Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1970
ECLI:EU:C:1970:45
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0001
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 27 MAGGIO 1970 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
[OSCURATO:PERSONA] odierno premetto quanto segue :
L'attrice e appellata nel processo di merito è una società a responsabilità limitata con sede in [OSCURATO:PERSONA]. Il 14 marzo 1963, la SA [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], stipulava con essa un contratto quinquennale di esclusiva, avente effetto retroattivo dal 1
o
gennaio 1963. Con tale contratto la Repubblica federale tedesca e la zona di [OSCURATO:PERSONA] venivano a costituire la zona riservata alla concessionaria, nella quale essa aveva diritto di vendere, acquistare e produrre profumi [OSCURATO:PERSONA] usando il marchio della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. La concessionaria dal canto suo s'impegnava tra l'altro a non acquistare o importare prodotti che potessero far concorrenza ai prodotti [OSCURATO:PERSONA], inoltre si vincolava ad operare la distribuzione secondo il cosiddetto sistema di deposito, cioè a fornire il prodotto solo a un numero limitato di rivenditori qualificati che, a loro volta, si erano impegnati a vendere esclusivamente ai consumatori. Il modello di questo contratto, stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con l'esclusivista di un altro paese della CEE (Olanda), veniva notificato alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee il 30 gennaio 1963 a norma del regolamento 17.
Il 31 luglio 1967, cioè prima che rosse decorso il termine di cui all'articolo 5 del regolamento 67/67, il contratto veniva adeguato alle disposizioni del regolamento summenzionato, che ha esattamente la funzione di autorizzare gruppi di accordi di esclusiva. Il divieto di esportare imposto originariamente ai concessionari esclusivi poteva sussistere ulteriormente solo se non era in contrasto con le norme del trattato CEE e del regolamento 67/67, cioè ai concessionari esclusivi era lecito vendere ai rivenditori ufficiali della [OSCURATO:PERSONA] con sede in altri Stati membri. L'emendamento veniva comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] il 2 ottobre 1967, cioè prima della scadenza del termine di cui all'articolo 5 del regolamento 67/67. Aggiungerò, a titolo informativo, che il contratto è stato rinnovato con effetto dal 1
o
gennaio 1968.
Il sistema di distribuzione in Francia dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] si impernia sulla fornitura diretta da parte del produttore ad alcuni depositari selezionati. Il rapporto è regolato da un contratto tipo col quale il rivenditore assume l'impegno di diffondere e di vendere tutta la gamma [OSCURATO:PERSONA]. Il rivenditore inoltre s'impegna «à ne vendre les produits dont la société [OSCURATO:PERSONA] lui a consenti la concession qu'au détail et à des consommateurs directs. Il s'engage expressément à ne jamais les céder sous quelque forme que ce soit à d'autres négociants, dépositaires ou grossistes, non plus qu'à les exporter». Un contratto analogo era stato stipulato il 29 giugno 1964 anche con la profumeria St-Roch di [OSCURATO:PERSONA]. Il contratto non fu notificato alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto la [OSCURATO:PERSONA], il 30 gennaio 1963, aveva notificato il contratto tipo redatto sul modulo prescritto dal regolamento 17. Su questo la [OSCURATO:PERSONA] non si è finora pronunciata.
In spregio degl'impegni assunti, pare che la St-Roch, nel primo semestre 1967, abbia ripetutamente fornito prodotti [OSCURATO:PERSONA] alla ditta Bitsch di Breisach, cioè ad un rivenditore che non fa parte della rete ufficiale di distribuzione dell'organizzazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. I prodotti sono stati rivenduti ad un istituto di bellezza di Karlsruhe.
Appena il produttore venne a conoscenza del fatto, denunciò il contratto con la St-Roch, con lettera 30 giugno 1967. La società esclusivista tedesca, a seguito di quanto era avvenuto, adiva il tribunale di Friburgo il 1
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giugno 1967, facendo carico al rivenditore di Breisach di essersi procurato i prodotti [OSCURATO:PERSONA] grazie ad un illecito contrattuale commesso da un rivenditore straniero, quindi in modo sleale ed immorale. La violazione del paragrafo 1 della legge tedesca sull'illecita concorrenza, implicava che al distributore di Breisach doveva essere vietato di offrire, trattare, vendere o immettere comunque in commercio, prodotti [OSCURATO:PERSONA].
