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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2024

Cassazione n. 15339/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso n.13132/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].P.K., p.i.

RRASHBULLDURRES, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di loro nel loro studio in via Crescenzio n.25 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliati in Roma presso i suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] O.N.G. intimata OGGETTO: appalto – interruzione prescrizione R.G.13132/2020 C.C. 22-5-2024 avverso la sentenza n. 5534/2019 della Corte d’appello di Roma depositata il 12-9-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-5- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 13950/2014 depositata il 27-6-2014 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di SIAV Konstruction SH.P.K. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O.N.G., la quale aveva chiamato in causa il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il pagamento di Euro 22.192,27 ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., in relazione a lavori di bonifica eseguiti nel 1997 a Valona, nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana commissionato dall’Ambasciata Italiana in [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, ha dichiarato decorso il termine di prescrizione decennale decorrente dalla conclusione dei lavori eseguiti nel 1997.

SIAV Konstruction SH.P.K. ha proposto appello, che la Corte d’appello di Roma ha rigettato con sentenza n. 5534/2019 pubblicata il 12-9-2019.

La sentenza ha dichiarato che i documenti ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio da SIAV erano solo quelli indicati nell’indice del fascicolo di primo grado e quelli allegati alla prima memoria istruttoria e richiamati nel relativo indice; ha dichiarato che la missiva datata 26 giugno 2007 contenente la ricognizione di debito prodotta sia da SIAV che da [OSCURATO:PERSONA] non aveva effetto di ricognizione di debito interruttiva della prescrizione da parte del Ministero; ciò perché si trattava di dichiarazione resa da Consigliere di [OSCURATO:PERSONA] VI del Ministero e diretta a [OSCURATO:PERSONA] e perciò si trattava di atto che non proveniva dall’organo investito dalla rappresentanza legale dell’ente e costituiva atto meramente interno della [OSCURATO:PERSONA], inidoneoa produrre effetti nei confronti del creditore, al quale non era diretta, richiamando a sostegno Cass. 24710/2015 e Cass. 16576/2008. 2.Avverso la sentenza SIAV Konstruktion SH.P.K. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unicomotivo.

Il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso.

E’ rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O.N.G. , alla quale la notificazione del ricorso è stata eseguita presso il difensore domiciliatario all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] con consegna del messaggio il 13-5-2020.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 2 2 - 5 - 202 4 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo è intitolato “ in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. –violazione e la falsa applicazione degli artt. 1309 –1988 – 2944 c.c.

Travisamento dei fatti e degli elementi documentali in processo – travisamento dell’istruttoria”; con esso la ricorrente sostiene che il riconoscimento di debito non abbia natura negoziale né carattere recettizio e non debba necessariamente essere eseguito con una specifica intenzione riconoscitiva, potendo risultare anche da atto compiuto dal debitore con finalità diversa,essendo sufficiente che rechi la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito; rileva che, anche se con atto “interno”, l’amministrazione ha manifestato la consapevolezza dell’esistenza del debito con i caratteri della volontarietà e perciò sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare la validità di quell'atto ai fini interruttivi della prescrizione. 2.Il motivo è infondato, in quanto sulla questione deve essere data continuità all’indirizzo richiamato dalla sentenza impugnata, di cui sono espressione Cass.Sez. 1 8-11- 2006 n. 23803 (Rv. 594865 - 01) , Cass. Sez. 1 18-6-2008n. 16576 (Rv. 603960-01), Cass .

Sez. 1 4 - 12 - 2015 n.24710 (Rv. 637990 - 01), nonché Cass. Sez. 5 1 - 12 - 2020 n. 27371 , non massimata.

Come si legge in motivazione di Cass. 16576/2008 e Cass.24710/2015,ribadendo la massima ufficiale di Cass. 23803/20 06, la ricognizione di debito “non rappresenta una fonte autonoma di obbligazioni, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale.

