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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03932/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 579/2025 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in A.S.), con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena e dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con sede in [OSCURATO:PERSONA] 22/D in [OSCURATO:PERSONA] (BO) ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in personadel Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], assistita, rappresentata e difesa, giustaprocura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, con studio in via MassimoD’Azeglio n.35. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3715/2024 resa dalla Corte di Appello di Roma in data 23.05.2024 e pubblicata in data 27.05.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna - decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria , contro la sentenza n. 14720/2020, resa tra le parti,dal Tribunale di Roma in data 26.10.2020 e in accoglimento dell’appello- ha rigettato l’azione revocatoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] spa in a.s.

Il Tribunale aveva infattidichiarato l’inefficacia , rispetto ai creditori , di otto pagamenti, dell’importo complessivo di € 191.560,61, effettuati tra il 9.05.2012 e il 2.10.2012 dalla società in bonisin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, avevacondannato la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma sopra indicata in favore dellaprocedura, oltre al pagamento degli interessi legali.

La Corte del merito, nella resistenza della BPA in a.s.,ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: (i) in relazione alla censura sollevata in ordine all’esclusione dell’applicabilità dell’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lettera a), lett. fall ., la relativa eccezione era inammissibile in ragione della sua tardiva proposizione, ossia oltre i termini di cui all’art. 166 c.p.c. in considerazione della costituzione in giudizio della parte convenuta il giorno prima della prima udienza; (ii) l’eccezione in esame non risultava comunque fondata neanche nel merito , posto che dalla documentazione acquisita risultavano provate le seguenti circostanze:1) le parti avevano convenuto il termine di 60 giorni dall’emissione delle fatture per il pagamento delle forniture e prestazioni rese da [OSCURATO:SOCIETA].; 2) sino alla primavera del 2012, BPA aveva rispettato il termine di pagamento contrattualmente previsto, salvi alcuni modesti ritardi; 3) viceversa, ad aprile 2012 BPA aveva accumulato un’esposizione debitoria che ammontava complessivamente a € 100.000; 4) i pagamenti in contestazioneerano stati effettuati con modalità diverse da quelle concordate tra le parti (assegno bancario, anziché bonifico bancario) e comunque all’esito di ripetuti solleciti di [OSCURATO:SOCIETA].; 5) cinque degli otto pagamenti oggetto di revoca (in particolare, quelli dal terzo al settimo) erano stati effettuati in esecuzione, peraltro neppure puntuale, di piani di pagamento rateale del debito;(iii) un piano di rientro - per la definizione di debiti scaduti - era per sua stessa natura attinente a pagamenti effettuati “fuori dai termini d’uso”; (iv) r isulta va dunque provato che i pagamenti erano avvenuti con consistenti ritardi rispetto alle rispettive scadenze, a seguito di reiterati solleciti da parte del creditore, nonché sulla base di piani di rientro rateale, anch’essi non rispettati nelle scadenze;(v) era pertanto corretta la conclusione del giudice di primo grado, là dove aveva ritenuto che si tratt ava di pagamenti irregolari, in quanto tali non rientranti nelle normali relazioni commerciali intrattenute tra le parti, eche fossero pertanto esclusi dall’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lettera a), l. fall.;(vi) era fondato invece il terzo motivo di impugnazione in punto di insussistenza del presupposto della scientia decoctionis;(vii) infatti gli indici valorizzati da BPA in a.s. non eranosufficienti a consentire di inferire che [OSCURATO:SOCIETA]., considerate le circostanze concrete, potesse ritenersi a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.all’epoca in cui eranostati eseguiti gli impugnati pagamenti; (viii) a tal fine risultava in primo luogo da escludere l’utilizzabilità del principale indice esteriore valorizzato dall’appellante, costituito dalle risultanze dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posto che, ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis occorre va, cioè , conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell’accipiens;(ix) nel caso in esame, occorrevaescludere che l’odierna parte appellante avesse pot uto ragionevolmente aver conoscenza delle risultanze dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., trattandosi di società a responsabilità limitata di piccole dimensioni, con € 46.800 di capitale, priva di collegio sindacale, con nove dipendenti e con attività prevalente quella della gestione di bar;(x) p er le stesse ragioni risultava quantomeno improbabile che la suddetta società avesse avuto contezza della notizia pubblicata su [OSCURATO:PERSONA] 24Ore nella prima metà del mese di aprile 2012, con la quale era stato reso noto il mancato buon fine dell’ipotizzata operazione di acquisizione da parte di Alitalia, ricondotta al negativo esito della due diligence eseguita sui conti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; (xi) sempre con riferimento agli indici esterni della scientia decoctionis addotti dall’appellata, non era dato inferire che la società appellante, avente sede a Bologna, potesse essere informata dei procedimenti monitori instaurati da vari creditori di BPA in a.s. presso diversi uffici giudiziari nazionali, trattandosi di procedimenti privi di pubblicità e comunque instaurati dinanzi a t ribunali diversi da quello di Bologna ; (xii) assumeva,inoltre, significativo rilievo il fatto che l’ENAC ‒ [OSCURATO:PERSONA] per l’Aviazione Civile non aveva sospeso, né revocato la licenza di esercizio alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come sarebbe dovuto avvenire in base agli artt. 5, 8 e 9, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.09.2008, qualora il vettore non fosse stato «più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi», proprio perché la mancata sospensione della licenza ingenerava per gli operatori del settore dell’aviazione civile, in particolare per quelli che continuavano a somministrare servizi strumentali connessi allo svolgimento dell’attività aerea (come nel caso in esame i servizi di catering), una presunzione opposta di non decozione dell’impresa; (xiii) in tale quadro, non era possibile ritenere che all’epoca dei pagamenti in questione (tra maggio e ottobre 2012) lo stato di insolvenza nel quale versava BPA in a.s. fosse conclamato o agevolmente percepibile da soggetti terzi, né ‒ soprattutto ‒ che [OSCURATO:SOCIETA]ne fosse consapevole.