Il tribunale di Friburgo, con sentenza 4 dicembre 1967, accoglieva la domanda. Il tribunale tedesco ha ritenuto regolare il sistema di vendita della [OSCURATO:PERSONA], la cui valididità era confermata dalla tempestiva notifica effettuata alla [OSCURATO:PERSONA] e — per quanto riguarda il rapporto [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] — ha rilevato ch'esso era stato opportunamente adeguato alle prescrizioni del regolamento 67/67. Il distributore di Breisach veniva quindi condannato ad astenersi dalle summenzionate attività.
La sentenza veniva impugnata dal convenuto che ribadiva la sua tesi secondo cui l'accordo [OSCURATO:PERSONA] - St-Roch, che implica l'obbligo di fornire solo ai consumatori e di astenersi dall'esportazione, si risolve in una restrizione del mercato: il contratto era quindi nullo per violazione dell'articolo 85, n. 1, del trattato CEE e su di esso non si poteva fondare alcuna azione.
L'Oberlandesgericht di Karlsruhe ha ritenuto che il giudizio sull'efficacia, eventualmente anche solo provvisoria, dell'accordo [OSCURATO:PERSONA] -St-Roch del 29 giugno 1964, del quale solo lo schema tipo era stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 1963, implicasse un'interpretazione del diritto comunitario. Nella convinzione che questa interpretazione esulasse dalla sua competenza, il tribunale sospendeva il procedimento, con ordinanza 27 novembre 1969, e deferiva in via pregiudiziale, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, le seguenti questioni alla Corte di giustizia :
1.
Se un contratto concluso il 29 giugno 1964, contenente fra l'altro il divieto d'esportare e
non
notificato a norma del regolamento 17/62, sia tuttavia valido qualora un «contratto tipo» dello stesso contenuto sia stato tempestivamente notificato alla [OSCURATO:PERSONA].
2.
In caso, affermativo :
Se in questo caso il «contratto tipo», in base al quale vennero e vengono tuttora stipulati numerosi contratti, andava notificato entro il 1
o
novembre 1962 oppure entro il 31 gennaio 1963.
Sulle questioni hanno presentato osservazioni scritte e orali, a norma dell'articolo 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, le parti nel processo di merito e la [OSCURATO:PERSONA] CEE.
Ed ecco il mio punto di vista :
1.
Esaminiamo anzitutto se sia sufficiente notificare alla [OSCURATO:PERSONA] il testo del contratto tipo, sulla falsariga del quale verranno in seguito stipulati diversi contratti paralleli con controparti diverse, senza notificare singolarmente i contratti stessi.
La soluzione pare facile non solo perché le parti sono concordi su di essa, ma anche perché tenore e spirito delle norme in materia non contrastano con la soluzione che si profila più naturale.
Anzitutto l' articolo 24 del regolamento 17 autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad emanare «disposizioni di esecuzione relative alla forma, al contenuto e alle altre modalità… della notificazione prevista agli articoli 4 e 5». [OSCURATO:PERSONA] si è valsa di questa facoltà nel regolamento 27 del 3 maggio 1962 (GU 1962, pag. 1118). Le notifiche (per gli accordi di cui all'art. 85, stipulati prima e dopo l'entrata in vigore (13.3. 1962) del regolamento 17 e per i quali si chiede l'applicazione del'art. 85 n. 3) devono venir fatte sul modulo B, a norma dell'articolo 4 del regolamento 27, il cui facsimile è allegato al regolamento e ne costituisce quindi parte integrante. In detto modulo, al punto II, I B, è stato aggiunto «informazioni relative al contenuto dell'accordo, ecc. : 1) se il contenuto risulta da atto scritto, allegare copia del testo completo… b) trattasi di un contratto tipo cioè di un contratto che l'impresa che procede alla notificazione conclude regolarmente con determinate persone o gruppi di persone (ad esempio, un contratto che limiti la libertà di azione di una controparte in materia di prezzi o di condizioni commerciali in occasione della rivendita di merci fornitele dall'altra parte contraente) ? In caso positivo è sufficiente allegare il testo del contratto tipo». È quindi evidente che la notifica del contratto tipo è sufficiente per il diritto comunitario.