Pertanto, affinchéla dichiarazione unilaterale con la quale ci si riconosce debitori possa esplicare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, con l’intento di costituirsi debitore del destinatario di essa e con la conseguente produzione dei suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario riconosciuto creditore”.

C ome altresì si legge in Cass 16576/2008,l’effetto della ricognizione di debito “–che si traduce nell’astrazione processuale della causa petendi– si verifica solo se la dichiarazione negoziale sia indirizzata alla persona del creditore.

Ne consegue che non può attribuirsi efficacia di ricognizione di debito a un atto interno della P.A., consistente in una deliberazione che, peraltro, non integra un atto negoziale perfetto ed efficace, come tale produttivo di obbligazioni per l’ente, in difetto di una manifestazione di volontà dell’organo abilitato a rappresentare l’ente (Cass., n. 130 del 1998; Cass., n. 9530 del 2000; Cass., n. 13642 del 2004)”.

In senso analogo, si registra l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale il riconoscimento del diritto, ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art. 2944 cod. civ.,è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà (Cass. Sez. 1 16-6-2000 n. 8248 Rv. 537707-01, Cass. Sez.

L 15-6-2018 n. 15893 Rv. 649389-01, Cass. Sez. 2 18-6-2020 n. 11803 Rv. 658444-01).Alla luce di tali principi, nella fattispecie in primo luogo è insuperabile i l dat o del la provenienza dell’atto da un organo non investito della rappresentanza legale del Ministero, non essendo quell’atto idone o a produrre effetti nei confronti del Ministero; la circostanza, accertata dalla sentenza impugnata, che il soggetto che aveva emesso l’atto non avesse la rappresentanza del Ministero non è stata oggetto di censura da parte della ricorrenteed è decisiva.

Inoltre, come pure si legge in Cass. 16576/2008, “il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, richiede peraltro, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato ad elementi estranei alla volontà del debitore (Cass., n. 4562 del 2004; Cass., n. 12531 del 2004).

Da tali principi, si desume che, perché possa attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione ad un atto emesso da organo non dotato della rappresentanza dell’ente debitore, non è sufficiente la mera adozione dell’atto, ma è altresì necessario che esso provenga da un organo che comunque abbia la cura degli interessi cui l’atto stesso si riconnette, che sia destinato direttamente al creditore e che abbia attitudine a indurre l’affidamento di quest’ultimo su un comportamento in buona fede dell’ente debitore”.

Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non ricorre alcuno di tali elementi, dal momento che la dichiarazione presa in esame dalla sentenza impugnata e oggetto del motivo di ricorso, oltre a non provenire da organo investito della rappresentanza legale del Ministero, non era rivolta alla società appaltatrice e quindi non era idonea a creare nella stessa alcun affidamento.Non consentono di giungere a diversa conclusione i precedenti richiamati nel ricorso, in quanto non aventi specificamente a oggetto la questione del potere di rappresentanza dell’ente pubblico nel soggetto che esegu e il riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione e la questione dell’esternazione d el riconoscimento .

Inoltre, il precedente di Cass. Sez.

L 30 - 10 - 2002 n. 15353 (Rv. 558130-01), che ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non avere valore di riconoscimento dei diritti dei terzi interruttivo della prescrizione una circolare delle Ferrovie dello Stato, è stato superato da Cass. Sez.

L 5-3-2004 n. 4562 (Rv. 570823-01) e Cass. Sez.