3. La sentenza, pubblicata il 27.05.2024, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in A.S. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha resistito con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo laricorrentein a.s. lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’andamento del rapporto ed agli indici cd. diretti di scientia decoctionisivi emersi. 1.1 Osserva la ricorrente che il Giudice dell’appello aveva correttamente e compiutamente accertato in fatto che non ricorre vano le condizioni per l’esimente di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall.

Il medesimo giudice -aggiunge la procedura - non aveva ritenuto acquisita agli atti la prova della “scientia decoctionis” in capo all’accipiens assumendo che “non è possibile ritenere che all’epoca dei pagamenti per cui è causa (..) lo stato di insolvenza nel quale versava BPA in a.s. fosse conclamatoo agevolmente percepibile da soggetti terzi, né –soprattutto – che [OSCURATO:SOCIETA] ne fosse consapevole”. 1.2 Sottolinea così la ricorrente che, in realtà, gli elementi di fatto della fattispecie concreta, esaminati dalla sentenza di appello solo al fine della valutazione dell’eccezione di esenzione dei pagamenti da revocatoria ex art. 67, 3° co. lett. a legge fall., integravano già fatti decisivi per la valutazione del requisito soggettivo dell’azione revocatoria, che avevano costituito oggetto di discussione tra le parti e che anche in tale prospettiva dovevano essere esaminati dal giudice del secondo grado.

2. Con il secondo mezzo si deduce “motivo di ricorso ex art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. o, alternativamente ex art, 360, 1° comma, n. 4 Motivazione insanabilmente contraddittoria e contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo in relazione alla contraddittorietà tra le motivazioni del rigetto della eccezione di esenzione dei pagamenti da revocatoria ex art. 67, 3° comma, lett. a) e le conclusioni in punto alla cd. scientia decoctionis”.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.in relazione alla mancata valutazione complessiva degli indici di scientia decoctionis e alla rilevanza attribuita alla mancata sospensione della licenza di volo di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’Enac. 3.1 I primi due motivi -che possono trovare una trattazione unitaria - sono fondati e il loro accoglimento determina anche l’assorbimento delle doglianze contenute nel terzo motivo.

La motivazione impugnata è infatti intrinsecamente contraddittoria ovvero scissa in proposizioni non conciliabili nella sua fondamentale argomentazione, per come esposta, al punto da integrare, sulla questione qui in discussione (scientia decoctionis) una motivazione meramente apparente ovvero una “non motivazione”.

Si assiste invero nella prima parte della motivazione all’esame di quegli elementi di fatto della fattispecie concreta, scrutinati solo al fine della valutazione della fondatezza o meno dell’eccezione di esenzione dei pagamenti da revocatoria ex art. 67, 3° co. lett. a) l. fall. (ritenuta sulla base di tale apprezzamento insussistente), elementi che tuttavia se fossero stati scrutinati compiutamente per la valutazione del requisito soggettivo dell’azione revocatoria avrebbero dovuto portare logicamente ad u na conclusione diametralmente opposta a quella raggiunta invece dalla Corte di appello.

Detto altrimenti, i medesimi “fatti” esaminati per l ’ esimente sopra indicata già avrebbero giustifica to un diverso apprezzamento in tema di scientia decoctionis, rendendo nella stessa motivazione non giustificabili le conclusioni raggiunte in punto di inscientia.