Questa semplificazione procedurale — come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA] — è stata introdotta nell'interesse sia delle imprese che della [OSCURATO:PERSONA] e soddisfa l'esigenza di cui all'articolo 87, 2
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comma, lettera b) («esercitare una sorveglianza efficace e… semplificare… il controllo amministrativo»). Non vi sono grandi questioni in merito, in quanto è garantito un esame sufficientemente approfondito, dal punto di vista giuridico, sugli accordi in questione. Comunque tale esame non si deve limitare ai precedenti di fatto comunicati, giacché — come stabilisce la sentenza
23-67 (Raccolta XIII-1967, pag. 489)
— gli effetti vanno «considerati nell'ambito in cui essi si producono, cioè nel contesto economico e giuridico in cui tali accordi… s'inseriscono». Ricevuta la notifica di un
contratto tipo
, la [OSCURATO:PERSONA] deve contare che ne vengano stipulati altri. [OSCURATO:PERSONA], se giudica opportuno svolgere indagini in merito, ha sempre facoltà di domandare ulteriori informazioni in forza dell'articolo 11 del regolamento 17.
Senza aggiungere altre considerazioni, possiamo ritenere che la tempestiva notifica di un contratto tipo vale anche per i contratti paralleli stipulati successivamente (nel nostro caso il 29.6.1964), quindi è superflua una seconda notifica.
2.
Il giudice proponente desidera poi sapere quale sia il termine di notifica per un contratto tipo (cioè per un contratto già stipulato al momento dell'entrata in vigore del regolamento 17), vale a dire se tale contratto andasse notificato entro il 1
o
novembre 1962 o entro il 31 gennaio 1963. La questione si giustifica in quanto, per le cosiddette intese preesistenti, il vecchio termine del 1
o
agosto 1962, stabilito dall'articolo 5, 1
o
comma, del regolamento 17, è stato prorogato al 1
o
novembre 1962 dal regolamento 3 luglio 1962 59 e, per gli accordi stipulati tra due imprese soltanto, il termine è stato prorogato al 1
o
febbraio 1963. Anche su questo punto le parti nella causa di merito sono concordi e condividono il loro punto di vista.
Per stabilire se un accordo sia stato stipulato soltanto da due imprese, si deve stabilire quali siano le parti contraenti e non se lo stesso accordo corrisponda a vari altri accordi paralleli stipulati con terzi.
La tesi è confortata dal tenore della norma summenzionata la quale, poiché costituisce (in quanto proroga del termine) un atto favorevole ai destinatari, non può venire interpretato restrittivamente a loro danno. Un'ulteriore conferma viene dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1962 n. 153, che istituisce un procedimento semplificato per i contratti di esclusiva stipulati soltanto da due contraenti, giacché anche nel suo modulo B 1 sono menzionati i contratti
tipo.
Nello stesso senso parlano le istruzioni della [OSCURATO:PERSONA] relative agli articoli 85 e 86 del trattato CEE, nelle quali le imprese devono poter nutrire fiducia. Per questo motivo, per gli accordi bilaterali, indipendentemente dal numero di essi stipulato dalla stessa impresa, il termine di notifica è stato prorogato al 1
o
febbraio 1963. Ciò si spiega col fatto che vi erano anche difficoltà di evadere rapidamente le pratiche. È possible che non sia nemmeno stata estranea alla determinazione la considerazione che detti accordi sotto il profilo concorrenziale hanno importanza secondaria e quindi non reca danno l'eventuale proroga del termine di notifica.
Ho quindi trovato una soluzione anche per la seconda questione, la quale non dà luogo ad altre considerazioni.
3.
Comunque la [OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario qualche altro chiarimento, in quanto alcune espressioni della prima questione, anche se non sollevano un problema specifico, si prestano a considerazioni chiarificatrici circa l'efficacia provvisoria di accordi che possono essere inconciliabili con un divieto di esportazione.
L'attrice non e d'accordo. A suo parere, il giudice proponente non intendeva sollevare il problema dell'efficacia provvisoria, in quanto, prima che fosse effettuato il rinvio, era già nota la sentenza Portelange e quindi il problema poteva considerarsi risolto. L'attrice si rimette alla Corte per quanto riguarda l'esame delle questioni ulteriormente sollevate.
Sotto il profilo processuale, non vi sono difficoltà ad ampliare così la discussione, giacché la Corte si è altre volte pronunciata su questioni non espressamente formulate, che però sono risultate strettamente connesse con la fattispecie in esame e sono quindi state considerate come implicitamente deferite. Esaminiamo quindi ancora una volta il problema, alla luce degli elementi della fattispecie di cui trattasi.
Dopo quanto è stato premesso, si deve ritenere che il fatto che il contratto sia stato stipulato nel giugno 1964 non impedisce di considerarlo come un accordo preesistente, grazie al parallelismo con l'accordo tipo notificato tempestivamente, prima dell'entrata in vigore, del regolamento: 17.
Inoltre, a dispetto dell'atteggiamento dell'attrice — bisogna ritenere che l'accordo [OSCURATO:PERSONA] -St-Roch sancisse un vero e proprio divieto di esportazione. Non solo tale divieto sussiste secondo il giudice proponente, ma è pure evidente che le contraenti hanno inteso limitare le vendite del concessionario ai consumatori francesi, escludendo ogni vendita ai consumatori stranieri e ai rivenditori stranieri facenti parte della rete ufficiale.
Inoltre, nonostante le affermazioni dell'attrice, si deve ammettere che il contratto, anche se stipulato da due imprese situate in uno Stato membro, riguarda l'esportazione, a motivo del divieto ch'esso implica e quindi non era esente da notifica. a norma dell'articolo 4, 2
o
comma, del regolamento 17. Che in tal caso la mancata denuncia non pregiudichi la validatà, mi pare si desuma da alcune frasi della sentenza Bosch (causa
13-61, Raccolta VIII-1962, pag. 103
).
Anche ammettendo quanto precede, non vedo la necessità di fornire ulteriori chiarimenti nel senso raccomandato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Mi pare invece che la giurisprudenza, come si desume dalle sentenze Bosch e Portelange (causa
10-69 Raccolta XV-1969, pag. 316
) sia chiarissima per quanto riguarda i problemi di cui ci occupiamo. La sentenza Portelange ha indiscutibilmente sancito che gli accordi tempestivamente notificati sono pienamente efficaci fino a che la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver esaminato la situazione economica e giuridica, non abbia deciso che sussistono i presupposti di cui all'articolo 85, n. 1, e quindi va esclusa l'applicazione dell'articolo 85, n. 3. Mi pare importante il fatto che questo chiarimento sia successivo; alla sentenza Bosch, nella quale affiora per la prima volta, la nozione di validità provvisoria. Proprio in questa sentenza si è parlato per la prima volta di accordo che. implica un divieto di esportare (come si desume dalla Raccolta VIII-1962, pag. 104). Si è parlato di validità provvisoria, anche sotto questo profilo e bisogna riconoscere che la precisazione fatta nella sentenza Portelange si riferisce proprio a questo problema.
In sostanza, si tratta semplicemente di stabilire se questa giurisprudenza vada modificata, in maggiore o minore misura.
