CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35077/2026
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dimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto unicamente riferiti alla denegata applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp, tema già adeguatamente vagliato e disatteso dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel ritenere la condotta a giudizio connotata da una gravità tale da risultare non compatibile con la citata previsiPne secondo una valutazione di merito che, così motivata, rimane non censurabile in questa sederilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui IDall'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di P.Q.M