In realtà, la Corte territoriale aveva espressamente affermato - quanto all’eccezione exart. 67, 3° co. lett. a) l. fall. - che risultava provato in giudizio che i pagamenti erano avvenuti con consistenti ritardi rispetto alle rispettive scadenze, a seguito di reiterati solleciti da parte del creditore, nonché sulla base di piani di rientro rateali, anch’essi non rispettati nelle scadenze.

Con ciò concludendo la Corte del merito che risultava pertanto corretta la conclusione del giudice di primo grado, là dove aveva ritenuto che si trattasse di pagamenti “irregolari”, in quanto tali non rientranti nelle normali relazioni commerciali intrattenute tra le parti, e che fossero pertanto esclusi dall’applicazione dell’esenzione di cuiqui in discussione.

Ne consegue che integra, con tutta evidenza, un inspiegabile “corto circuito” logico, da un lato, l’affermazione contenuta nella motivazione impugnata là dove la stessa aveva assunto la mancata sospensione della licenza di volo a causa interruttiva dell’univocità deglielementi indiziari sulla scientia decoctionise, dall’altro, l’omessa considerazione - dopo averne trattato nella diversa sede del profilo dell’esenzione da revocatoria ex art. 67, 3° co. lett. a) l. fall. - della qualificazione siccome irregolari (per intervenuti ritardi e solleciti) dei pagamenti intervenuti tra le parti.

Va specificato che ilprofilo attinente all’irregolarità dei pagamenti nei rapporti commerciali inter partes, anche al di là della sua considerazione all’interno di un’eccezione ritenuta preliminarmente tardiva, risulta comunque descrittiva della vicenda storica e dunque rappresenta un accertamento non irrilevante nella valutazione della complessiva tenuta “logico-giuridica” della motivazione.

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per un nuovo esame della vicenda processuale sopra descritta.

