CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 giugno 2023
Cassazione n. 22374/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27540-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 27540/2021 Cron. Rep. Ud. 14/06/2023 CC - cont roricorrente - avverso la sentenza n. 117/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/04/2021 R.G.N. 157/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Ancona accogliendo l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] ha riformato la decisione presa dal Tribunale di Ancona che aveva accolto la domanda proposta dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa declaratoria dell'illegittimità dell'accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, nella parte in cui stabilisce un periodo di franchigia di 15 minuti o 30 minuti a carico dei lavoratori per la copertura dei tempi di spostamenti dal domicilio o dall’azienda al luogo di primo intervento (e ritorno), sottraendo tale tempo al computo dell'orario di lavoro, e condannato la convenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in loro favore delle differenze retributive da ciascuno maturate in relazione all’orario di lavoro svolto dalla partenza fino al dismissione dell'auto aziendale per ogni giornata effettivamente lavorata a partire dall'uno luglio 2013 oltre accessori di legge e spese di lite in misura della metà. In particolare, la decisione della Corte territoriale, pur rigettando i motivi di appello riferiti alla questione relativa al diritto dei lavoratori ricorrenti a vedersi riconosciuto come tempo di lavoro quello trascorso a bordo dell'auto aziendale per recarsi nel luogo di primo intervento e per tornare alla sede aziendale al termine dell'ultimo, in ragione degli estremi della prestazione eterodiretta, prodromica allo svolgimento dell'attività lavorativa, stante la coerenza di tale qualificazione con la normativa comunitaria e nazionale in materia di orario di lavoro nonché con la giurisprudenza resa dalla Corte di Giustizia europea, in particolare con la sentenza del 10.9.2015 nella causa C-266/14 e da disapplicare l'accordo aziendale inteso a negare quella qualificazione; ha tuttavia respinto la domanda di differenze retributive azionata dai ricorrenti in primo grado a causa dell'assoluta carenza di minime allegazioni, ancor prima che prove, in ordine alla quantità di lavoro prestato da ciascun lavoratore oltre l'orario normale in forza della nuova disciplina consacrata nell'accordo del 27 marzo 2013; ciò in quanto la pretesa dei ricorrenti era stata avanzata in ricorso a titolo di lavoro straordinario pur in mancanza di puntuali allegazioni inerenti specificamente alla quantità di lavoro prestato oltre l'orario normale nell'ambito di un'azione esperita al precipuo scopo di vedersi retribuita la quota-lavoro resa in eccedenza rispetto all'orario contrattuale; pertanto, secondo la Corte, era compito dello stesso giudicante verificare in via preliminare la sufficienza di dette allegazioni e solo dopo tale controllo vagliare l'ammissibilità di una sentenza di condanna generica; l'accertamento della quantità di ore lavorate oltre l'orario normale era requisito inerente all'an della pretesa ; ha aggiunto inoltre la Corte ad abundantiam tantum che la giurisprudenza di legittimità citata dal tribunale a sostegno dell'ammissibilità di una condanna generica (Cass. n. 4587 del 26 febbraio 2014; Cass. n. 8576 del 5 maggio 2004) faceva risiedere il presupposto di ammissibilità di simile pronuncia nella espressa formulazione da parte attrice di una domanda fin dall'inizio limitata all'accertamento dell'an con altrettanto espressa riserva di chiedere in separato giudizio la quantificazione del credito vantato; al contrario di quanto sarebbe accaduto con la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio dai ricorrenti senza alcuna riserva di futura proposizione del giudizio di quantificazione e senza inserire in seno al ricorso una qualche formula di chiaro significato volto a circoscrivere l’indagine giudiziale al solo profilo dell'an della pretesa azionata con esclusione del quantum. In ogni caso la Corte ha ribadito che l'oggettiva carenza di minimi elementi indispensabile alla quantificazione innanzitutto del tempo lavorato oltre l'orario normale e poi del credito pecuniario derivante da tale prestazione straordinaria, ha indotto il tribunale ad escludere unicamente la possibilità di procedere ad una condanna specifica, laddove le Corte riteneva che siffatta carenza abbia reso inaccoglibile la stessa domanda di accertamento nell'an, difettando in seno ad essa l'allegazione non soltanto degli indici minimi di determinazione del quantum, ma degli stessi elementi indispensabili all'esatta ricostruzione della vicenda lavorativa invocata quale titolo della pretesa economica. Per la cassazione di tale decisione ricorrono i lavoratori affidando l'impugnazione a due motivi, cui ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie ex art. 380bis c.p.c. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] con l’unico motivo di ricorso viene denunciato l’omesso esame rilevante ex art. 360 n. 4 c.p.c. di una domanda e del verbale di prima udienza redatto nel giudizio di primo grado in data 21 maggio 2019, laddove la Corte d'appello era stata indotta ad interpretare la domanda come generica in assenza di idonei elementi che potessero condurre ad una valutazione di tipo diverso senza accorgersi del verbale di prima udienza del 21 maggio 2019 in cui, in sede di precisazione della domanda, veniva dichiarato espressamente “che il ricorso contiene una richiesta di condanna meramente generica”; il motivo è in realtà inammissibile perché non tiene conto della doppia ratio decidendi della sentenza la quale, da una parte, ha più volte evidenziato e sostenuto – come argomento principale ed assorbente - che i ricorrenti non avessero dato nemmeno la prova dell'an della pretesa relativa allo svolgimento di lavoro straordinario; e dall'altra parte ha, è vero, affermato (erroneamente) che non vi fosse alcun elemento per affermare che essi avessero voluto effettuare una richiesta di condanna generica; come ripetutamente affermato dalla Corte di appello “l'oggettiva carenza di minimi elementi indispensabile alla quantificazione innanzitutto del tempo lavorato oltre l'orario normale e poi del credito pecuniario derivante da tale prestazione straordinaria, ha indotto il tribunale ad escludere unicamente la possibilità di procedere ad una condanna specifica, laddove questa Corte ritiene che siffatta carenza abbia reso inaccoglibile la stessa domanda di accertamento nell'an, difettando in seno ad essa l'allegazione non soltanto degli indici minimi di determinazione del quantum, ma degli stessi elementi indispensabili all'esatta ricostruzione della vicenda lavorativa invocata quale titolo della pretesa economica”. Si tratta di una ratio decidendi che attiene alla prova dell’an e che resiste anche alla rilevazione dell’errore sulla mancata interpretazione della domanda come generica; atteso che in effetti la domanda di condanna generica sul quantum richiederebbe comunque l’allegazione e la prova dell’an ovvero della specifica allegazione e prova del fatto costitutivo relativo allo svolgimento del lavoro straordinario, che la Corte di appello nell’ambito dei propri poteri di valutazione della domanda e di accertamento del merito ha ritenuto del tutto carenti; senza che tale statuizione sia stato oggetto di specifica censura in questa sede; né allo scopo possono ritenersi ammissibili e rilevanti le nuove censure introdotte con la memoria ex art. 380 bis c.p.c.; la sentenza impugnata è dunque fondata su una doppia ratio decidendi non adeguatamente censurata (Cass. n. 9752 del 18/04/2017; n. 2108 del 14/02/2012; v. pure Cass. sez. un., 14594 del 15/07/2016; Cass n. 18641 del 27/07/2017 ) ; con il secondo motivo proposto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.c. viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 88, 91 e 92 c.c. per contraddittoria ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio avendo la Corte d'appello disposto l'integrale compensazione delle spese non solo del giudizio d'appello, ma anche del giudizio di primo grado, pur avendo accolto soltanto un motivo di appello e avendo confermato per il resto la sentenza di primo grado; il motivo è privo di fondamento perché in realtà la Corte d'appello, pur avendo riformato soltanto i capi secondo e terzo della sentenza impugnata, che per il resto confermava, ha però rigettato la domanda di differenze retributive avanzate dai lavoratori; e comunque rientrava nei poteri del giudice d'appello disporre la compensazione delle spese una volta specificato che il ricorso contenesse una richiesta di condanna meramente generica che andava respinta. Alla stregua delle premesse il ricorso deve essere rigettato; le spese si compensano attesi i contrasti e le incertezze esistenti nella materia all’epoca in cui è stato promosso il contenzioso; segue il raddoppio del contributo unificato ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulter