CassazionedecretoSezione 7Decisione del 14 luglio 2025
Cassazione n. 33269/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza di condanna, emessa in data 11 luglio 2022 in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Trento in ordine al reato di cui agli artt. 624-bis e 625, n. 4 cod. pen. Ritenuto che i quattro motivi sollevati (Violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. all'imputato non irreperibile e conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata pronuncia assolutoria perché manca, è insufficiente nonché contraddittoria la prova che l'imputato abbia commesso il fatto; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla mancata esclusione dell'aggravante della destrezza e conseguente contenimento della pena; mancanza o manifesta illogicità della motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti) non sono consentiti in sede di legittimità, perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale; dovendosi altresì ricordare, con riguardo specifico al primo motivo, che l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari determina una nullità a regime intermedio della richiesta di rinvio a giudizio, la quale rimane sanata dalla presentazione da parte dell'imputato della richiesta di giudizio abbreviato (Sez. 3, n. 7336 del 31/01/2014, Laneve, Rv. 258813). Giova poi ricordare che la determinazione del trattamento sanzionatorio, che è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, è incensurabile, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2025 Il Consigliere