P.Q.M accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 579/2025 r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in A.S.), con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso, sia unitamente che disgiuntamente tra loro, dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Modena e dall’[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 2. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. con sede in [OSCURATO:PERSONA] 22/D in [OSCURATO:PERSONA] (BO) ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in personadel Presidente del Consiglio di Amministrazione, [OSCURATO:PERSONA], assistita, rappresentata e difesa, giustaprocura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, con studio in via MassimoD’Azeglio n.35. -controricorrente - avverso la sentenza n. 3715/2024 resa dalla Corte di Appello di Roma in data 23.05.2024 e pubblicata in data 27.05.2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/1/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna - decidendo sull’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria , contro la sentenza n. 14720/2020, resa tra le parti,dal Tribunale di Roma in data 26.10.2020 e in accoglimento dell’appello- ha rigettato l’azione revocatoria avanzata da [OSCURATO:PERSONA] spa in a.s. Il Tribunale aveva infattidichiarato l’inefficacia , rispetto ai creditori , di otto pagamenti, dell’importo complessivo di € 191.560,61, effettuati tra il 9.05.2012 e il 2.10.2012 dalla società in bonisin favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, avevacondannato la stessa [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione della somma sopra indicata in favore dellaprocedura, oltre al pagamento degli interessi legali. La Corte del merito, nella resistenza della BPA in a.s.,ha ritenuto, per quanto qui ancora di interesse,che: (i) in relazione alla censura sollevata in ordine all’esclusione dell’applicabilità dell’esenzione dall’azione revocatoria prevista dall’art. 67, comma 3, lettera a), lett. fall ., la relativa eccezione era inammissibile in ragione della sua tardiva proposizione, ossia oltre i termini di cui all’art. 166 c.p.c. in considerazione della costituzione in giudizio della parte convenuta il giorno prima della prima udienza; (ii) l’eccezione in esame non risultava comunque fondata neanche nel merito , posto che dalla documentazione acquisita risultavano provate le seguenti circostanze:1) le parti avevano convenuto il termine di 60 giorni dall’emissione delle fatture per il pagamento delle forniture e prestazioni rese da [OSCURATO:SOCIETA].; 2) sino alla primavera del 2012, BPA aveva rispettato il termine di pagamento contrattualmente previsto, salvi alcuni modesti ritardi; 3) viceversa, ad aprile 2012 BPA aveva accumulato un’esposizione debitoria che ammontava complessivamente a € 100.000; 4) i pagamenti in contestazioneerano stati effettuati con modalità diverse da quelle concordate tra le parti (assegno bancario, anziché bonifico bancario) e comunque all’esito di ripetuti solleciti di [OSCURATO:SOCIETA].; 5) cinque degli otto pagamenti oggetto di revoca (in particolare, quelli dal terzo al settimo) erano stati effettuati in esecuzione, peraltro neppure puntuale, di piani di pagamento rateale del debito;(iii) un piano di rientro - per la definizione di debiti scaduti - era per sua stessa natura attinente a pagamenti effettuati “fuori dai termini d’uso”; (iv) r isulta va dunque provato che i pagamenti erano avvenuti con consistenti ritardi rispetto alle rispettive scadenze, a seguito di reiterati solleciti da parte del creditore, nonché sulla base di piani di rientro rateale, anch’essi non rispettati nelle scadenze;(v) era pertanto corretta la conclusione del giudice di primo grado, là dove aveva ritenuto che si tratt ava di pagamenti irregolari, in quanto tali non rientranti nelle normali relazioni commerciali intrattenute tra le parti, eche fossero pertanto esclusi dall’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 67, comma 3, lettera a), l. fall.;(vi) era fondato invece il terzo motivo di impugnazione in punto di insussistenza del presupposto della scientia decoctionis;(vii) infatti gli indici valorizzati da BPA in a.s. non eranosufficienti a consentire di inferire che [OSCURATO:SOCIETA]., considerate le circostanze concrete, potesse ritenersi a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.all’epoca in cui eranostati eseguiti gli impugnati pagamenti; (viii) a tal fine risultava in primo luogo da escludere l’utilizzabilità del principale indice esteriore valorizzato dall’appellante, costituito dalle risultanze dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., posto che, ai fini dell’accertamento della scientia decoctionis occorre va, cioè , conferire rilevanza peculiare alla condizione professionale dell’accipiens;(ix) nel caso in esame, occorrevaescludere che l’odierna parte appellante avesse pot uto ragionevolmente aver conoscenza delle risultanze dei bilanci di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., trattandosi di società a responsabilità limitata di piccole dimensioni, con € 46.800 di capitale, priva di collegio sindacale, con nove dipendenti e con attività prevalente quella della gestione di bar;(x) p er le stesse ragioni risultava quantomeno improbabile che la suddetta società avesse avuto contezza della notizia pubblicata su [OSCURATO:PERSONA] 24Ore nella prima metà del mese di aprile 2012, con la quale era stato reso noto il mancato buon fine dell’ipotizzata operazione di acquisizione da parte di Alitalia, ricondotta al negativo esito della due diligence eseguita sui conti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; (xi) sempre con riferimento agli indici esterni della scientia decoctionis addotti dall’appellata, non era dato inferire che la società appellante, avente sede a Bologna, potesse essere informata dei procedimenti monitori instaurati da vari creditori di BPA in a.s. presso diversi uffici giudiziari nazionali, trattandosi di procedimenti privi di pubblicità e comunque instaurati dinanzi a t ribunali diversi da quello di Bologna ; (xii) assumeva,inoltre, significativo rilievo il fatto che l’ENAC ‒ [OSCURATO:PERSONA] per l’Aviazione Civile non aveva sospeso, né revocato la licenza di esercizio alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come sarebbe dovuto avvenire in base agli artt. 5, 8 e 9, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24.09.2008, qualora il vettore non fosse stato «più in grado di far fronte ai propri impegni effettivi e potenziali per un periodo di dodici mesi», proprio perché la mancata sospensione della licenza ingenerava per gli operatori del settore dell’aviazione civile, in particolare per quelli che continuavano a somministrare servizi strumentali connessi allo svolgimento dell’attività aerea (come nel caso in esame i servizi di catering), una presunzione opposta di non decozione dell’impresa; (xiii) in tale quadro, non era possibile ritenere che all’epoca dei pagamenti in questione (tra maggio e ottobre 2012) lo stato di insolvenza nel quale versava BPA in a.s. fosse conclamato o agevolmente percepibile da soggetti terzi, né ‒ soprattutto ‒ che [OSCURATO:SOCIETA]ne fosse consapevole. 