L 7-7- 2004 n. 12531 (Rv. 574307-01), che hannoconfermato le sentenz e di merito che non avevano riconosciuto tale carattere a circolare delle Ferrovie dello Stato, richiedendo ai fini interruttivi della prescrizione una specifica intenzione ricognitiva. 3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate, a favore del Ministero controricorrente.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del Ministero controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n.13132/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].P.K., p.i. RRASHBULLDURRES, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di loro nel loro studio in via Crescenzio n.25 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliati in Roma presso i suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] O.N.G. intimata OGGETTO: appalto – interruzione prescrizione R.G.13132/2020 C.C. 22-5-2024 avverso la sentenza n. 5534/2019 della Corte d’appello di Roma depositata il 12-9-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22-5- 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 13950/2014 depositata il 27-6-2014 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di SIAV Konstruction SH.P.K. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O.N.G., la quale aveva chiamato in causa il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il pagamento di Euro 22.192,27 ai sensi dell’art. 2041 cod. civ., in relazione a lavori di bonifica eseguiti nel 1997 a Valona, nell’ambito di un progetto di riqualificazione urbana commissionato dall’Ambasciata Italiana in [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta e dalla terza chiamata, ha dichiarato decorso il termine di prescrizione decennale decorrente dalla conclusione dei lavori eseguiti nel 1997. SIAV Konstruction SH.P.K. ha proposto appello, che la Corte d’appello di Roma ha rigettato con sentenza n. 5534/2019 pubblicata il 12-9-2019. La sentenza ha dichiarato che i documenti ritualmente e tempestivamente prodotti in giudizio da SIAV erano solo quelli indicati nell’indice del fascicolo di primo grado e quelli allegati alla prima memoria istruttoria e richiamati nel relativo indice; ha dichiarato che la missiva datata 26 giugno 2007 contenente la ricognizione di debito prodotta sia da SIAV che da [OSCURATO:PERSONA] non aveva effetto di ricognizione di debito interruttiva della prescrizione da parte del Ministero; ciò perché si trattava di dichiarazione resa da Consigliere di [OSCURATO:PERSONA] VI del Ministero e diretta a [OSCURATO:PERSONA] e perciò si trattava di atto che non proveniva dall’organo investito dalla rappresentanza legale dell’ente e costituiva atto meramente interno della [OSCURATO:PERSONA], inidoneoa produrre effetti nei confronti del creditore, al quale non era diretta, richiamando a sostegno Cass. 24710/2015 e Cass. 16576/2008. 2.Avverso la sentenza SIAV Konstruktion SH.P.K. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di unicomotivo. Il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso. E’ rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] O.N.G. , alla quale la notificazione del ricorso è stata eseguita presso il difensore domiciliatario all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] con consegna del messaggio il 13-5-2020. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 2 2 - 5 - 202 4 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo è intitolato “ in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 c.p.c. –violazione e la falsa applicazione degli artt. 1309 –1988 – 2944 c.c. Travisamento dei fatti e degli elementi documentali in processo – travisamento dell’istruttoria”; con esso la ricorrente sostiene che il riconoscimento di debito non abbia natura negoziale né carattere recettizio e non debba necessariamente essere eseguito con una specifica intenzione riconoscitiva, potendo risultare anche da atto compiuto dal debitore con finalità diversa,essendo sufficiente che rechi la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito; rileva che, anche se con atto “interno”, l’amministrazione ha manifestato la consapevolezza dell’esistenza del debito con i caratteri della volontarietà e perciò sostiene che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare la validità di quell'atto ai fini interruttivi della prescrizione. 2.Il motivo è infondato, in quanto sulla questione deve essere data continuità all’indirizzo richiamato dalla sentenza impugnata, di cui sono espressione Cass.Sez. 1 8-11- 2006 n. 23803 (Rv. 594865 - 01) , Cass. Sez. 1 18-6-2008n. 16576 (Rv. 603960-01), Cass . Sez. 1 4 - 12 - 2015 n.24710 (Rv. 637990 - 01), nonché Cass. Sez. 5 1 - 12 - 2020 n. 27371 , non massimata. Come si legge in motivazione di Cass. 16576/2008 e Cass.24710/2015,ribadendo la massima ufficiale di Cass. 23803/20 06, la ricognizione di debito “non rappresenta una fonte autonoma di obbligazioni, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinchéla dichiarazione unilaterale con la quale ci si riconosce debitori possa esplicare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, con l’intento di costituirsi debitore del destinatario di essa e con la conseguente produzione dei suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario riconosciuto creditore”. C ome altresì si legge in Cass 16576/2008,l’effetto della ricognizione di debito “–che si traduce nell’astrazione processuale della causa petendi– si verifica solo se la dichiarazione negoziale sia indirizzata alla persona del creditore. Ne consegue che non può attribuirsi efficacia di ricognizione di debito a un atto interno della P.A., consistente in una deliberazione che, peraltro, non integra un atto negoziale perfetto ed efficace, come tale produttivo di obbligazioni per l’ente, in difetto di una manifestazione di volontà dell’organo abilitato a rappresentare l’ente (Cass., n. 130 del 1998; Cass., n. 9530 del 2000; Cass., n. 13642 del 2004)”. In senso analogo, si registra l’orientamento della Suprema Corte secondo il quale il riconoscimento del diritto, ai fini dell’interruzione della prescrizione ex art. 2944 cod. civ.,è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà (Cass. Sez. 1 16-6-2000 n. 8248 Rv. 537707-01, Cass. Sez. L 15-6-2018 n. 15893 Rv. 649389-01, Cass. Sez. 2 18-6-2020 n. 11803 Rv. 658444-01).Alla luce di tali principi, nella fattispecie in primo luogo è insuperabile i l dat o del la provenienza dell’atto da un organo non investito della rappresentanza legale del Ministero, non essendo quell’atto idone o a produrre effetti nei confronti del Ministero; la circostanza, accertata dalla sentenza impugnata, che il soggetto che aveva emesso l’atto non avesse la rappresentanza del Ministero non è stata oggetto di censura da parte della ricorrenteed è decisiva. Inoltre, come pure si legge in Cass. 16576/2008, “il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, richiede peraltro, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato ad elementi estranei alla volontà del debitore (Cass., n. 4562 del 2004; Cass., n. 12531 del 2004). Da tali principi, si desume che, perché possa attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione ad un atto emesso da organo non dotato della rappresentanza dell’ente debitore, non è sufficiente la mera adozione dell’atto, ma è altresì necessario che esso provenga da un organo che comunque abbia la cura degli interessi cui l’atto stesso si riconnette, che sia destinato direttamente al creditore e che abbia attitudine a indurre l’affidamento di quest’ultimo su un comportamento in buona fede dell’ente debitore”. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio non ricorre alcuno di tali elementi, dal momento che la dichiarazione presa in esame dalla sentenza impugnata e oggetto del motivo di ricorso, oltre a non provenire da organo investito della rappresentanza legale del Ministero, non era rivolta alla società appaltatrice e quindi non era idonea a creare nella stessa alcun affidamento.Non consentono di giungere a diversa conclusione i precedenti richiamati nel ricorso, in quanto non aventi specificamente a oggetto la questione del potere di rappresentanza dell’ente pubblico nel soggetto che esegu e il riconoscimento di debito interruttivo della prescrizione e la questione dell’esternazione d el riconoscimento . Inoltre, il precedente di Cass. Sez. L 30 - 10 - 2002 n. 15353 (Rv. 558130-01), che ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto non avere valore di riconoscimento dei diritti dei terzi interruttivo della prescrizione una circolare delle Ferrovie dello Stato, è stato superato da Cass. Sez. L 5-3-2004 n. 4562 (Rv. 570823-01) e Cass. Sez. L 7-7- 2004 n. 12531 (Rv. 574307-01), che hannoconfermato le sentenz e di merito che non avevano riconosciuto tale carattere a circolare delle Ferrovie dello Stato, richiedendo ai fini interruttivi della prescrizione una specifica intenzione ricognitiva. 3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate, a favore del Ministero controricorrente. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002n. 115si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione a favore del Ministero controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai s
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