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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08112/2023

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e d ifes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Oggetto: contributi trasferte RGN Cron.

Rep.

CC 7.3.23 [OSCURATO:PERSONA] della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.821/18, depositata il 11.6.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n.821/18, la Corte d’appello d Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. a un verbale di accertamento Inps in cui si contestava che somme corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborso chilometrico per l’utilizzo della vettura propria per ragioni di servizio non potessero andare esenti da contribuzione.

Premetteva la Corte che il fulcro della contestazione dell’Inps era il mancato utilizzo delle tariffe ACI per la determinazione dei rimborsi.

Tuttavia, i documentiprodotti dalla società dimostravano che i rimborsi erano inferiori ai valori delle tabelle ACI e tenevano conto del tipo di vettura utilizzato dal dipendente, con indicazione della targa e del modello.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha depositato controricorso ma una memoria illustrativa di cui non si può tener conto, ai sensi dell’art.370, co.1 c.p.c.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso principale Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69 e dell’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86 come modificato dal d. lgs. n.344/03, per non avere considerato la Corte i presupposti richiesti dalla normativa per l’esonero da contribuzione dei rimborsi, ovvero che dovevano essere erogati in occasione di trasferta per lavoro, e che il loro ammontare non doveva comunque superare specifiche soglie stabilite dalla legge.

Il motivo è manifestamente fondato.

Ai sensi dell’art.12 l. n.153/69 che ha modificato gli artt.1 e 2 d. l. n.692/45: “Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza socialesi applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Nella determinazione del reddito da lavoro dipendente, l’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86 dispone che: “ ”.

Secondo l’orientamento di questa Corte si ha violazione di legge, tra l’altro, quando il giudice attribuisce alla norma un contenuto che essa non possiede, avuto riguardo alla fattispecie da essa delineata (Cass.640/19).

La Corte d’appello omettendo qualsiasi controllo sull’entità dei rimborsi e sulla loro estensione entro o oltre il territorio comunale, è venuta ad attribuire all’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86 un contenuto diverso, e più ampio, rispetto a quello espresso dalla norma; in particolare, è venuta a intendere la norma come escludente la imponibilità a fini contributivi delle somme erogate a titolo di trasferta a prescindere da qualsiasi soglia del rimborso erogato e a prescindere dall’estensione della trasferta entro o oltre il territorio comunale o all’estero.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano per i necessari accertamenti sull’entità dei rimborsi erogati a titolo di trasferta e sull’estensione delle trasferte entro o al di furi del territorio comunale.

La Corte deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e d ifes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Oggetto: contributi trasferte RGN Cron. Rep. CC 7.3.23 [OSCURATO:PERSONA] della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con procura - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n.821/18, depositata il 11.6.18; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n.821/18, la Corte d’appello d Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. a un verbale di accertamento Inps in cui si contestava che somme corrisposte ai dipendenti a titolo di rimborso chilometrico per l’utilizzo della vettura propria per ragioni di servizio non potessero andare esenti da contribuzione. Premetteva la Corte che il fulcro della contestazione dell’Inps era il mancato utilizzo delle tariffe ACI per la determinazione dei rimborsi. Tuttavia, i documentiprodotti dalla società dimostravano che i rimborsi erano inferiori ai valori delle tabelle ACI e tenevano conto del tipo di vettura utilizzato dal dipendente, con indicazione della targa e del modello. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha depositato controricorso ma una memoria illustrativa di cui non si può tener conto, ai sensi dell’art.370, co.1 c.p.c. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso principale Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69 e dell’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86 come modificato dal d. lgs. n.344/03, per non avere considerato la Corte i presupposti richiesti dalla normativa per l’esonero da contribuzione dei rimborsi, ovvero che dovevano essere erogati in occasione di trasferta per lavoro, e che il loro ammontare non doveva comunque superare specifiche soglie stabilite dalla legge. Il motivo è manifestamente fondato. Ai sensi dell’art.12 l. n.153/69 che ha modificato gli artt.1 e 2 d. l. n.692/45: “Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza socialesi applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Nella determinazione del reddito da lavoro dipendente, l’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86 dispone che: “ ”. Secondo l’orientamento di questa Corte si ha violazione di legge, tra l’altro, quando il giudice attribuisce alla norma un contenuto che essa non possiede, avuto riguardo alla fattispecie da essa delineata (Cass.640/19). La Corte d’appello omettendo qualsiasi controllo sull’entità dei rimborsi e sulla loro estensione entro o oltre il territorio comunale, è venuta ad attribuire all’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86 un contenuto diverso, e più ampio, rispetto a quello espresso dalla norma; in particolare, è venuta a intendere la norma come escludente la imponibilità a fini contributivi delle somme erogate a titolo di trasferta a prescindere da qualsiasi soglia del rimborso erogato e a prescindere dall’estensione della trasferta entro o oltre il territorio comunale o all’estero. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano per i necessari accertamenti sull’entità dei rimborsi erogati a titolo di trasferta e sull’estensione delle trasferte entro o al di furi del territorio comunale. La Corte deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio
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