3. La sentenza, pubblicata il 27.05.2024, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in A.S. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha resistito con controricorso. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo laricorrentein a.s. lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’andamento del rapporto ed agli indici cd. diretti di scientia decoctionisivi emersi. 1.1 Osserva la ricorrente che il Giudice dell’appello aveva correttamente e compiutamente accertato in fatto che non ricorre vano le condizioni per l’esimente di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a, l. fall. Il medesimo giudice -aggiunge la procedura - non aveva ritenuto acquisita agli atti la prova della “scientia decoctionis” in capo all’accipiens assumendo che “non è possibile ritenere che all’epoca dei pagamenti per cui è causa (..) lo stato di insolvenza nel quale versava BPA in a.s. fosse conclamatoo agevolmente percepibile da soggetti terzi, né –soprattutto – che [OSCURATO:SOCIETA] ne fosse consapevole”. 1.2 Sottolinea così la ricorrente che, in realtà, gli elementi di fatto della fattispecie concreta, esaminati dalla sentenza di appello solo al fine della valutazione dell’eccezione di esenzione dei pagamenti da revocatoria ex art. 67, 3° co. lett. a legge fall., integravano già fatti decisivi per la valutazione del requisito soggettivo dell’azione revocatoria, che avevano costituito oggetto di discussione tra le parti e che anche in tale prospettiva dovevano essere esaminati dal giudice del secondo grado. 2. Con il secondo mezzo si deduce “motivo di ricorso ex art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. o, alternativamente ex art, 360, 1° comma, n. 4 Motivazione insanabilmente contraddittoria e contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo in relazione alla contraddittorietà tra le motivazioni del rigetto della eccezione di esenzione dei pagamenti da revocatoria ex art. 67, 3° comma, lett. a) e le conclusioni in punto alla cd. scientia decoctionis”. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.in relazione alla mancata valutazione complessiva degli indici di scientia decoctionis e alla rilevanza attribuita alla mancata sospensione della licenza di volo di [OSCURATO:PERSONA] da parte dell’Enac. 3.1 I primi due motivi -che possono trovare una trattazione unitaria - sono fondati e il loro accoglimento determina anche l’assorbimento delle doglianze contenute nel terzo motivo. La motivazione impugnata è infatti intrinsecamente contraddittoria ovvero scissa in proposizioni non conciliabili nella sua fondamentale argomentazione, per come esposta, al punto da integrare, sulla questione qui in discussione (scientia decoctionis) una motivazione meramente apparente ovvero una “non motivazione”. Si assiste invero nella prima parte della motivazione all’esame di quegli elementi di fatto della fattispecie concreta, scrutinati solo al fine della valutazione della fondatezza o meno dell’eccezione di esenzione dei pagamenti da revocatoria ex art. 67, 3° co. lett. a) l. fall. (ritenuta sulla base di tale apprezzamento insussistente), elementi che tuttavia se fossero stati scrutinati compiutamente per la valutazione del requisito soggettivo dell’azione revocatoria avrebbero dovuto portare logicamente ad u na conclusione diametralmente opposta a quella raggiunta invece dalla Corte di appello. Detto altrimenti, i medesimi “fatti” esaminati per l ’ esimente sopra indicata già avrebbero giustifica to un diverso apprezzamento in tema di scientia decoctionis, rendendo nella stessa motivazione non giustificabili le conclusioni raggiunte in punto di inscientia. In realtà, la Corte territoriale aveva espressamente affermato - quanto all’eccezione exart. 67, 3° co. lett. a) l. fall. - che risultava provato in giudizio che i pagamenti erano avvenuti con consistenti ritardi rispetto alle rispettive scadenze, a seguito di reiterati solleciti da parte del creditore, nonché sulla base di piani di rientro rateali, anch’essi non rispettati nelle scadenze. Con ciò concludendo la Corte del merito che risultava pertanto corretta la conclusione del giudice di primo grado, là dove aveva ritenuto che si trattasse di pagamenti “irregolari”, in quanto tali non rientranti nelle normali relazioni commerciali intrattenute tra le parti, e che fossero pertanto esclusi dall’applicazione dell’esenzione di cuiqui in discussione. Ne consegue che integra, con tutta evidenza, un inspiegabile “corto circuito” logico, da un lato, l’affermazione contenuta nella motivazione impugnata là dove la stessa aveva assunto la mancata sospensione della licenza di volo a causa interruttiva dell’univocità deglielementi indiziari sulla scientia decoctionise, dall’altro, l’omessa considerazione - dopo averne trattato nella diversa sede del profilo dell’esenzione da revocatoria ex art. 67, 3° co. lett. a) l. fall. - della qualificazione siccome irregolari (per intervenuti ritardi e solleciti) dei pagamenti intervenuti tra le parti. Va specificato che ilprofilo attinente all’irregolarità dei pagamenti nei rapporti commerciali inter partes, anche al di là della sua considerazione all’interno di un’eccezione ritenuta preliminarmente tardiva, risulta comunque descrittiva della vicenda storica e dunque rappresenta un accertamento non irrilevante nella valutazione della complessiva tenuta “logico-giuridica” della motivazione. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per un nuovo esame della vicenda processuale sopra descritta. P.Q.M accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con ri
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