Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17236/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di penale responsabilità, è integralmente versato in fatto e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, giustificanti l'impugnazione, nonché dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado con cui è stato condannato per il delitto di lesioni personali; Considerato che l'unico motivo in cui si articola il ricorso, con cui si lamentano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla affermazione di penale responsabilità, è integralmente versato in fatto e privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto, giustificanti l'impugnazione, nonché dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17236/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris