia; - in data 22/03/2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza di estinzione del processo ex art. 6 di. 23 ottobre 2018, n. 119 ed in essa ha richiamato l'istanza di adesione depositata il 17/06/2019 riferendola ai controricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, nei confronti dei coobbligati è intervenuta l'estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

Anche l'Agenzia delle entrate, in data 18/11/2019, con nota di prot. n. 2019/60819, dava atto del deposito da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., di regolare domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 per i tre avvisi di accertamento; conseguentemente l'Avvocatura dello Stato ha depositato la nota agli att-2g2jAegi ie-i:0 c- iefe- .4'..Come precisato in narrativa, per i coobbligati è cessata la materia del contendere ma per le altre parti convenute (ossia [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA]Angella, [OSCURATO:PERSONA]Amelio e [OSCURATO:PERSONA]Amelio), le quali non hanno presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, il ricorso deve essere affrontato nel merito dei motivi proposti. 1.1 Con il primo motivo di ricorso così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.», la ricorrente lamenta l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice d'appello laddove non ha considerato che sia i soci che il liquidatore avrebbero agito in violazione dei canoni di correttezza e di prudenza nella fase di liquidazione della società siccome adottata, la liquidazione, dopo l'avvio delle attività di controllo fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice d'appello laddove ha ritenuto insussistente la responsabilità del liquidatore e dei soci per affermata mancanza di prova circa una distribuzione di utili risultante dal bilancio di liquidazione. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta il vizio motivazionale evidenziato dalla sentenza impugnata che non ha inteso tener conto delle irregolarità contabili ("forti criticità") riscontrate nella tenuta della contabilità della Cooperativa [OSCURATO:SOCIETA].

2. IL primo ed il secondo motivo di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per motivi di connessione, sono infondati.

Invero, entrambi i motivi afferiscono all'interpretazione della disciplina scaturente dal combinato disposto degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento all'error in procedendo ed al vizio di motivazione.

Dispone l'art. 2495 cod. civ., al secondo comma, che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio (t finale di liquidazione.

Ciò implica che l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ove i soci stessi siano limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Sez.

U., 12 marzo 2013, n. 6070).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato chiara contezza del percorso argomentativo laddove afferma che non è stata data la prova della colpa imputabile agli amministratori né della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione così come normativamente previsto; kricorrente ha denunciato un errore di diritto o un vizio di ragionamento limitandosi a richiamare genericamente le norme di legge senza specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata.

Sotto questo profilo, i rilievi contenuti nel ricorso non investono affatto la motivazione della decisione, mediante l'individuazione di obiettive deficienze o contraddizioni ma si limitano alla denuncia generica della violazione delle regole ermeneutiche, senza la specificazione dei canoni che, in concreto, si assumono violati, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa e più favorevole di quella criticata (così Cass. n. 9157/2000).

3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Invero, sul precipuo punto, il giudice di appello ha rilevato che per potere invocare l'art. 2729 cod. civ. in materia di presunzioni semplici, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto fornire la prova dei presupposti di fatto previsti dalla legge (ovvero riscossione di somme da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione e il comportamento colposo del liquidatore), circostanza non realizzatasi nel caso di specie e ciò perché solo l'adempimento dell'onere probatorio a supporto dell'accertamento impugnato avrebbe - ove riscontrato - consentito di azionare, ai fini del recupero di eventuale imposta evasa, la disposizione civilistica di cui all'art. 2495 cod. civ. e quella fiscale di cui al d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602.

Né tantomeno può in questa sede invocarsi la presunzione di presenza di utili extrabilancio e di distribuzione di utili extracontabili.

In conclusione, vanno rigettati tutti i motivi di ricorso.

Per i coobbligati va dichiarato estinto il giudizio ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119? c.0 Ao CAz- ei-c-1.11D .

