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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 42509/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta memoria del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 29 dicembre 2020, il tribunale della libertà di Catanzaro, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod.pen. di 29 orologi Rolex ed 1 orologio [OSCURATO:PERSONA] emesso nei confronti dello stesso, in quanto indagato dei reati di riciclaggio ed intestazione fittizia. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere, l'ordinanza del tribunale del riesame, omesso od erroneamente motivato sul requisito della sproporzione patrimoniale in capo al ricorrente.

Al proposito, esponeva che l'impugnata ordinanza non aveva tenuto conto dei ricavi conseguiti dal Giamborino nell'esercizio della propria attività di compravendita di orologi, risultata sia dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] che dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Forlì che aveva ricostruito un ricavo di oltre 3 milioni di euro omesso da ogni tassazione.

Peraltro, l'impugnato provvedimento, era incorso in violazione di legge quanto al presupposto della sproporzione patrimoniale posto che, in materia di misure di prevenzione, la pericolosità sociale di un soggetto non può essere desunta dal mero status di evasore fiscale e che la sentenza della Corte costituzionale n.24 del 2019 aveva ristretto la categoria dei c.d. pericolosi generici ai soli soggetti che vivono in parte o in tutto dei proventi di attività delittuose tra i quali non poteva rientrare il ricorrente che aveva giustificato la provenienza del compendio sequestrato. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione chiedeva il rigetto del ricorso:" posto che, come chiaramente evincibile dal disposto dell'art. 240 bis c.p. e correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, non possono essere prese in considerazione, al fine della valutazione della sproporzione, le somme risultanti provento e reimpiego della evasione fiscale". 1.4 Con memoria depositata in cancelleria la difesa esponeva di avere denunciato non il vizio di motivazione bensì la totale omissione della stessa in ordine alle circostanze esposte dalla difesa; in particolare, lamentava che il tribunale della libertà non aveva tenuto conto dei redditi ricavati dall'attività commerciale e che giustificavano il possesso degli orologi senza che potesse considerarsi alcuna condotta di evasione fiscale non essendo stato accertato alcun reato tributario commesso dal Giamborino. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è avanzato o per motivi non consentiti ovvero manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Invero, deve essere ricordato come il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge e non anche per semplici difetti della motivazione; pertanto, nel caso in esame, tutte le doglianze con le quali il ricorso prospetta vizi della motivazione rispetto al materiale probatorio valutabile sono inammissibili perché non ammessi nel presente giudizio incidentale.

Altresì inconferenti appaiono le doglianze prospettate in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle categorie di pericolosi generici sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale posto che, nel caso di specie, non si verte in tema di confisca di prevenzione bensì di sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen..

Quanto ai presupposti per l'applicazione della suddetta misura, deve essere escluso che il tribunale del riesame di Catanzaro sia incorso in violazioni di legge poiché, verificato il rinvio a giudizio del Giamborino per rispondere dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 512 bis cod.pen. ed esclusa quindi ogni rilevanza alle questioni in tema di gravità indiziaria, il giudice del riesame sottolineava come il possesso dei 30 orologi di valore fosse totalmente ingiustificato in relazione al reddito dichiarato dal ricorrente senza che potesse valere l'accumulo di risparmi motivato da evasione fiscale che il ricorso assume dimostrato da accertamenti della Guardia di Finanza di Forlì.

Difatti, correttamente il tribunale rilevava come tali accertamenti, peraltro evidentemente operati nel corso di altre verifiche estranee al presente procedimento svolto dinanzi l'autorità giudiziaria di Catanzaro, non possono ritenersi decisivi posto che ai sensi del testuale disposto dell'art. 240 bis cod.pen. il soggetto indagato per uno dei reati c.d. spia non può giustificare la legittima provenienza del denaro o dei beni sul presupposto dell'evasione fiscale.