[OSCURATO:PERSONA] pare caldeggi questa soluzione in quanto ritiene inopportuno estendere, l'efficacia provvisoria ai divieti di esportazione; per lo meno, l'efficacia provvisoria deve rimanere limitata alle parti contraenti e non venire estesa, nei confronti dei terzi. [OSCURATO:PERSONA] sostiene questo assunto in quanto la protezione assoluta della zona, che costituisce lo scopo dei. divieti di esportazione, si risolve in una separazione dei mercati, in contrasto con gli scopi fondamentali della Comunità. In questo senso sarebbe chiarissima la giurisprudenza della Corte (sentenza
56 e 58-64, Raccolta XII-1966, pag. 520
). Anche la prassi della [OSCURATO:PERSONA], specie le norme del regolamento 67/67, avrebbe quest'orientamento. Si potrebbe quindi ritenere che
ogni
divieto d'esportazione violi l'articolo . 85, n. 1, e sia nullo senza possibilità di . eccezione. Tenuto conto della situazione specifica, anche accogliendo la tesi della [OSCURATO:PERSONA], verrebbe rispettata l'esigenza della certezza del diritto, ribadita nella sentenza Portelange, ottenendo nel contempo, che situazioni inconciliabili col mercato comune non possano persistere grazie alla sola notifica.
Non vi e motivo per negare, radicalmente la fondatezza di tale tesi. Tuttavia esito ad accoglierla in modo assoluto. [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che vi sono stati casi nei quali divieti di esportazione potevano essere ammessi, cioè nelle ipotesi in cui è necessario garantire la protezione della zona onde consentire il lancio di un prodotto su un mercato — iniziativa sempre dispendiosa — oppure nei casi (come la causa Völk,
5-69, Raccolta XV-1969, pag. 302
) nei quali la posizione degl'interessati sul mercato è debole, il che tuttavia — ha soggiunto la [OSCURATO:PERSONA] — in caso di accordi paralleli non si può accertare separatamente. Effettivamente queste riserve dimostrano che, anche nel caso di divieti di esportazione, non si può usare un unico metro.
In vista di ciò, ritengo errato l'assunto che i divieti di esportazione non possano di norma essere temporaneamente efficaci, come pure la tesi della necessità di differenziarli, che in ultima analisi significa affidare al giudice nazionale il compito di giudicare situazioni che solo la [OSCURATO:PERSONA] è competente a valutare. In particolare, non è possibile conciliare tutto ciò con l'esigenza della certezza del diritto più volte sottolineata dalla Corte nella sentenza Portelange, nella quale si afferma che gli svantaggi che potrebbero derivare dall'incertezza dei rapporti giuridici basati sugli accordi notificati sarebbero ancora maggiori delle incongruenze pratiche derivanti dal riconoscimento della piena efficacia degli accordi notificati. Principalmente quest'ultima considerazione dovrebbe distogliere dal modificare le affermazioni chiare e categoriche della sentenza Portelange in merito al contenuto degli accordi notificati, a seconda che si tratti degli effetti interni od esterni di un accordo. Anche nel nostro caso si deve rilevare che la situazione non completamente soddisfacente che si determina nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] crede di ravvisare una violazione della concorrenza, mentre la procedura ordinaria — tenuto conto delle disposizioni del regolamento 17 — non consente di giungere ad un risultato con la necessaria rapidità, può essere risolta solo valendosi dell'articolo 15, 6
o
comma, del regolamento 17. La Corte lo ha già rilevato nella sentenza Portelange. Giacché la Corte ha aggiunto che, dal momento in cui viene applicata questa disposizione, gl'interessati «possono continuare a dare esecuzione all'accordo solo a loro rischio», si deve ritenere che, pur se l'applicazione dell'articolo 15, 6
o
comma, non si risolve nell'annullamento dell'accordo, va esclusa la possibilità di adire le vie legali per ottenerne l'esecuzione.
4.
Ritenendo superflua ogni altra osservazione, propongo di risolvere le questioni come segue :
1
o
L'accordo, stipulato il 29 giugno 1964, che implichi il divieto di esportazione e non sia stato notificato specificamente, è provvisoriamente efficace se il contratto tipo cui esso si riconduce è stato tempestivamente e debitamente notificato alla [OSCURATO:PERSONA].
2
o
Il contratto tipo, già stipulato e applicato all'entrata in vigore del regolamento 17, andava notificato alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 31 gennaio 1963.
Spetta al giudice proponente pronunciarsi sulle spese.
(
1
) Traduzione dal tedesco.