4. Le spese, in considerazione della complessità e peculiarità della vicenda, vanno compensate.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica l'art. 13, [arirngcomma quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio nei confronti dei coobb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27617/17 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portorhesi n. 12 presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]W. r -controricorrente - D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende. - controricorrente - D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall'[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] A lo rappresenta e difende. - controricorrente - nonché contro D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], - intimate - Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. PUGLIA n. 1831/2017, depositata in data 17 maggio 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento degli avvisi di accertamento nn. TVS030101291/2013 IRES-ALTRO 2009 TVS030101292/2013 IRES-ALTRO 2010 e TVS030101300/2013 IRES-ALTRO 2011. Invero, l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] e Trani, sulla base di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza - Tenenza di Andria, ha contestato alla società cooperativa in liquidazione [OSCURATO:SOCIETA]. il mancato pagamento per gli anni 2009, 2010 e 2011 ai fini IRES, IRAP ed IVA in capo al liquidatore [OSCURATO:PERSONA]Ameno ed ai soci della cooperativa [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Ameno. Impugnati gli avvisi di accertamento, la C.t.p. di Bari, riuniti i procedimenti, li ha annullati. 2. Avverso tale decisione ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate ribadendo l'estensione della responsabilità fiscale sulla base della normativa di cui agli artt. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 2495 cod. civ. in base alla quale sussiste la responsabilità dei soci e dei liquidatori per il mancato pagamento (anche) delle imposte da parte della società e, più in generale, per la responsabilità dei soci per i crediti della società successivamente alla cancellazione della stessa. La C.t.r. della Puglia ha rigettato l'appello - così confermando la sentenza di primo grado e annullando gli avvisi di accertamento - sulla base della considerazione secondo cui la fattispecie normativa invocata non aveva trovato fondamento fattuale nell'accertamento dell'Ufficio erariale in quanto non era stato provato - né dedotto - che il mancato pagamento delle imposte rivendicate in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. fosse dipeso da colpa imputabile al liquidatore (insediatosi nel 2011) né che i soci avessero riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione; ciò in relazione a quanto stabilito dall'art. 2945 cod. civ. secondo cui «dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi». 3. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Si sono costituiti in giudizio con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA]Ameno, [OSCURATO:PERSONA]Ameno e [OSCURATO:PERSONA]. e (i [OSCURATO:PERSONA]Ameno e [OSCURATO:PERSONA]Amelio, cui era notificato il ricorso, sono rimaste intimate. 4. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 per la quale sono state depositate memorie e precisamente: - in data 17/06/2019, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 per i controrícorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Agenzia delle entrate depositava memoria con la quale dava atto della regolare presentazione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] (in oggetto veniva indicato legale rappresentante D'[OSCURATO:PERSONA] laddove il legale rappresentante è D'[OSCURATO:PERSONA] e liquidatore D'[OSCURATO:PERSONA]) di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 definendo la stessa tempestiva e regolare (cfr. nota dell'Agenzia delle Entrate di Barletta - Andria - Trani n. prot. 2019/60819); in essa si faceva esplicito riferimento agli avvisi di accertamento n. TVS030101291-13 (2009), n. TVS030101292-13 (2010) e n. TVS030101300-13 (2011) nonché alla sentenza impugnata n. 1831/11/2017 della Commissione tributaria regionale della Puglia; - in data 22/03/2022, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava istanza di estinzione del processo ex art. 6 di. 23 ottobre 2018, n. 119 ed in essa ha richiamato l'istanza di adesione depositata il 17/06/2019 riferendola ai controricorrenti D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, nei confronti dei coobbligati è intervenuta l'estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Anche l'Agenzia delle entrate, in data 18/11/2019, con nota di prot. n. 2019/60819, dava atto del deposito da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., di regolare domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 per i tre avvisi di accertamento; conseguentemente l'Avvocatura dello Stato ha depositato la nota agli att-2g2jAegi ie-i:0 c- iefe- .4'..Come precisato in narrativa, per i coobbligati è cessata la materia del contendere ma per le altre parti convenute (ossia [OSCURATO:PERSONA]Amato, [OSCURATO:PERSONA]Angella, [OSCURATO:PERSONA]Amelio e [OSCURATO:PERSONA]Amelio), le quali non hanno presentato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, il ricorso deve essere affrontato nel merito dei motivi proposti. 1.1 Con il primo motivo di ricorso così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.», la ricorrente lamenta l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice d'appello laddove non ha considerato che sia i soci che il liquidatore avrebbero agito in violazione dei canoni di correttezza e di prudenza nella fase di liquidazione della società siccome adottata, la liquidazione, dopo l'avvio delle attività di controllo fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l'error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice d'appello laddove ha ritenuto insussistente la responsabilità del liquidatore e dei soci per affermata mancanza di prova circa una distribuzione di utili risultante dal bilancio di liquidazione. 1.3 Con il terzo motivo di ricorso così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 2729 cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta il vizio motivazionale evidenziato dalla sentenza impugnata che non ha inteso tener conto delle irregolarità contabili ("forti criticità") riscontrate nella tenuta della contabilità della Cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]. 2. IL primo ed il secondo motivo di ricorso, che vanno esaminati congiuntamente per motivi di connessione, sono infondati. Invero, entrambi i motivi afferiscono all'interpretazione della disciplina scaturente dal combinato disposto degli artt. 2495 cod. civ. e 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 con riferimento all'error in procedendo ed al vizio di motivazione. Dispone l'art. 2495 cod. civ., al secondo comma, che dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio (t finale di liquidazione. Ciò implica che l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ove i soci stessi siano limitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass. Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato chiara contezza del percorso argomentativo laddove afferma che non è stata data la prova della colpa imputabile agli amministratori né della riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione così come normativamente previsto; kricorrente ha denunciato un errore di diritto o un vizio di ragionamento limitandosi a richiamare genericamente le norme di legge senza specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. Sotto questo profilo, i rilievi contenuti nel ricorso non investono affatto la motivazione della decisione, mediante l'individuazione di obiettive deficienze o contraddizioni ma si limitano alla denuncia generica della violazione delle regole ermeneutiche, senza la specificazione dei canoni che, in concreto, si assumono violati, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa e più favorevole di quella criticata (così Cass. n. 9157/2000). 3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Invero, sul precipuo punto, il giudice di appello ha rilevato che per potere invocare l'art. 2729 cod. civ. in materia di presunzioni semplici, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto fornire la prova dei presupposti di fatto previsti dalla legge (ovvero riscossione di somme da parte dei soci in base al bilancio finale di liquidazione e il comportamento colposo del liquidatore), circostanza non realizzatasi nel caso di specie e ciò perché solo l'adempimento dell'onere probatorio a supporto dell'accertamento impugnato avrebbe - ove riscontrato - consentito di azionare, ai fini del recupero di eventuale imposta evasa, la disposizione civilistica di cui all'art. 2495 cod. civ. e quella fiscale di cui al d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602. Né tantomeno può in questa sede invocarsi la presunzione di presenza di utili extrabilancio e di distribuzione di utili extracontabili. In conclusione, vanno rigettati tutti i motivi di ricorso. Per i coobbligati va dichiarato estinto il giudizio ex art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119? c.0 Ao CAz- ei-c-1.11D . 4. Le spese, in considerazione della complessità e peculiarità della vicenda, vanno compensate. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale, non si applica l'art. 13, [arirngcomma quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio nei confronti dei coobb
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