Pertanto la tesi difensiva secondo cui gli orologi sarebbero frutto del reinvestimento dell'attività totalmente in nero di commercio di tali beni non può ritenersi in alcun modo dimostrare la loro lecita provenienza e corretta appare l'interpretazione fornita dal giudice del riesame.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi avanzata per motivi non proponibili ovvero manifestamente infondati; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta memoria del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 29 dicembre 2020, il tribunale della libertà di Catanzaro, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 bis cod.pen. di 29 orologi Rolex ed 1 orologio [OSCURATO:PERSONA] emesso nei confronti dello stesso, in quanto indagato dei reati di riciclaggio ed intestazione fittizia. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per avere, l'ordinanza del tribunale del riesame, omesso od erroneamente motivato sul requisito della sproporzione patrimoniale in capo al ricorrente. Al proposito, esponeva che l'impugnata ordinanza non aveva tenuto conto dei ricavi conseguiti dal Giamborino nell'esercizio della propria attività di compravendita di orologi, risultata sia dalla consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] che dagli accertamenti della Guardia di Finanza di Forlì che aveva ricostruito un ricavo di oltre 3 milioni di euro omesso da ogni tassazione. Peraltro, l'impugnato provvedimento, era incorso in violazione di legge quanto al presupposto della sproporzione patrimoniale posto che, in materia di misure di prevenzione, la pericolosità sociale di un soggetto non può essere desunta dal mero status di evasore fiscale e che la sentenza della Corte costituzionale n.24 del 2019 aveva ristretto la categoria dei c.d. pericolosi generici ai soli soggetti che vivono in parte o in tutto dei proventi di attività delittuose tra i quali non poteva rientrare il ricorrente che aveva giustificato la provenienza del compendio sequestrato. 1.3 Con parere ritualmente depositato in cancelleria il Procuratore Generale presso questa Corte di cassazione chiedeva il rigetto del ricorso:" posto che, come chiaramente evincibile dal disposto dell'art. 240 bis c.p. e correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, non possono essere prese in considerazione, al fine della valutazione della sproporzione, le somme risultanti provento e reimpiego della evasione fiscale". 1.4 Con memoria depositata in cancelleria la difesa esponeva di avere denunciato non il vizio di motivazione bensì la totale omissione della stessa in ordine alle circostanze esposte dalla difesa; in particolare, lamentava che il tribunale della libertà non aveva tenuto conto dei redditi ricavati dall'attività commerciale e che giustificavano il possesso degli orologi senza che potesse considerarsi alcuna condotta di evasione fiscale non essendo stato accertato alcun reato tributario commesso dal Giamborino. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è avanzato o per motivi non consentiti ovvero manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, deve essere ricordato come il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge e non anche per semplici difetti della motivazione; pertanto, nel caso in esame, tutte le doglianze con le quali il ricorso prospetta vizi della motivazione rispetto al materiale probatorio valutabile sono inammissibili perché non ammessi nel presente giudizio incidentale. Altresì inconferenti appaiono le doglianze prospettate in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale delle categorie di pericolosi generici sottoposti a misure di prevenzione personale e patrimoniale posto che, nel caso di specie, non si verte in tema di confisca di prevenzione bensì di sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis cod.pen.. Quanto ai presupposti per l'applicazione della suddetta misura, deve essere escluso che il tribunale del riesame di Catanzaro sia incorso in violazioni di legge poiché, verificato il rinvio a giudizio del Giamborino per rispondere dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 512 bis cod.pen. ed esclusa quindi ogni rilevanza alle questioni in tema di gravità indiziaria, il giudice del riesame sottolineava come il possesso dei 30 orologi di valore fosse totalmente ingiustificato in relazione al reddito dichiarato dal ricorrente senza che potesse valere l'accumulo di risparmi motivato da evasione fiscale che il ricorso assume dimostrato da accertamenti della Guardia di Finanza di Forlì. Difatti, correttamente il tribunale rilevava come tali accertamenti, peraltro evidentemente operati nel corso di altre verifiche estranee al presente procedimento svolto dinanzi l'autorità giudiziaria di Catanzaro, non possono ritenersi decisivi posto che ai sensi del testuale disposto dell'art. 240 bis cod.pen. il soggetto indagato per uno dei reati c.d. spia non può giustificare la legittima provenienza del denaro o dei beni sul presupposto dell'evasione fiscale. Pertanto la tesi difensiva secondo cui gli orologi sarebbero frutto del reinvestimento dell'attività totalmente in nero di commercio di tali beni non può ritenersi in alcun modo dimostrare la loro lecita provenienza e corretta appare l'interpretazione fornita dal giudice del riesame. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi avanzata per motivi non proponibili ovvero manifestamente infondati; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 2.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Decreto Cassazione n. 42509/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris